Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24159 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 17/11/2011), n.24159

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14292/2009 proposto da:

P.A. (C.F. (OMISSIS)), P.P. (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO

VARO 133, presso l’avvocato GIULIANI Angelo, che li rappresenta e

difende, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

29/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/09/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.A. e P.P. (insieme ad altre tre parti) con separati ricorsi alla Corte d’appello di Roma avevano proposto domanda ex lege n. 89 del 2001, chiedendo la liquidazione di un indennizzo per l’eccessiva durata di un processo svoltosi dinanzi al giudice amministrativo. La Corte d’Appello con decreto depositato il 29 aprile 2008 liquidava l’indennizzo in Euro 5.000,00 a ciascuna parte ricorrente, oltre le spese di causa, liquidate, con distrazione in favore dell’avvocato antistatario, in Euro 1.500,00 complessive.

P.A. e P.P. hanno proposto ricorso avverso il decreto con atto notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 giugno 2009. La parte intimata non ha depositato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 90-91 c.p.c., artt. 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.

Il motivo si conclude con idonei quesiti.

2. Riguardo ad esso va considerato che, secondo quanto risulta dal ricorso, dopo un giudizio presupposto unitario, le parti hanno proposto ciascuna, con il medesimo difensore, separato giudizio dinanzi alla Corte d’appello per ottenere l’indennizzo ex lege n. 89 del 2001. Tale condotta dei ricorrenti, che dopo aver agito unitariamente nel processo presupposto, in tal modo dimostrando la carenza di interesse alla diversificazione delle rispettive posizioni, hanno proposto pressochè contemporaneamente distinti ricorsi per equa riparazione, con identico patrocinio legale, dando luogo a cause destinate alla riunione in quanto connesse per l’oggetto ed il titolo, si configura come abuso del processo (Cass. 3 maggio 2010, n. 10634) contrastando con l’inderogabile dovere di solidarietà, che impedisce di far gravare sullo Stato debitore il danno derivante dall’aumento degli oneri processuali, e con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, avuto riguardo all’allungamento dei tempi processuali derivante dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti. Tale abuso, imponendo l’eliminazione per quanto possibile degli effetti distorsivi che ne derivano, comporta la valutazione dell’onere delle spese della fase di merito come se il procedimento fosse stato unico fin dall’origine e cioè con la liquidazione di un onorario unico per tutte le parti.

3. Sulla base di tale principio gli onorari andavano liquidati, in relazione ai minimi tariffari, in Euro 445,00 per onorari e i diritti in Euro 690,00 oltre spese vive, nonchè spese generali e accessori come per legge. Ne deriva che, essendo state le spese liquidate nella misura complessiva di Euro 1.500,00 il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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