Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2416 del 02/02/2010
Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2416
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –
Dott. BARRIMIELLO Bruno – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 24959/2008 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO
Alessandro, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, G.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1134/07 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
20/09/07, depositata il 22/10/2007;
è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
Fatto
MOTIVI
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c..
La Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado e in base all’esito della disposta consulenza medicolegale, dichiarava il diritto di G.M. alla pensione di inabilità civile con decorrenza dal gennaio 2007, epoca in cui dove ritenersi perfezionato il necessario stato invalidante.
L’Inps ricorre per cassazione. L’intimata G.M. non si è costituita.
Il ricorso dell’Inps denuncia violazione del D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8 e della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, osservando che la ricorrente, nata il 14 giugno 1936, come specificato negli stessi atti introduttivi della parte, aveva già compiuto i 65 anni alla data da cui decorreva il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, mentre oltre tale età tale prestazione, così come anche l’assegno di invalidità, non possono essere concessi.
Il ricorso è manifestamente fondato.
Il D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8, prevede che la pensione di invalidità civile può essere concessa ai soggetti di età compresa tra il diciottesimo e il sessantacinquesimo anno, nel senso che l’attribuzione è esclusa se è già compiuto il 65^ anno, come è confermato dal fatto che il secondo comma prevede che al compimento di tale età la pensione o l’assegno mensile (in godimento) sono sostituiti dalla pensione sociale. Per l’assegno di invalidità dispone il D.L. n. 5 del 1971, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. n. 118 del 1971. Questa disposizione parla di età compresa tra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno, e deve intendersi che i sessantaquattrenni non sono esclusi, come si può argomentare dalla già citata norma sulla trasformazione dell’assegno al compimento dei 65 anni.
Nella specie la G. ha compiuto 65 anni il (OMISSIS) e quindi ben prima della data del perfezionarsi del requisito sanitario.
Il ricorso deve quindi essere accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, con decisione nel merito nel senso del rigetto della domanda.
Nulla per le spese dell’intero processo ex art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, non applicabile ratione temporis.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla per le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010