Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24158 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24158 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso 19050-2007 proposto da:
IMPRESA STEFANELLI S.R.L. (P.I. 04792220156), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACAIA 76,

Data pubblicazione: 25/10/2013

presso l’avvocato BATTISTA ANTONIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2013
1236

ALTAMURA FRANCO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

1

TONINI SIGISMONDO VITTORIO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 3163/2006 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella

Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

pubblica udienza del 11/07/2013 dal Consigliere

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Svolgimento del processo
La Corte di appello di Milano,con sentenza del 29 dicembre
2006 ha confermato il lodo arbitrale pronunciato il 23

luglio 2004,con cui l’Arbitro unico designato dalla Camera
arbitrale nazionale di Milano aveva dichiarato risolto il
contratto preliminare di compravendita di un immobile di 4
vani ubicato in località Spiaggiabella di Lecce stipulato
il 16 giugno 2001 tra Vittorio Sigismondo Tonini e la
s.r.l. Stefanelli,per inadempimento imputabile all’impresa
acquirente,condannandola al risarcimento dei
danni,liquidati in complessivi C 25.000. Ha osservato al
riguardo:a)che correttamente il lodo aveva ritenuto non
– nuove le domande di risoluzione del contratto,nonché
quella di risarcimento del danno per inadempimento della
promittente compratrice, esaminate ed accolte sia perché
già preannunciate nella corrispondenza intercorsa tra le
parti,sia perché l’atto di accesso agli arbitri ne
conteneva tutti gli elementi costitutivi:come peraltro ben
inteso dall’impresa Stefanelli che si era difesa proprio
in merito alle richieste suddette;per cui l’arbitro unico
lt aveva correttamente interpretati attenendosi ai

i

principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità;
b)che analoghe considerazioni andavano ripetute per la
domanda risarcitoria decisa dall’arbitro secondo
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R

diritto,con conseguente potere di compiere la valutazione
del danno in via equitativa come consentito dall’art.1226
cod. civ.; c)che invece non era stata proposta dalla
impresa Stefanelli la domanda di restituzione della

caparra confirmatoria,non ricavabile dalla pronuncia di
risoluzione del contratto per inadempimento; d) che in
ogni caso avendo la clausola attribuito all’arbitro il
mandato di pronunciare un lodo inappellabile,nessuno dei
menzionati errori di giudizio era denunciabile davanti
alla Corte di appello.
Per la cassazione della sentenza,la Stefanelli ha proposto
ricorso per 4 motivi;i1 Tonini non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo,la soc.Stefanelli,deducendo violazione
degli art.1453,1455 e 1457 cod. civ.,nonché 112 segg.,163
segg. 183,189 cod. proc.civ. censura la sentenza impugnata
per non aver rilevato il mutamento della domanda del
Tonini che dopo avere proposto richiesto la risoluzione
del preliminare per inutile decorso del termine di cui
all’art.1457 cod. civ., nel corso del procedimento
arbitrale, aveva modificato tale domanda in quella di
risoluzione per grave inadempimento della controparte:
perciò erroneamente esaminata ed accolta dall’arbitro
unico; che doveva invece limitarsi a prendere atto
dell’inammissibile mutamento ed a decidere sulla richiesta
4

originaria verificando se il mero spirare di detto termine
fosse sufficiente a pronunciare la risoluzione in
questione,perciò a nulla rilevando neppure la
corrispondenza pregressa intercorsa tra le parti e

l’influenza di quest’ultima sul contenuto dell’atto di
accesso agli arbitri.
Con il secondo motivo,deducendo violazione degli art.1226
e 1453,2697 cod. civ. nonché 112 segg. cod. proc.civ.
estende la censura anche alla domanda di risarcimento del
danno proposta dal Tonini soltanto con la memoria dell’il
maggio 2004 ed invece erroneamente ricavata dai giudici di
merito dalla prospettazione dell’inadempimento che non li
legittimava comunque a decidere secondo equità applicando
il criterio dell’art.1226 cod. civ. al di fuori delle
ipotesi previste dalla menzionata disposizione ed in
mancanza di qualsiasi prova della sussistenza di un
pregiudizio in danno della controparte.
Con l’ultimo motivo,deducendo violazione dell’art.1458
cod. civ. nonché degli art.113 e 114 cod. proc.civ. si
duole che i giudici di merito abbiano omesso di disporre
la restituzione della caparra confirmatoria da essa
società attribuita al Tonini, per la mancanza di una
richiesta al riguardo:senza

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considerare che essa costituiva una conseguenza automatica
)

della pronuncia di risoluzione per l’espressa disposizione
contenuta nell’art.1458 cod. civ.
Le censure che ripropongono pedissequamente analoghe

doglianze formulate con l’atto di impugnazione, sono in
parte inammissibili,in parte infondate.
Come ha già rilevato la Corte di appello,trascrivendo la
clausola compromissoria,con essa le parti hanno dato
mandato all’arbitro unico di definire la controversia
“inappellabilmente”. .”con la forma dell’arbitrato
rituale”:in tal modo non escludendo il rimedio della
impugnazione per nullità del lodo,ma limitandone le
censure alla deducibilità dei soli errores in
procedendo:con la conseguenza che non potevano trovare
ingresso eventuali censure per inosservanza di regole di
diritto sostanziale (Cass.1183/2006; 4943/2001; 9694/2000;
6555/1998).
Conseguentemente risultavano inammissibili: I)anzitutto le
censure relative alla tardiva introduzione della domanda
di risoluzione del contratto per inadempimento,invece a
giudizio dell’arbitro e della sentenza impugnata già
ampiamente contenuta nell’atto di accesso agli arbitri:in
quanto la relativa valutazione richiedeva l’accertamento
dell’esatta interpretazione del contenuto di detto atto e
di quelli successivi in base ai principi ermeneutici
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stabiliti dagli art.1362 e segg. cod. civ.

