Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24159 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24159 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

SENTENZA

mento – capacità
processuale

sul ricorso proposto da
DI NAPOLI LUIGI, in proprio e nella q ualità di le gale rappresentante p.t. della
DINAt ITO S.A.S. DI LUIGI DI NAPOLI & C., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Savoia n. 72, presso l’avv. ROBERTO DI NAPOLI, unitamente all’avv. ANTONIO PALMA del foro di Lecce, dal quale è rappresentato e difeso in
virtù di procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE

contro
INTESA SAN PAOLO S.P.A. ( già Banca Intesa S.p.a. ), in persona del procuratore Elisabetta Lunati, in virtù di procura per notaio Renata Mariella dell’8 ma ggio
2006, rep. n. 17013, in proprio e nella q ualità di società incorporante la Intesa Gestione Crediti S.p.a.. elettivamente domiciliata in Roma, al viale di Villa Grazioli
n. 15, presso l’avv. BENEDETTO GARGANI, dal quale, unitamente all’avv.

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20 13
NIZG 12671 -07 Di Napoli e Dinauto Sas-lnIesa San Paolo Spa – Pag. I

Data pubblicazione: 25/10/2013

ANGELO FIORITO del foro di Milano, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso
CONTRORICORRENTE

FALLIMENTO DELLA DINAUTO S.A.S. DI LUIGI DI NAPOLI & C. E DI DI
NAPOLI LUIGI e D’AMBROSIO avv. FRANCESCO
INTIMATI

avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 152/06, pubblicata il 27
febbraio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 settembre
2013 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;
uditi i difensori delle parti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc,uratore Generale
dott. Vincenzo GAMBARDELLA, il quale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Luigi Di Napoli e la Dinauto S.a.s. di Di Napoli Luigi & C. convennero

in giudizio il Banco Ambrosiano Veneto S.p.a., chiedendo accertarsi che quest’ultimo non aveva il diritto di agire in regresso nei loro confronti per la restituzione
dell’importo di Lire 2.175.538.138, da esso pagato in favore del Banco di Napoli.
Premesso infatti che il pagamento era stato effettuato dal Banco Ambrosiano
Veneto in qualità di avente causa della Banca Vallone, che aveva prestato fideiussione per la Dinauto a garanzia di un finanziamento di Lire 1.000.000.000 concesso dal Banco di Napoli, esposero di aver diffidato il convenuto a non eseguirlo, in
quanto la società attrice vantava un credito di Lire 4.984.979.750 nei confronti del

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e

creditore, per il cui accertamento aveva già agito in giudizio.
1.1. — Con sentenza del 3 marzo 2003, il Tribunale di Lecce dichiarò il difetto di capacità processuale degli attori, rilevando che nel corso del giudizio essi

conveniente la prosecuzione del giudizio.
2. — L’impugnazione proposta dagli attori nei confronti della Banca Intesa
S.p.a. (già Banco Ambrosiano Veneto) è stata dichiarata inamniissibile dalla Corte
d’Appello di Lecce con sentenza del 27 febbraio 2006.
Premesso che i motivi di gravame risultavano privi di specificità nella parte
in cui si limitavano a richiamare le difese svolte in primo grado, la Corte ha rilevato che con decreto del 19 luglio 2003, non reclamato, il Giudice delegato del
fallimento aveva constatato l’infondatezza della pretesa, disponendo la notifica ai
falliti della memoria a tal fine redatta dal curatore, il quale aveva dichiarato di non
avere interesse a coltivare il giudizio. Ha quindi confermato il difetto di capacità
processuale degli appellanti, osservando che la legittimazione suppletiva del fallito è configurabile soltanto a fronte dell’inerzia degli organi fallimentari, e non anche in presenza di una valutazione negativa degli stessi in ordine alla convenienza
della controversia.
Rilevato inoltre che gli appellanti non avevano avanzato alcuna richiesta di
merito, ma si erano limitati a dedurre la nullità della nomina del Giudice delegato
ed il difetto di motivazione della decisione del curatore di non costituirsi, la Corte
ha ritenuto di dover procedere all’esame dei motivi di gravame soltanto per evidenziare l’insussistenza di cause di rimessione al giudice di primo grado. A tal fine, ha ritenuto ininfluenti, tardive o precluse dal rigetto delle istanze di ricusazione proposte dagli appellanti le censure riguardanti la nomina e l’incompatibilità

