Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24157 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 30/10/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 30/10/2020), n.24157

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26578-2018 proposto da:

C. F. E C. – SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA, 1/A, presso

lo studio dell’avvocato ALESSIA PANELLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO CAO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 904/2018 del TRIBUNALE di NOVARA,

depositato il 24/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che è proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Novara del 24 agosto 2018, con il quale è stata solo parzialmente accolta l’opposizione della C., F. & C. s.p.a. allo stato passivo fallimentare della (OMISSIS) s.r.l., per la somma di Euro 633,39, in chirografo;

– che il Tribunale ha ritenuto come il credito per fatture emesse, portato dal decreto ingiuntivo non opposto, ma privo della dichiarazione di esecutorietà di cui all’art. 647 c.p.c., correttamente non sia stato ritenuto dal giudice delegato opponibile al fallimento; ha, inoltre, ritenuto che vada escluso dal passivo l’importo per le spese relative all’iscrizione della ipoteca giudiziale;

– che non svolge difese l’intimata procedura;

– che la ricorrente ha depositato la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che i motivi di ricorso sono i seguenti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., artt. 2697 e 2846 c.c., artt. 39,113 e 647 c.p.c., artt. 45 e 93 L. Fall., D.Lgs. n. 231 del 2016, art. 6, perchè il credito deriva da decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione prima del fallimento, onde esso è opponibile al fallimento, in mancanza dovendosi sollevare questione di legittimità costituzionale in riferimento alle norme su menzionate; inoltre, la circostanza che l’ipoteca non si sia consolidata non esclude che il creditore ipotecario abbia diritto al rimborso dei costi connessi, e l’art. 6 cit., prevede il diritto del creditore ad ottenere il rimborso dei costi sostenuti per il recupero del credito;

2) nullità del decreto per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., perchè il tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla circostanza della mancata opposizione al d.i., nonchè circa l’avvenuto deposito dell’istanza di esecutorietà del medesimo prima del fallimento;

3) omesso esame ed omessa motivazione, con riguardo alla pacifica circostanza che la richiesta di concessione di definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c., fu depositata prima della pronuncia di fallimento;

– che il primo motivo è manifestamente infondato;

– che, al riguardo, lo stesso ricorso deduce la non avvenuta emissione del decreto di esecutività ex art. 647 c.p.c., in data anteriore alla sentenza dichiarativa del fallimento, riferendosi, al più, alla mera mancata opposizione ante fallimento: pertanto, occorre ribadire il principio secondo cui il decreto ingiuntivo non opposto, ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., non è sufficiente all’ammissione al passivo fallimentare (cfr. Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112 e Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; ed ancora Cass., ord. 24 ottobre 2017, n. 25191; Cass., ord. 24 gennaio 2018, n. 1774; Cass., ord. 3 settembre 2018, n. 21583; Cass., ord. 16 settembre 2019, n. 23023);

– che, quanto alla mancata ammissione delle spese per ipoteca giudiziale, il tribunale si è attenuto al principio, secondo cui “nel momento in cui non è opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo, neppure le relative spese possono essere ammesse, avendo questa Corte già affermato che, ove sia mancato il decreto ex art. 647 c.p.c., prima del fallimento, resta inopponibile anche l’ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base al decreto provvisoriamente esecutivo ed il creditore non può ottenere l’ammissione al passivo per il credito costituito dalle spese sopportate per il giudizio monitorio e per l’iscrizione dell’ipoteca” (così, in motivazione, Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass., 1 aprile 2005, n. 6918; 23 luglio 1998, n. 7221; 25 marzo 1995, n. 3580; 1 dicembre 1994, n. 10260; 8 giugno 1988, n. 3885; v. pure Cass. 5 novembre 2010, n. 22549);

– che il secondo ed il terzo motivo, da trattare insieme in quanto presentano le medesime caratteristiche, sono manifestamente infondati, dovendosi rilevare come il tribunale abbia esaminato proprio le dette difese e circostanze;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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