Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24161 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 17/11/2011), n.24161

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17306/2007 proposto da:

REGIONE PUGLIA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24,

presso il Cav. GARDIN LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato

CASTELLANETA Gaetano, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPRESA GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in

persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 113, presso l’avvocato GRASSO

Rosalba, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VIGNOLA

GAETANO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 186/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 28/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato EMILIO PERSICHETTI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e riconferma l’istanza di

cessazione della materia del contendere;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

FATTO E MOTIVI

Ritenuto che il Tribunale di Bari, con sentenza del 7 novembre 2002 accoglieva l’opposizione della Regione Puglia contro il decreto ingiuntivo 29 luglio 1999 del Presidente del medesimo Tribunale che le aveva ingiunto il pagamento in favore della s.r.l. Giovanni Putignano & figli della complessiva somma di L. 194.278.933 per corrispettivo lavori eseguiti per la costruzione di alcuni impianti di depurazione e revisione prezzi, e respingeva le relative richieste dell’impresa.

Che l’impugnazione di quest’ultima è stata accolta dalla corte di appello di appello di Bari con sentenza del 28 febbraio 2007, che ha confermato il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Regione Puglia, osservando: a) seppure non era stata approvata dal C.R.T.A la terza perizia di variante prospettata dalle parti, doveva trovare applicazione l’originaria convenzione stipulata il 28 novembre 1986 che prevedeva non solo la costruzione dei depuratori, ma anche la loro gestione temporanea per la durata di due anni, interamente eseguita nel biennio 11 novembre 1995-11 novembre 1997; che conseguentemente dovevano essere remunerate all’impresa; b) a nulla rilevava la mancanza del visto del Genio Civile sui certificati di pagamento emessi dal Direttore dei Lavori, essendo conseguenza del comportamento della Regione, incapace di elaborare la suddetta perizia in base alle indicazioni del C.R.T.A..

Che la Regione Puglia per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato a due motivi;cui ha resistito l’impresa Putignano con controricorso.

Che quest’ultima ha prodotto memoria con cui ha dedotto che le parti avevano nelle more del giudizio definito la controversia stipulando una transazione approvata con Delib. Giunta Regionale 14 novembre 2008, che ha prodotto;

Ritenuto che dalla menzionata convenzione risulta che le parti hanno definito i numerosi rapporti economici tra di esse pendenti in conseguenza degli appalti di lavori intercorsi; e che in particolare hanno raggiunto un accordo anche sui corrispettivi pretesi dall’impresa in conseguenza dei certificati emessi 8 ed 8 bis emessi dalla Direzione Lavori, oggetto della controversia;

Che non avendo nessuna delle parti contestato sussistenza ed efficacia di detto accordo transattivo, va dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente compensazione tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, dichiara cessata la material del contendere ed interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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