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erano stati dichiarati falliti e che gli organi della procedura avevano ritenuto non

del Giudice delegato, del Giudice di primo grado e dei componenti del Collegio,
osservando comunque che la violazione delle disposizioni in tema di astensione e
ricusazione non incide sulla regolare costituzione dell’organo giudicante; ha rite-

tenza dichiarativa di fallimento, in considerazione dell’estraneità della stessa al
giudizio e dell’autonomia di quest’ultimo rispetto ad un eventuale giudizio penale;
ha infine escluso il difetto di motivazione della sentenza di primo grado in ordine
alla sussistenza del diritto di regresso, non avendo il Tribunale affrontato l’esame
del merito, ed ha ritenuto inconferente l’eccezione di nullità della consulenza espletata nel procedimento di verifica dei crediti.
3.

– Avverso la predetta sentenza il Di Napoli e la Dinauto propongono ri-

corso per cassazione, articolato in tre motivi. Resiste con controricorso, illustrato
anche con memoria, l’Intesa San Paolo S.p.a., già Banca Intesa S.p.a., in proprio e
nella qualità di avente causa dell’Intesa Gestione crediti S.p.a., da essa incorporata
con atto di fusione per notaio Carlo Marchetti del 31 maggio 2006, rep. n. 2017.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Preliminarmente,, si rileva che la controricorrente ha prodotto in giudi-

zio, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., copia della relazione presentata al Giudice delegato il 18 aprile 2007, con cui il curatore del fallimento del Di Napoli e
della Dinauto, ribadendo il parere già espresso in riferimento alle precedenti fasi
processuali, ha prospettato la carenza d’interesse della curatela all’intervento nel
giudizio di legittimità, in considerazione della scarsa consistenza della pretesa azionata dai ricorrenti. Tale negativo apprezzamento è stato condiviso dal Giudice
delegato, che con decreto del 26 aprile 2007 ha confermato, anche per la presente

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nuto altresì irrilevante, oltre che smentito dagli atti, l’asserito sequestro della sen-

fase, il diniego dell’autorizzazione a costituirsi in giudizio, in tal modo giustificando la dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione, per difetto di capacità
processuale dei ricorrenti.

to la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dall’art. 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fanno eccezione soltanto l’ipotesi
in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui,
pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l’amministrazione fallimentare sia rimasta
inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (cfr.

ex plurimis,

Cass., Sez. 1, 14 maggio 2012, n. 7448; 14 ottobre 1998, n. 10146). Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo,
non è tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali,
quali la proposizione della domanda o l’impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente
disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest’ultimo dev’essere esclusa ove, come nella specie, l’inerzia degli organi fallimentari
costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia (cfr. Cass., Sez. 11, 20 marzo 2012, n. 4448; 22 luglio 2005,
n. 15369; Cass., Sez. 1,21 maggio 2003, n. 7954).
L’esigenza di evitare che le determinazioni personali del fallito si sovrappongano alle deliberazioni di competenza dell’amministrazione fallimentare è destinata a ripercuotersi anche sul regime processuale del difetto di legittimazione, il qua-

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Com’è noto, infatti, la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al falli-

le, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, è rilevabile anche d’ufficio in
presenza della predetta valutazione, mentre ordinariamente può essere eccepito
soltanto dal curatore, configurandosi come una limitazione della capacità che, in

Sez. Un., 24 dicembre 2009, n. 27346; Cass., Sez. V, 9 marzo 2011, n. 5571).
Nessun rilievo può assumere pertanto, nella specie, la circostanza che il curatore
del fallimento si sia astenuto dal resistere al ricorso, conformemente al decreto del
Giudice delegato, risultando la produzione di tale provvedimento di per sé sufficiente ai fini del rilievo dell’incapacità processuale, che preclude l’esame nel merito del l’i mpugnazione.
6.

Le spese processuali seguono la soccombenza„e si liquidano come dal

dispositivo.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna Di Napoli Luigi e la Dinauto S.a.s. di Di Napoli Luigi & C. al pagamento in favore dell’Intesa San Paolo
S.p.a. delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 12.200,00, ivi
compresi Euro 12.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2013, nella camera di consiglio della
Prima Sezione Civile

quanto prevista a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo (cfr. Cass.,

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