Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2416 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 21/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24830-2013 proposto da:

D.M.D., M.R., elettivamente domiciliati in ROMA

V.LE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANNA ROSSI,

FRANCESCO CAMERINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2013 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 08/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA D’OVIDIO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con ricorso depositato il 23 aprile 2010 M.R. e D.M.D. adivano la Commissione Tributaria Provinciale de L’Aquila impugnando l’avviso di rettifica e liquidazione ipotecaria e catastale, loro notificato rispettivamente in data 12 e 16 marzo 2009, relativo all’atto di donazione per notar B. del (OMISSIS)7, rep. n. (OMISSIS), con il quale M.E. aveva donato ai nipoti M.R. e D.M.D. i diritti di nuda proprietà su numerosi cespiti immobiliari.

2. Con sentenza n. 163/11, depositata il 12 luglio 2011, la C.T.P. de L’Aquila dichiarava inammissibile il ricorso per decorrenza del termine impugnatorio.

3. Avverso tale sentenza proponevano appello i contribuenti, rilevando che la sentenza impugnata aveva erroneamente interpretato ed applicato l’O.P.C.M 6 giugno 2009, n. 3780, in materia di sospensione dei termini conseguenti al sisma del 2009, per non aver esteso anche in favore del contribuente, attraverso una interpretazione costituzionalmente avvertita della norma, il più favorevole termine (31 dicembre 2010) ivi riservato all’amministrazione.

4. Con sentenza n. 20/4/2013, depositata l’8 maggio 2013, la Commissione Tributaria Regionale de L’Aquila rigettava l’appello e compensava le spese di lite.

5. Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo ed hanno depositato memoria difensiva.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la “violazione del O.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 3820, art. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

In particolare, i ricorrenti censurano la interpretazione della disposizione invocata, come intesa sia dalla CTP che dalla CTR, seconda la quale tale norma sarebbe applicabile solo a favore dell’Erario e ciò non violerebbe il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., perchè il diverso termine dato a ciascuno dei soggetti del rapporto tributario risponderebbe ad un criterio di ragionevolezza, in quanto la riorganizzazione dell’attività difensiva, a seguito dell’evento sisma, sarebbe più gravosa per l’ufficio che non per il singolo contribuente.

1.1 Il motivo è fondato.

Come si desume dalla lettura della sentenza impugnata, essa perviene alle conclusioni censurate in questa sede interpretando ed applicando l’O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780, art. 4, (espressamente citata nella parte dedicata alla narrazione del “fatto” e poi richiamata nella parte dedicata alla osservazioni in “diritto”), e non già della successiva O.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 3820, art. 4, correttamente invocata dai ricorrenti nell’intitolazione del motivo (neppure menzionata, invece, nella sentenza impugnata).

In effetti, l’O.P.C.M. n. 3780 cit., art. 4, esplicitamente intitolata “sospensione dei termini in favore dell’Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione”, prevede la proroga della sospensione al 31 dicembre 2010 in relazione alle sole attività di competenza dell’amministrazione finanziaria, ed in particolare “ai… termini di prescrizione o decadenza, legali o convenzionali relativi all’esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo e accertamento, contenzioso e riscossione delle entrate tributarie ed extratribuiarie e all’attività di interpello da parte delle diverse articolazioni dell’Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione…”.

Tuttavia, nel caso in esame deve farsi riferimento alla successiva ordinanza n. 3820, del 12 novembre 2009, concernente “Ulteriori interventi urenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile”.

In particolare, quest’ultima ordinanza, art. 4, prevede che “In deroga alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161, 163 e 171, i termini di prescrizione o decadenza, relativi all’esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie svolte dagli enti locali ricompresi nel cratere individuato con i decreti del commissario delegato n. 3/2009 e n. 11/2009 o dai relativi affidatari del servizio di accertamento e/o riscossione operanti nel medesimo territorio, la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2009, sono prorogati al 31 dicembre 2010. La stessa proroga si estende alle entrate extratributarie sostitutive dei relativi tributi, nonchè all’attività di interpello. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini processuali relativi a dette entrate tributarie ed extratributarie”.

