Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24160 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 17/11/2011), n.24160

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21192/2007 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI

LUCIANI 1, presso l’avvocato MANCA BITTI DANIELE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MINA Andrea, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 1, presso l’avvocato RIBAUDO

Sebastiano, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BETTINELLI VINCENZO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 290/2007 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato DANIELE MANCA BITTI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. C.M. con ricorso 21 febbraio 2001 al tribunale di Brescia chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con la sig.ra B.M.. La convenuta si costituiva chiedendo un assegno di mantenimento per sè e per il figlio Cl., maggiorenne e con lei convivente, nonchè l’assegnazione della casa coniugale. Il tribunale di Brescia, con sentenza del giugno 2006, accoglieva la domanda di divorzio, liquidando in favore della sig.ra B. un assegno divorzile di Euro 2.300,00 mensili revocando l’assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, stante la raggiunta indipendenza economica del figlio. Il sig. C. proponeva appello e la sig.ra B. proponeva appello incidentale. La Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 18 aprile 2007 e notificata il 29 maggio 2007 rigettava entrambi i gravami. Il sig. C. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato alla controparte in data 26 luglio 2007, formulando due motivi. La sig.ra B. resiste con controricorso notificato il 16/17 ottobre 2007.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 898 del 1970, art. 5; art. 2697 c.c.; art. 112 c.p.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.) nonchè omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo.

Si riporta in proposito la motivazione della Corte d’appello secondo la quale l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio si articola in due fasi, la prima diretta ad accertare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni obbiettive, a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, determinando la somma necessaria a mantenere tale tenore di vita; la seconda diretta a determinare in concreto l’assegno, in base ai criteri di cui all’art. 5 della legge sul divorzio. Si deduce in proposito che la Corte avrebbe fatto cattiva applicazione di tali principi, non avendo la controparte dimostrato l’assenza di mezzi per mantenere il pregresso tenore di vita e l’impossibilità di procurarseli e non risultando dalla sentenza impugnata la prova di tale assenza ed avendo la Corte basato la propria decisione unicamente sulle condizioni economiche di esso ricorrente, senza nulla dire circa la condizione economica della controparte e i criteri indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio. Avrebbe parimenti errato nel ritenere inammissibile, per genericità e inconcludenza, la prova testimoniale dedotta da esso ricorrente in proposito. Ed ancora nel non avere considerato i redditi immobiliari e pensionistici della controparte, il reddito derivante dal lavoro quale baby-sitter, nonchè nel non avere tenuto conto della somma di L. 185.000.000 ricevuta da esso ricorrente in seguito a divisione di beni comuni. Avrebbe ancora errato nel prendere in considerazione, ai fini della quantificazione dell’assegno, redditi di esso ricorrente riguardanti periodo risalenti nel tempo e non più attuali, errando anche nell’indicare la somma percetta nel 1996 a titolo di liquidazione, pari a L. 166.855.059 nette.

A conclusione del motivo si formulano i seguenti, quesiti: 1) Dica la Corte se sia o meno legittima la concessione di un assegno di divorzio ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, in mancanza della dimostrazione da parte di chi richiede l’assegno dei presupposti per il suo ottenimento (assenza di mezzi adeguati e impossibilità per ragioni obbiettive di procurarseli; condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi); 2) Dica la Corte se sia legittima l’attribuzione, comunque, all’autore della domanda di un assegno in mancanza di prova dei presupposti richiesti dalla legge per il suo ottenimento; 3) Dica la Corte se sia legittima la concessione dell’assegno di divorzio sulla scorta della mera valutazione dell’elemento del reddito di uno soltanto dei coniugi, senza la valutazione di tutti gli altri elementi indicati nella L. n. 898 del 1970, art. 5 e in particolare senza la valutazione dei redditi di entrambi i coniugi; 4) Dica inoltre la Corte se sia legittima la determinazione dell’assegno sulla scorta d’informazioni non attuali e risalenti ad anni prima sul reddito; 5) Dica inoltre se sia legittima la concessione di un assegno di divorzio sulla base di presunzioni e di elementi non dimostrati in corso di causa o addirittura contrastanti con i documenti allegati”.

Il motivo va dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, in relazione ai quesiti formulati a sua illustrazione.

