Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24157 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24157 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 11263-2006 proposto da:
FERRARO

CELESTINO

(C.F.

FRRCST28R01F839K),

in

proprio ed a mezzo della Credifarma s.p.a., in
persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 25/10/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA
COLONNA 32, presso l’avvocato GAVA GABRIELE, che lo
2013
1127

rappresenta e difende, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

1

GESTIONE LIQUIDATORIA DELL’EX U.S.L. 40 DI NAPOLI,
in persona del Commissario Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SISTINA 149,
presso l’avvocato MAZZEO LORENZO, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1741/2005 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/06/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/06/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato MASSIMO
CAMALDO, con delega, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del primo motivo, per l’accoglimento del
secondo, per l’inammissibilità del terzo motivo con

controricorso;

l’assorbimento dei restanti motivi.

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di Napoli con sentenza del 13 maggio 2002
condannava la Gestione liquidatoria della USL 40,Regione
Campania al pagamento in favore del farmacista Celestino
Ferraro degli interessi moratori nella misura di

t

giudiziale,per il ritardo con cui la USL gli aveva
corrisposto il saldo delle distinte contabili relativo
alle ricette di medicinali evase nel periodo settembre
1989-maggio 1993.
In parziale accoglimento dell’appello della Gestione,la
Corte di appello di Napoli,con sentenza del 6 giugno
2005,ha respinto le richieste del Ferraro,osservando: a)
che la relativa obbligazione, dovendo eseguirsi presso la
tesoreria della USL,è soggetta all’applicazione delle
leggi statali del settore,nonché della 1.reg. Campania 63
del 1980 che deroga alla disposizione dell’art.1182 cod.
civ.: sancendo la natura querable dell’obbligazione, e
rendendo irrilevante la facoltà concessa al creditore di
chiedere l’accreditamento delle relative somme sul
proprio c/c; b) che non potevano considerarsi atti di
costituzione in mora le distinte riepilogative di ciascun
mese inviate alla USL;e neppure le richieste di pagamento
inviate dalla Credifarma perché sempre relative a
pagamenti che scadevano nel mese successivo alla loro

3

35.123,56,oltre a quelli anatocistici, dalla domanda

spedizione:e quindi precedenti alle date di adempimento
delle obbligazioni.
Per la cassazione della sentenza il Ferraro ha proposto
ricorso per 5 motivi; la Gestione non ha spiegato difese.
Motivi della decisione

degli art.1182 segg. 1218 segg. cod. civ. 37 segg.legge
reg. Campania 63 del 1980, censura la sentenza impugnata
per avere escluso in relazione ai crediti dei farmacisti
la ricorrenza di un’ipotesi di “mora ex re” a causa della
giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale
l’obbligazione deve essere adempiuta presso la tesoreria
delle USL:senza considerare la normativa specifica
regionale, la quale impone al tesoriere di tener conto
degli estremi dei conti correnti dei creditori:perciò
considerando estinta l’obbligazione all’atto
dell’accreditamento delle somme sul c/c bancario del
creditore medesimo,e dando facoltà a quest’ultimo di
pretendere siffatta modalità di pagamento comportante il
superamento della pregressa normativa.
Con il quarto motivo,deducendo altra violazione di detta
normativa,insiste,
corrispettiva

degli

dall’art.1282

cod.

subordine,

in

interessi
civ.

e

richiesti
non

natura

nella

postulata

derogabile

dalle

disposizioni dell’art.270 r.d. 827/1924,per la natura

4

Con il primo motivo,i1 Ferraro, deducendo violazione

regolamentare

di

detto

r.d.

e

delle

P

successive

modifiche,affermata anche dalla Corte Costituzionale; e
riaffermata dalla giurisprudenza amministrativa,nonché da
quella di legittimità,secondo la quale in presenza di un
credito esigibile, anche se non liquido,dalla data della

prescindere dalla emissione del titolo di spesa.
Entrambe queste censure sono infondate,traducendosi nella
mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e
disattese da questa Corte,i cui principi, non presi in
alcuna considerazione dal ricorrente, devono essere qui
ribaditi.
A prescindere,infatti,dalla questione relativa alla
natura regolamentare del r.d. 827/1924 ed ai suoi effetti
(Cass.13252/2006),la giurisprudenza di legittimità ha
escluso la natura corrispettiva degli interessi in
questione non soltanto richiamando la legge sulla
contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2240/1923) ed
il relativo regolamento (R.D. n. 827/1924), il cui
carattere normativamente vincolante impone che il credito
vantato verso le USL non è esigibile prima dell’emissione
del mandato di pagamento; e perciò pervenendo al
risultato che i crediti – come quello della ricorrente che

