Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2416 del 31/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 2416 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: ORICCHIO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 8962-2013 proposto da:
DAINI REMO DNARME35S01F551D, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio
dell’avvocato CLAUDIO DI PIETROPAOLO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente e controricorrente all’incidentale contro

2017
2272

MWPINI

GUSTAVO

00P0TV17) 04B6/181,,

LEPRI

ROSANNA

LPRRNN39C45F648C, elettivamente domiciliati in ROMA,
G CARDUCCI

VIA

4, presso lo studio dell’avvocato MAURO PELO,

rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO
FIORAVANTI;

Data pubblicazione: 31/01/2018

- controricorrenti e ricorrenti incidentali

avverso la sentenza n. 1175/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 19/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
ORICCHIO;

Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso incidentale e non la cessazione
dello stesso, inammissibilità del principale;
udito l’Avvocato DI PIETROPAOLO Claudio, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento delle difese
depositate.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Fatti di causa
Con atto di citazione notificato in dQta 11 giugno 1998 Dani
Remo cònveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze
Lepri Rosanna e Scappini Gustavo svolgendo nei confronti di
tali ultimi due azione di negatoria servitutis in relazione alla

Fiorentino ed in atti specificamente indicata.
I convenuti resistevano all’avversa domanda, fra l’altro,
eccependo l’intervenuta usucapione di servitù di passaggio
gravante sul succitato terreno dell’attore ed a favore del
proprio fondo appartenente alla Lepri.
Cori sentenza n. 2696/2001 l’adito Tribunale, disattesa
l’eccezione di usucapione, dichiarava l’inesistenza di servitù
gravanti sulla proprietà Dani.
Quest’ultimo e gli originari convenuti interponevano, con
separati atti, appelli avverso la decisione del Tribunale di
prima istanza.
L’adita Corte di Appello di Figrenze, riuniti i giudizi sorti
all’esito dei detti proposti gravami, rigettava l’appello sia
principale che incidentale del Dani ed, in accoglimento
dell’appello principale dei Lepri-Scappini, rigettava la
domanda di negatoria servitutis, argomentando – per
quanto rileva ancora oggi- che era stato costituito solo un
diritto personale di passaggio a favore della Lepri, ma che

porzione di terreno di sua proprietà ubicata in Montelupo

era fondata l’eccezione di intervenuta usucapione formulata
dalle parti in origine convenute in giudizio.
Il blani proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta
decsione della Corte fiorentina.
La Lepri e lo Scappini gravavano anch’essi, con ricorso

Questa Corte , con sentenza n. 6237/2010, ritenuto che con
la scrittura privata del 14.3.1960, era state costituite inter
partes “un diritto di passaggio di natura obbligatoria e non
reale” e che andava esclusa, nell’ipotesi,, l’intervenuta
usucapione della servitù di passaggio, cassava la decisione
gravata e rinviava ad altra Sezione della Corte di Appello di
Firenze.
Quest’ultima, in esito alla riassunzione del giudizio, con
sentenza n. 1175/2012, dichiarava la sussistenza
dell’accennato diritto obbligatorio di passaggio in favore
della Lepri, con conseguente diritto del Dani a recintare to
stabilito tracciato “in modo tale da consentire a Lepri
Rosanna e Scappini l’accesso veicolare alla loro proprietà” e
prevedendo – per quanto ancora rileva in questa sede.
ulteriori- ‘disposizioni,

di

cui

in

atti,

quanto

alla

regolamentazione del passaggio, con condanna dei
convenuti al risarcimento del danno da liquidarsi in sperato
giudizio.

4

incidentale, la medesima decisione della Corte distrettuale.

Avverso tale ultima decisione del 2012 della Corte
e

distrettuale ricorre il Dani, con atto affidato a due ordini di
motivi, e resistito dalle parti intimate con controricorso e
contestuale proposizione di ricorso incidentale fondato su tre
motivi.

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si deduce la
nullità parziale della gravata decisione della Corte fiorentina
in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. per violazione degli artt.
112, 132, 118 disp, att. c.p.c. e dell’art. 111, co. 6 Cost. .
Viene , nella sostanza, censurata l’erronea estensione della
titolarità del diritto obbligatorio di passaggio a favore dello
Scappini.
Il motivo è fondato.
La Lepri Rosanna, con propria germana, vantava un diritto
obbligatorio di passaggio a favore della sua proprietà anche
dopo la fine dello stato interclusione del fondo che le
apparteneva.
Tale diritto, tuttavia, alla luce di quanto desumibile dagli atti
costituiva solo ed eminentemente una situazione giuridica
soggettiva strettamente personale, non di carattere reale,
né estensibile al coniuge.
IL motivo, pertanto, va accolto.

