Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24158 del 17/11/2011
Cassazione civile sez. I, 17/11/2011, (ud. 26/09/2011, dep. 17/11/2011), n.24158
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FELICETTI Francesco – rel. Presidente –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 14285/2009 proposto da:
N.A. (C.F. (OMISSIS)), L.P.
(C.F. (OMISSIS)), I.D. (C.F. (OMISSIS)),
L.V. (C.F. (OMISSIS)), L.T. (C.F.
(OMISSIS)), D.C. (C.F. (OMISSIS)),
elettivamente domiciliati in ROMA, 215g VIA QUINTILIO VARO 133,
presso l’avvocato GIULIANI Angelo, che li rappresenta e difende,
giusta procure in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il
17/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
26/09/2011 dal Presidente Dott. FRANCESCO FELICETTI;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RODA, con delega, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,
rigetto del secondo motivo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. N.A., L.V., L.P., L.T., I.D. e D.C. (ed altre quattro parti) con separati ricorsi avevano adito la Corte d’appello di Roma chiedendo la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, in relazione a un giudizio promosso dinanzi al TAR del Lazio e definito in secondo grado dal Consiglio di stato, avente ad oggetto la riliquidazione dell’indennità di buonuscita. La Corte d’appello, riuniti i giudizi in quanto attinenti allo stesso procedimento presupposto, con decreto depositato il 17 aprile 2008, liquidava a ciascuna parte la somma di Euro 5.000,00 oltre interessi legali dalla data del decreto. Liquidava le spese complessivamente nella misura di Euro 4.040,00 di cui Euro 1.540,00 per onorari ed Euro 2000,00 per diritti, con distrazione in favore dell’avv. Angelo Giuliani.
N.A., L.V., L.P., L.T., I.D. e D.C. hanno proposto ricorso a questa Corte avverso il decreto con atto notificato il 5 giugno 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 1173 cod. civ., per non essere stati gl’interessi sulla somma attribuita liquidati dalla domanda, ma dalla data del decreto, stante la natura indennitaria e non meramente compensativa dell’equa riparazione.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 90-91 c.p.c., artt. 4, 5 e 6 della tariffa professionale, per essere stati gli onorari e i diritti liquidati in misura inferiore a quella di legge tenuto conto che i ricorsi erano stati riuniti solo all’udienza camerale, cosicchè gli onorari e i diritti, sino alla riunione, andavano liquidati separatamente per ciascun ricorso.
Entrambi i motivi sono accompagnati dai prescritti quesiti.
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo stato il decreto impugnato depositato il giorno 17 aprile 2008 ed essendo stata la notifica del ricorso richiesta ed effettuata in data 5 giugno 2009, oltre il termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c..
Nulla per le spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 26 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011