Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24160 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24160

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28992/2011 proposto da:

M.A., (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in Roma, piazza

Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Alibrandi, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore avv.

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n. 58,

presso l’avvocato Cossu Bruno, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PIACENZA, depositato il

03/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/06/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.);

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Soldi Anna Maria, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- M.A. ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento (OMISSIS) s.p.a., articolando un motivo avverso il decreto del Tribunale di Piacenza che, con provvedimento del novembre 2011, ha dichiarato inammissibile l’opposizione dallo stesso proposta nei confronti dell’esclusione dal relativo stato passivo.

Ha rilevato in proposito il Tribunale che il significato della norma della L. Fall., art. 95, che disciplina la presentazione di osservazioni da parte dei creditori al progetto di stato passivo, “non può che essere quello di definire davanti al Giudice delegato tutte le questioni concernenti le istanze di ammissione al passivo, anche in funzione deflattiva dei giudizi di opposizione (rispondente altresì a ragioni di economia processuale), con conseguente inammissibilità dell’opposizione nel caso in cui la proposta del curatore circa la non ammissione del credito… non abbia formato oggetto di contestazione da parte del creditore”.

Nei confronti del dispiegato ricorso resiste il Fallimento (OMISSIS), che ha depositato un apposito controricorso.

2.- Il motivo di ricorso svolto da M.A. lamenta “violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 95 e 98 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”. Il motivo contesta, in particolare, che la norma dell’art. 95 stabilisca, a carico del creditore istante, dei peculiari oneri, o doveri, di replica alle rilevazioni svolte dal curatore in sede di progetto di stato passivo, sì che la mancata presentazione delle stesse non denota alcuna acquiescenza.

3.- In relazione al ricorso presentato da M.A., il Procuratore Generale ha svolto, tra l’altro, i rilievi qui di seguito trascritti.

“Il ricorso risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto. La questione di diritto posta all’attenzione della Corte ed avente rilievo generale… si articola come segue: si tratta di stabilire se, nei casi in cui il creditore, dinanzi alla proposta del curatore di non ammettere al passivo il credito di cui alla domanda avanzata L. Fall., ex art. 93, non abbia efficacemente spiegato le sue difese proponendo osservazioni per contrastare la posizione assunta dal curatore, possa, una volta che il giudice delegato abbia rigettata la sua pretesa, decidendo in conformità alla posizione assunta dagli organi della procedura, impugnare il provvedimento reiettivo ai sensi della L. Fall., art. 98.”.

“Definita in questi termini la problematica, la soluzione proposta dal Tribunale di Piacenza non merita di essere condivisa. Va, infatti, data continuità al principio (Cass. 11026/2013; Cass. 20584/2014) secondo cui la mancata presentazione delle osservazioni del creditore per contrastare la proposta negativa del curatore non può mai assumere il valore della acquiescenza ex art. 329 c.p.c., intesa come manifestazione espressa o tacita della volontà della parte soccombente di non volersi avvalere della impugnazione, poichè l’acquiescenza non è, neppure in astratto, configurabile rispetto ad un atto proveniente da un soggetto terzo, peraltro in un momento in cui il suo contenuto non è stato ancora recepito dal giudice (come esposto, invero, la tesi sostenuta con il decreto è quella secondo cui le osservazioni avrebbero dovuto valere a contrastare la proposta non ancora esaminata nel merito)”.

4.- Il Collegio ritiene di condividere integralmente i riportati rilievi, che sono stati svolti dal Procuratore, così pure facendoli propri.

Il motivo di ricorso va pertanto accolto. Il decreto del Tribunale di Piacenza va dunque cassato e la causa rinviata innanzi al giudice del merito, affinchè valuti la sussistenza ed efficacia del credito esposto dalla ricorrente. Al medesimo viene pure demandata la liquidazione delle spese del grado di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi al Tribunale di Piacenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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