Ragioni della Decisione

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce il
vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
360, n.ri 4 e 5 c.p.c..
Viene, nella sostanza, svolta doglianza quanto alla pretesa
” insufficiente specificazione dei • destinatari dell’ordine

Quest’ultima, viceversa, ha sufficientemente svolto e
definito il dato ordine inibitorio.
In ogni caso una censura sulla conformazione dell’ordine
(comunque ritenuto dalla Corte di merito più che sufficiente)
finirebbe col consistere in un sindacato, addirittura, sulla
modalità dell’ordine dato e, quindi,. suliI suo atteggiarsi in
concreto, sostanziando così una censura di merito non
ammissibile.
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.
3.-

Con il

primo motivo del ricorso incidentale parti

ricorrenti incidentalmente lamentano la violazione
comunque la falsa applicazione dell’ad/. 384 c.p.c. ai sensi
dell’art. 360, n. 3 c.p.c..
Si fa, nella sostanza, questione di disapplicazione del
principio vincolante – per il Giudice del rinvio- della regola
juris enunciata dalla Corte di Cassazione.
Nessuna elusione di quanto prima giudicato da questa Corte
e nessun o mancato rispetto della pregressa citata sentenza
tu-vi e sta da parte della Corte fiorentina, nel senso di cui al

()

inibitorio” da parte della sentenza gravata.

motivo qui in esame, con la decisione gravata in via
incidentale.
Il motivo va, dunque, respinto.
4.

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospetta

il vizio di violazione dell’art. 360, n.ri 3 e 5 in relazione agli

della servitù di passaggio, e di vizio motivazionale.
L’esame- del motivo , quanto alla sua articolazione relativa
alla ipotizzata violazione di legge, è del tutto precluso dalla
precedente pronunzia di questa Corte del 2010.
La sollevata questione è coperta da intervenuto giudicato
giacchè -giova qui, ancora, ricordare- venne esclusa con
quella sentenza l’esistenza dell’intervenuta usucapione della
servitù.
Quanto alla doglianza relativa alla pretesa carenza
motivazionale della gravata decisione il motivo è
inammissibile poiché presuppone come ancora esistente (ed
applicabile nella concreta fattispecie) il controllo di
legittimità sulla motivazione della sentenza nei termini in cui
esso era possibile prima della modifica dell’art. 360, n. 5
c.p.c. apportata dal D.L. n. 83/2012, convertito nella L. n.
134/2012, essendo viceversa denuriciabile soltanto l’omesso

esame di uno specifico fatto decisivo che sia stato oggetto di
discussione tra le parti, rimanendo -alla stregua della detta
novella legislativa-

esclusa qualunque rilevanza del
7

art. 1476 e 1141 c.c., in punto di esclusione del possesso

semplice difetto di “sufficienza” della motivazione ( Cass.
civ., SS.UU., Sent. n. 8053/2014).
5.- Con il terzo ed ultimo motivo del ricorso incidentale si
reitera, in sostanza, la medesima doglianza di cui al
precedente esaminato motivo.

deve essere, per lo stesso ordine di ragioni innanzi già
svolto, ritenuto inammissibile.
6.-

Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e

ritenuto – il – ricorso principale va accolto relativamente al suo
primo motivo, rigettato il secondo motivo dello stesso ed il
proposto ricorso incidentale.
Conseguentemente l’impugnata sentenza va cassata.
Sussistendo al possibilità, ex art. 384 c.p.c., di pronuncia
nel merito da parte di questa stessa Corte va stabilito fermk tutte le altre pronunce della sentenza impugnata- che

il “diritto di passaggio” di cui al capo 5 della gravata
decisione della Corte di Appello di Firenze spetta solo alla
Lepri Rosanna nel senso innanzi specificato.
Deve, per completezza e chiarezza, evidenziarsi altresì che
lo Scappini non subentra al diritto personale della succitata
di luì coniuge, ma continuerà -nella qualità di semplice
usuario- fin tanto che sarà vigente il diritto della Lepri
Rosanna.

Pertanto anche quest’ultimo motivo del ricorso incidentale

Vanno, inoltre, confermate -in uno e come già detto a tutte
le rimanenti disposizioni della impugnata sentenza- le
statuizioni della stessa relative alla regolamentazione delle
spese delle fasi del giudizio pregresse rispetto a quelle
dovute per il presente giudizio.

soccombenza e si determinano così come da dispositivo.
7.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti incidentali, in solido, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigettato il
secondo dello stesso, rigetta il ricorso incidentale , cassa
l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, ferme le
rimanenti statuizioni della stessa sentenza dichiara che il
passaggio di cui al capo 5 della gravata decisione spetta solo
alla Lepri Rosanna ;
condanna i controricorrenti, in so’ lido, al pagamento in
favore del ricorrente delle spese del presente giudizio,
determinate in C 3.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre
spese generali nella misura del 15% ed accessori come per
legge.
9

In relazione al presente giudizio le spese seguono la

Ai sensi

dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del

2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti incidentale, in solido,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda
Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il

22 settembre 2017.

tttlAt-

Le- AA–r

1 bis dello stesso art. 13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA