Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24158 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 30/10/2020), n.24158

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27107-2018 proposto da: l

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CAMPANELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO GHISI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, E.H.A., G.G.,

GI.VA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1369/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che con sentenza del 10 agosto 2018, la Corte d’appello di Brescia ha respinto il reclamo proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza di fallimento pronunciata dal Tribunale di Mantova in data (OMISSIS);

– che la corte territoriale ha confermato il giudizio relativo alla sussistenza dello stato di insolvenza della società, sulla base dell’esistenza dei crediti per retribuzioni, vantati dai tre dipendenti istanti, mentre la società non ha assolto all’onere di provare la dedotta estinzione parziale dei medesimi, non avendo prodotto ricevute o quietanze al riguardo; ha aggiunto come risultino provati altri crediti dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate, per i primi dei quali la società si è limitata a dedurre l’ammissione a rateizzazione, senza provarlo, nè provare pagamenti regolari, secondo un piano approvato; a fronte di ciò, la società non ha dimostrato la presenza di idonee risorse, nè l’effettiva esistenza di ordini di forniture, idonee a superare la situazione descritta; quanto alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 ed alla situazione al 10 febbraio 2018, esse sono documenti non ufficiali, che non tengono luogo di un bilancio e che, in una con i dati trasmessi dalla Guarda di Finanza, attestano, al contrario, il superamento dei limiti dimensionali ed i debiti superiori ad Euro 30.000,00;

– che avverso la sentenza viene proposto ricorso, fondato su due motivi;

– che non svolgono difese gli intimati.

Diritto

RITENUTO

– che i motivi deducono:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 L. Fall., in quanto la società non versa in istato di insolvenza, avendo il giudice del merito omesso di valutare le risultanze dei verbali di comparizione delle parti, da cui emergevano acconti ai dipendenti istanti, onde i debiti sono inferiori al valore di Euro 30.000,00;

2) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella mancata disamina del bilancio del 2016, da cui risultano adeguate poste attive;

– che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge o di omesso esame, essi intendono riproporre un giudizio sul fatto, precluso in sede di legittimità;

– che, invero, i motivi, mirando a contrastare l’accertamento di fatto relativo all’esistenza dello stato d’insolvenza, operato dal provvedimento impugnato in adempimento al potere-dovere di accertamento dei fatti riservato all’esclusiva cognizione del giudice del merito, sono inammissibili;

– che essi pretendono di asserire, in contrasto con l’accertamento operato dal giudice del merito, che vi fossero debiti complessivi inferiori al riscontrato, e che non esistesse lo stato di insolvenza;

– che non occorre provvedere sulle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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