Sebbene la prima parte di tale disposizione si riferisca solo ad attività di precipua pertinenza dell’Erario, l’ultima proposizione del medesimo art., riguarda “tutti i termini processuali relativi…”, sicchè non vi è alcun elemento testuale o sistematico per ritenere che, con riferimento ai detti termini, la proroga della sospensione non sia estesa a tutte le parti del processo.

Depongono in tal senso, con riguardo al profilo della interpretazione letterale, sia l’intitolazione della ordinanza n. 3820 (diretta ad attuare “ulteriori interventi urgenti… “, non limitati a determinate categorie di soggetti), sia il tenore dell’ultima proposizione contenuta nell’art. 4 cit. (“sono altresì sospesi… tutti i termini”), che è articolata in modo distinto ed autonomo rispetto alle precedenti disposizioni, le quali riguardano attività intrinsecamente riferibili alla sola amministrazione finanziaria.

A fronte di tale previsione normativa, priva di limitazioni di sorta nei confronti dell’uno o dell’altro contraddittore, l’applicabilità della proroga della sospensione a tutte le parti del processo è peraltro imposta dalla natura stessa dei termini processuali, in quanto questi ultimi sono intimamente connessi al principio del contraddittorio ed alla garanzia dei diritti di difesa e, pertanto, in assenza di esplicita previsione, la loro sospensione non può essere interpretata siccome destinata ad operare nei confronti di una sola parte, così compromettendo irrimediabilmente la scansione della dialettica processuale prevista dal codice di rito.

Ne deriva che, nella specie, ai fini della valutazione dell’ammissibilità del ricorso avrebbe dovuto tenersi conto: 1) dei 90 giorni di sospensione D.Lgs. n. 218 del 1997, ex art. 6, maturati a seguito dell’istanza di adesione presentata dagli odierni ricorrenti in data 24 marzo 2009 (circostanza non controversa, cd anzi riferita anche dalla controricorrente: v. p. 6 del controricorso); 2) del periodo di sospensione previsto, a causa del sisma del 2009, dal 6/4/2009 sino al 31/7/2009 (del D.L. n. 39 del 2009, art. 5, comma 3, conv. dalla L. n. 77 del 2009, a mente del quale “Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, leali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione… “) e, poi, prorogato sino al 31 dicembre 2010 (della citata O.P.C.M. n. 3820 del 2009, art. 4); 3) della sospensione dei termini del periodo feriale (dall’1/8/2009 al 15/9/2009).

Ciò posto, premesso che è incontroversa l’applicabilità delle citate norme in capo ai ricorrenti (la stessa Agenzia riconosce nel controricorso l’operatività nella specie della sospensione sino al 31 luglio 2009 del D.L. n. 39 del 2009, ex art. 5, pur negando la proroga sino al 31 dicembre 2010, ma ciò sulla base dell’O.P.C.M. n. 3780 e non di quella n. 3820, che invero non viene richiamata nè dalla CTR nè dalla controricorrente), va considerato che, a fronte di avvisi notificati il 12 ed il 16 marzo 2009, il ricorso introduttivo è stato depositato il 23 aprile 2010, sicchè a quest’ultima data i 60 giorni per la presentazione del ricorso non erano certamente trascorsi: infatti, in tale lasso di tempo l’unico periodo non coperto da una causa di sospensione è stato quello di n. 12 giorni compreso tra il 12 marzo 2009 (data di notifica del primo avviso) ed il 24 marzo 2009 (data di presentazione dell’istanza di adesione).

2. In definitiva, il ricorso merita accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa alla CTR de L’Aquila, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa alla CTR de L’Aquila, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, dalla 5 sez. civ. della Corte di cassazione, il 21 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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