Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24159 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 06/06/2017, dep.13/10/2017),  n. 24159

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12152/2011 R.G. proposto da:

G.A. (o A.), rappresentato e difeso dagli avv.ti

Montagnani Caterina e Guizzi Giuseppe, con domicilio eletto in Roma

piazza dell’Emporio 16/a, n. 1, presso lo studio dell’Avv. Giuseppe

Guizzi;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto del 14 marzo 2011 del Tribunale di Napoli.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2017

dal Consigliere Mauro Di Marzio.

Fatto

OSSERVA

1. – Con decreto del 14 marzo 2011 il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio con il Fallimento (OMISSIS) S.p.A., il quale aveva affidato a G.A. l’incarico di svolgere tutti gli adempimenti connessi alla concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria in favore dei numerosissimi dipendenti della società fallita, ha respinto il reclamo spiegato dallo stesso G. contro il provvedimento con cui il giudice delegato al menzionato fallimento aveva revocato il suo precedente provvedimento di liquidazione, in favore del G., della somma di Euro 325.600,00 per l’attività espletata a tutto il 23 gennaio 2009 e quelle ulteriori, sempre in acconto, di Euro 3.404,98 e Euro 2.000,00, liquidando in via definitiva l’importo di Euro 35.000,00 oltre accessori.

2. – A fondamento della decisione il Tribunale ha osservato che la prestazione professionale del G. aveva carattere unitario ed inscindibile e si era conclusa per effetto delle sue dimissioni, sicchè solo a tale data poteva operarsi un giudizio esaustivo in ordine all’attività prestata, con la conseguenza che il giudice delegato aveva correttamente revocato il provvedimento di liquidazione dell’acconto.

3. – Per la cassazione del decreto G.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

4. – Con il primo motivo si denuncia: “Nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’obbligo di astensione del giudice (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione agli artt. 51 e ss. c.p.c., art. 111 Cost.)”, censurandosi il decreto impugnato per il fatto che il giudice delegato, autore del provvedimento reclamato, non si era astenuto dalla decisione sul reclamo.

Con il secondo motivo si denuncia: “Illegittimità della revoca del provvedimento di liquidazione dei compensi emesso dal precedente giudice delegato al fallimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 26 l. fall.)”, censurandosi il decreto impugnato per aver revocato la liquidazione del suo compenso nella misura indicata in espositiva, nonostante la definitività e conseguente irrevocabilità del relativo provvedimento, non reclamato ai sensi dell’art. 26 della legge fallimentare, perchè tale da incidere su un diritto soggettivo.

Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 5, in relazione all’art. 32 l. fall. e alla L. 8 luglio 1980, n. 319)”, censurandosi l’erroneità dell’assunto svolto nel decreto impugnato secondo cui la prestazione professionale affidata al G.A. aveva natura unitaria ed inscindibile.

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Questa Corte ha più volte ribadito che, ai sensi degli artt. 25 e 26 legge fall. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, applicabile anche nella specie), la partecipazione del giudice delegato al collegio chiamato a decidere in ordine al reclamo avverso un suo provvedimento non può dar luogo ad una nullità deducibile in sede di impugnazione, ma, al più, ad un’incompatibilità che deve essere fatta valere mediante l’istanza di ricusazione, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all’art. 52 cod. proc. civ.. Nè assume rilievo la circostanza che il legislatore abbia successivamente modificato l’art. 25 legge fall., imponendo al giudice delegato un espresso divieto di far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti, atteso che l’adozione di un diverso modello procedimentale, caratterizzato da una più netta separazione tra le funzioni affidate al giudice delegato e quelle spettanti al tribunale fallimentare, non è di per sè sufficiente a giustificare una interpretazione evolutiva della disposizione previgente, soprattutto alla luce della norma transitoria di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 150 che espressamente conferma l’applicabilità della legge anteriore alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (Cass. 21 novembre 2014, n. 24866).

Nel caso in esame l’inammissibilità discende dalla circostanza che il ricorrente non ha neppure allegato di aver proposto istanza di ricusazione nè ha detto quale sia stata la sua sorte, sicchè il motivo come formulato è aspecifico.