(la cui

violazione peraltro non è stata neppure prospettata dalla
ricorrente),perciò traducendosi in una inammissibile
denuncia di errores in iudicando; II) Egualmente è a dirsi

per la domanda di risarcimento del danno sia con
riferimento alla individuazione dell’atto in cui sarebbe
stata introdotta, sia ove la si consideri erroneamente
ricavata dalla domanda di risoluzione del contratto per
inadempimento perché anche in tal caso la soc. Stefanelli
ha attribuito ai giudici di merito la violazione delle
disposizioni contenute negli art.1223 e 1453 cod. civ.;
III) La situazione non muta quanto ai criteri cui
commisurare il danno che l’arbitro ha tratto
dall’art.1226 cod. civ. avvalendosi della liquidazione
equitativa consentita dalla norma:in relazione alla quale
il Collegio deve limitarsi a ribadire che il potere del
giudice di merito di valutare il danno in via equitativa,
ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., non è riconducibile
nell’ambito della decisione della causa secondo equità,
prevista dall’art. 114 cod. proc. civ.. La quale importa,
appunto, la decisione della lite prescindendo dallo
stretto diritto, laddove il primo consiste nella
possibilità del giudice di ricorrere, anche d’ufficio, a
criteri equitativi per raggiungere la prova dell’ammontare
del danno risarcibile, integrando così le risultanze
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f
processuali che siano insufficienti a detto scopo ed
assolvendo l’onere di fornire l’indicazione di congrue,
anche se sommarie, ragioni del processo logico in base al
quale ha adottato i criteri stessi (Cass.7049/2012;

25943/2007). Pertanto non viola l’art. 822 cod. proc. civ.
il lodo arbitrale che provveda alla liquidazione del danno
da inadempimento contrattuale avvalendosi dei criteri
previsti dalla norma suddetta;la cui non corretta
applicazione sia sotto il profilo della mancanza di prova
del danno, sia sotto quello della motivazione circa i
parametri utilizzati per determinarne il quantum torna a
configuarare un error in iudicando non denunciabile dalla
Stefanelli nel giudizio di impugnazione; IV)La stessa
ricorrente ha riconosciuto,infine che l’addebito ai
giudici di merito di non avere applicato correttamente
l’art.1458 cod. civ. in ordine alla pretesa restituzione
della caparra confirmatoria pur in mancanza di apposita
richiesta della società interessata,integra un ulteriore
errore di giudizio:perciò neppur esso denunciabile per le
considerazioni svolte in ordine alla disposta
inappellabilità del lodo, con il rimedio dell’art.829,2 °
comma cod. proc. civ.
Né giova alla società prospettare le richieste di
risoluzione del contratto per inadempimento e di
risarcimento del danno,quali errores in procedendo per
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I

corso del procedimento arbitrale in violazione delle
preclusioni contenute negli art.183 e 189 cod. proc.civ:in
quanto sotto questo profilo le censure sono infondate non
tenendo in alcun conto del principio ripetutamente

avere il Tonini modificato causa petendi e petitum nel

affermato da questa Corte,per cui nell’arbitrato
rituale, ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri
all’osservanza della procedura ordinaria, non trovano
applicazione le preclusioni di cui agli artt. 183 e 184
cod. proc. civ.. Con la conseguenza che è loro consentito,
per un verso, di modificare ed ampliare gli iniziali
quesiti, nell’ambito dei termini della clausola
compromissoria, per l’altro, agli arbitri, di rispondere
non solo ai quesiti posti nella loro formulazione
originaria, ma anche a quelli più lati che la successiva
discussione svoltasi tra le parti, in regolare
contraddittorio tra loro, ha reso necessari ed ampliati
per la decisione: così tenendo presenti anche le
successive circostanze, difese e precisazioni formulate
dalle parti stesse nel corso del giudizio arbitrale
(Cass.2717/2007;8320/2004;1620/2000).

E

quella ulteriore

che nel procedimento arbitrale non può trovare a fortiori
applicazione il principio della non mutabilità della
domanda di risoluzione ex art.1457 cod. civ. in domanda di
risoluzione per inadempimento del contratto, stabilita
9

dall’art. 1453, secondo comma, cod. civ., atteso che tale
principio opera solo in relazione alla proposizione della
domanda giudiziale (Cass.4463/2003); mentre la domanda di
accesso agli arbitri – avendo il giudizio arbitrale natura

ordinario, rispetto al quale si pone in posizione di
negazione ed antitesi – ha natura diversa dalla domanda
giudiziale, alla quale è assimilabile solo in relazione a
determinati effetti, specificamente precisati nella
novella contenuta nella legge n. 25 del 1994.
Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese del
giudizio perché il Tonini,cui l’esito è stato
favorevole,non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso.
l

Così deciso in Roma tf 11 luglio 2013.

privata ed essendo ontologicamente differente dal giudizio

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