Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24159 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 27/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 27/09/2019), n.24159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7407-2018 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27,

presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRO BONELLI;

– ricorrente –

contro

PLANET GARDEN, G.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 28 luglio 2004 l’impresa Planet Garden evocava in giudizio C.E. per il pagamento della somma di Euro 3.141, oltre interessi. Si costituiva il convenuto eccependo il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’infondatezza della pretesa. La causa veniva istruita con il deposito della documentazione ritenuta opportuna dalle parti, l’interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale. Con comparsa di intervento del 17 maggio 2006 si costituiva G.R., chiedendo l’accoglimento della domanda attorea;

il Tribunale di Pistoia, sezione di Monsummano Terme, con sentenza del 5 marzo 2010, dichiarava che non era intervenuto accordo fra la ditta Planet Garden di Co.Ar. e il terzo intervenuto, condannando il convenuto C.E. al pagamento dell’importo richiesto, oltre alle spese di lite;

con atto notificato il 18 aprile 2011, C.E. proponeva appello davanti alla Corte d’Appello di Firenze, lamentando un’errata valutazione dei mezzi di prova. Si costituiva Planet Garden di Co.Ar. chiedendo il rigetto dell’impugnazione, e la Corte d’Appello con sentenza del 12 gennaio 2017 rigettava l’impugnazione, con condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione, propone ricorso per cassazione C.E., affidandosi a quattro motivi. Gli intimati non svolgono attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2705 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in tema di valutazione delle prove ed errato apprezzamento della prova documentale costituito dal telegramma del 21 gennaio 2004, nonchè vizio di motivazione. Erroneamente la Corte avrebbe ritenuto che il predetto telegramma offrisse la prova documentale del contratto di prestazione d’opera intervenuto tra l’impresa Planet Garden e C.E. e la qualità di committente di quest’ultimo;

con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 231,115 e 116 c.p.c., in tema di valutazione delle prove, l’errata valutazione della risposta offerta in sede di interrogatorio libero e formale da C.E.. Erroneamente la Corte avrebbe condiviso l’ampia motivazione del Tribunale che dava contezza delle contraddizioni nelle quali era incorso C.E. e l’inattendibilità dei testi, tutti congiunti, abitanti lontano dal luogo di conclusione del contratto. Al contrario di quanto affermato dalla Corte, una differente lettura delle risultanze istruttorie avrebbe consentito di pervenire ad una ricostruzione dei fatti favorevole alla posizione della ricorrente;

con il terzo motivo si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in tema di valutazione delle prove con specifico riferimento alle risultanze della prova testimoniale. Erroneamente la Corte d’Appello avrebbe ritenuto non credibili i testi addotti da C.E. che, al contrario, avrebbero reso dichiarazioni lineari, a fondamento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva del ricorrente;

con l’ultimo motivo si lamenta la violazione delle medesime disposizioni oggetto dei precedenti motivi con riferimento alle dichiarazioni dei testi addotti dalla difesa dell’impresa Planet Garden riguardo alla valutazione di attendibilità di questi ultimi.

Considerato che:

il ricorso è tardivo perchè, nella controversia iniziata prima del 4 luglio 2009, al termine lungo annuale di impugnazione, occorre aggiungere quello di sospensione feriale di 31 giorni e non di 46 giorni, trattandosi di impugnazione successiva al 1 gennaio 2015, data di efficacia del D.L. n. 132 del 2014, (Cass. n. 19302 del 2017 e Cass. N. 24867 del 2016). Dalla pubblicazione della sentenza, in data 12 gennaio 2017, il termine non è rispettato, nè con la notifica a mezzo PEC, nè con quella per posta, del ricorso in data 23 febbraio 2018;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese perchè la parte intimata non ha svolto attività processuale in questa sede. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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