4.3. – Il secondo motivo è inammissibile.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che: “I decreti del giudice delegato al fallimento che hanno ad oggetto la gestione della massa sono revocabili, specie quando essi rivestano carattere provvisorio, come accade nel caso di provvedimenti di liquidazione d’acconti a soggetti che abbiano svolto attività in favore del fallimento, i quali sono modificabili e revocabili in sede di liquidazione finale del compenso, all’atto della valutazione della sussistenza del relativo diritto e della quantificazione del compenso” (Cass. 11 marzo 2005, n. 5450). Anche con riguardo agli acconti liquidati al curatore fallimentare è stato affermato che: “I decreti con i quali il tribunale fallimentare concede o rifiuta gli acconti sul compenso richiesti dal curatore sono espressione di un potere discrezionale ed intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione ed approvazione del conto, non assumendo, di conseguenza, efficacia di cosa giudicata, sicchè essi non possono pregiudicare, dopo la presentazione del rendiconto, la futura e definitiva decisione sul compenso dovuto, cui corrisponde un diritto soggettivo del curatore, e non sono, quindi, ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.” (Cass. 25 novembre 2015, n. 24044; Cass. 1 settembre 2014 n. 18494; Cass. 31 agosto 2010, n. 18916). Eguale principio è stato ribadito con riguardo al commissario giudiziale della procedura di amministrazione controllata (Cass. 10 aprile 2015 n. 7298; Cass. 2 novembre 2015, n. 19711; Cass. 30 settembre 2015, n. 19580; Cass. 10 aprile 2015, n. 7298).

Viceversa, il provvedimento con il quale il giudice delegato, esercitando i poteri attribuitigli dall’art. 25, n. 7, legge fall., nel testo previgente (oggi n. 4), liquida in via definitiva i compensi per attività espletata a favore del fallimento, è – questo sì – impugnabile, trattandosi di provvedimento decisorio e non meramente ricognitivo, con il rimedio endofallimentare del reclamo al tribunale, ai sensi dell’art. 26 legge fall., e quindi con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. (v. Cass. 16 settembre 2002, n. 13482).

Orbene, è nel caso di specie incontroverso che il provvedimento poi revocato dal giudice delegato al Fallimento (OMISSIS) S.p.A. avesse ad oggetto la concessione di acconti ed avesse perciò natura discrezionale e provvisoria, essendo destinato a confluire, previa eventuale rivalutazione, nella definitiva liquidazione operata ai sensi del citato art. 25.

Va da sè che tale provvedimento di revoca di un acconto discrezionalmente attribuito, poi confermato dal Tribunale, non è come tale suscettibile di ricorso per cassazione, in applicazione dei principi poc’anzi citati, ed è da dichiararsi pertanto inammissibile.

4.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Vale anzitutto osservare che il ricorrente ha richiamato in rubrica l’art. 360, nn. 2 e 5 in particolare deducendo, in relazione al n. 5, un vizio di contraddittoria motivazione.

Orbene appare evidente che il richiamo al n. 2, concernente la violazione delle norme sulla competenza, sia stato richiamato per errore, e che il ricorrente abbia invece inteso dedurre una violazione di legge: ma, nel contesto della doglianza, nessuna violazione di tal fatta, nè sotto il profilo della violazione in senso proprio, nè della falsa applicazione, è in effetti dedotta, avuto riguardo al fermo principio secondo cui tale vizio, (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonchè di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perchè, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782), dovendosi distinguere dalla violazione di legge la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, con la precisazione che il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313).

Sicchè resta soltanto da aggiungere che la doglianza è manifestamente volta al riesame della valutazione compiuta dal Tribunale, laddove ha riconosciuto essere unitaria ed inscindibile l’attività prestata dal G.. Ciò detto, si deve ancora aggiungere quanto al vizio motivazionale, che, trattandosi di provvedimento del 14 marzo 2011, trova applicazione il n. 5 nella formulazione risultante dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che consentiva la denuncia di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con la precisazione che il “fatto” è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014), che deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). Anche nel vigore della precedente versione, è inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la corte di cassazione di procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012).

Nel caso in esame, allora, è sufficiente limitarsi a constatare che il ricorrente non ha dedotto alcun “fatto”, nel senso precedentemente indicato, ma ha inammissibilmente chiesto di riesaminare la valutazione, non sindacabile in questa sede, già compiuta dal giudice di merito, il quale, con motivazione adeguata, ha ritenuto che il ricorrente, proprio tenendo conto della tipologia dell’incarico in oggetto e dell’ampiezza dei compiti conferiti, ha avuto affidato una complessiva attività di carattere unitario ed inscindibile, proprio perchè fin dall’origine preordinata ad un unico scopo, ossia la gestione amministrativa, contabile e documentale del personale già dipendente della fallita.

5. – Nulla per le spese.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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