Va premesso in diritto che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte in tema di determinazione dell’assegno di divorzio il giudice non deve darne giustificazione con riferimento a tutti i parametri di riferimento indicati dall’art. 5 della legge sul divorzio, potendo considerare prevalente quello basato sulle condizioni economiche delle parti (Cass. 4 aprile 2011, n. 7601; 28 aprile 2006, n. 9876; 16 luglio 2004, n. 13169), ritenendolo sufficiente al fine di determinarne l’importo, implicitamente ritenendo la mancanza di elementi che possano indurre a una diversa determinazione.

Va paramenti premesso che la sentenza impugnata ha motivato la concessione e la misura dell’assegno per un verso muovendo dalla stessa affermazione dell’odierno ricorrente, secondo il quale l’ex moglie risultava titolare unicamente di una rendita di Euro 8.930,00 all’anno derivante dalla locazione di un appartamento acquistato con la liquidazione dell’ex coniuge (venuta meno per la necessità di abitarlo direttamente una volta venuta meno l’assegnazione della casa coniugale), di un reddito da lavoro, del tutto precario, quale “baby sitter di Euro 200,00 al mese e di una pensione INPS di Euro 250,00 al mese. Per altro verso avendo accertato la situazione economica dell’odierno ricorrente, titolare negli anni dal 1999 al 2001 di un reddito complessivo denunciato di L. 90.000.000 annui derivanti da una cospicua pensione e da redditi immobiliari e versamenti in contanti sui propri correnti, dal 2001 al 2004 di circa 50.000,00 Euro medi annui, oltre ulteriori cospicui accrediti per cedole, che presuppongono il possesso di un cospicuo patrimonio in titoli.

Tenuto conto del principio di diritto sopra menzionato e della su detta motivazione circa la situazione economica delle parti accertata dalla Corte d’appello e posta a base della decisione, il motivo va dichiarato: a) infondato in relazione al primo quesito, per un verso contraddetto dal principio sopra enunciato e per altro verso avendo la Corte rinvenuto in atti elementi necessari a dimostrare che la situazione economica della richiedente era tale da giustificare la concessione dell’assegno di divorzio non essendo idonea ad assicurarle il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio; b) inammissibile in relazione al secondo, formulato in modo del tutto astratto e non rapportabile alla motivazione della sentenza; c) in parte infondato e in parte inammissibile in relazione al terzo quesito, per un verso contraddetto dal principio o sopra enunciato e per altro verso non rapportabile alla motivazione della sentenza, che ha tenuto conto della posizione economica di entrambi i coniugi; d) inammissibile in relazione al quarto, non allegandosi nel quesito un mutamento della situazione economica nel tempo con riferimento a concreti elementi probatori che potessero giustificare una graduazione dell’assegno per singoli periodi sino al momento dell’emanazione della sentenza della Corte d’appello, al quale deve intendersi effettuato l’accertamento della situazione economica delle parti; e) inammissibile in relazione al quinto, formulato in modo del tutto generico.

2. Con il secondo motivo si denuncia ancora la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 898 del 1970, art. 5; art. 2697 c.c.; art. 112 c.p.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.) nonchè omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo.

Si lamenta al riguardo che sulla mancata ammissione di mezzi istruttori la Corte d’appello si sia limitata ad affermare l’irrilevanza e genericità dei capitoli di prova testimoniale, pur essendo essi diretti a provare l’insussistenza delle condizioni dei requisiti necessari per ottenere l’assegno, omettendo di statuire riguardo alla mancata indagine da parte della polizia tributaria, che era stata richiesta, all’esibizione delle dichiarazioni dei redditi.

Si formula al riguardo il seguente quesito: “Dica la Corte se sia o meno legittima la mancata pronuncia su uno specifico motivo di appello e la mancata ammissione di mezzi di prova necessari alla dimostrazione dei fatti di causa”.

Considerato che a pag. 7-8 la sentenza impugnata contiene una specifica motivazione circa la mancata ammissione della prova testimoniale, il motivo va dichiarato inammissibile per la genericità e astrattezza del quesito, non facendosi in esso alcun riferimento alla motivazione della sentenza al riguardo, ai suoi vizi ed alla decisività delle prove in questione.

Il ricorso va pertanto rigettato con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida nella misura di Euro duemiladuecento, di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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