richiedono un previo accertamento da parte

dell’amministrazione difettano del

requisito della

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sua maturazione sono comunque dovuti gli interessi a

esigibilità, e ciò fino a quando l’ente erogatore non
emette il mandato di pagamento ovvero fino a quando non
esaurisce la fase di accertamento e compie tutti gli atti
che la legge prescrive affinché il pagamento stesso sia
autorizzato. E’ stato infatti, in aggiunta rilevato

che la sottoposizione della disciplina amministrativocontabile delle Usl ai principi della contabilità
pubblica previsti dalla legislazione vigente,venne
espressamente sancita dalla L. 23 dicembre 1978, n. 833,
art. 50, n. l ed integrata dal D.L. 30 dicembre 1979, n.
663, art. 8, comma l, convertito con modificazioni dalla
L. 29 febbraio 1980, n. 33 (poi abrogato e sostituito
dalla L. 20 marzo 1981, n. 119, art. 35), che fece
obbligo alle Usi di affidare il proprio servizio di
tesoreria ad una delle aziende di credito di cui al
R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 5 e succ. mod. e int.
aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro; II) che tale disciplina non ha subito
modificazioni sostanziali per effetto del D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502, il quale, pur prevedendo che le
Usl si costituiscono in aziende dotate di autonomia
imprenditoriale la cui organizzazione ed il cui
funzionamento sono disciplinati con atti aziendali di
diritto privato, ha ribadito che esse sono dotate di

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(Cass.16099/2012; 18377/2010; 8823/2007;17909/2004): I)

personalità giuridica pubblica, imponendo di conformare
detta disciplina ai principi ed ai criteri previsti da
disposizioni regionali (art. 3, comma 1-bis); ed ha
demandato in particolare alle regioni l’emanazione di
norme per la gestione economico-finanziaria e

prevedendo che le stesse debbono essere informate ai
principi di cui al codice civile (art. 5, comma 5), ma
imponendo nel contempo l’osservanza degli adempimenti
previsti dalle norme di contabilità pubblica (art. 5,
comma 7); III)che anche le normative regionali si sono
uniformate a tale sistema, ed in particolar modo nella
Regione Campania, la contabilità delle Usi ha continuato
ad essere regolata dalla L.R. 11 novembre 1980, n. 63, la
quale detta una disciplina sostanzialmente analoga a
quella statale, in quanto, nel confermare che il servizio
di tesoreria è affidato ad un’azienda di credito di cui
al R.D.L. n. 375 del 1936, art. 5 e succ. mod. e int.
prevede che il pagamento delle spese viene disposto
mediante mandati tratti sulla tesoreria (art. 37),
precisando che il pagamento di qualsiasi spesa deve
essere fatto esclusivamente dalla tesoreria sulla base
dei predetti mandati (art. 39), e richiamando comunque,
per quanto non espressamente disciplinato, le norme
statali e regionali vigenti in materia (art.93).

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patrimoniale delle Usi e delle aziende ospedaliere,

Sicché deve trovare applicazione anche nei confronti
delle Usi della Regione Campania il R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, artt. 54 e 68-bis e il R.D. 23 maggio
1924, n. 827, art. 417 e ss. pur dove per le spese dello
Stato individuano l’istituto incaricato del servizio di

R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 96 e 325 (oggi
sostituiti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 185 e
208 e ss.), che estendono la predetta disciplina ai
comuni ed alle province, in tal modo imponendo al
creditore di presentarsi presso il relativo ufficio per
ricevere il pagamento (Cass.18557/2011; 9918/2010;
13100/2004; 13415/2001; 143111/1999). Non senza osservare
che siffatto obbligo di pagamento per il tramite di
mandati tratti sulla tesoreria risponde anche a quanto
prescritto dall’art. 8 del D.L. 30 dicembre 1979 n. 663,
così come modificato dalla legge di conversione del 29
febbraio 1980 n. 33 (nel testo novellato dall’art. 35
della L. 20 marzo 1981 n. 119); il quale stabilisce che
il regime di tesoreria viene esteso alla materia in
esame, prevedendo che le Unità sanitarie locali,
introdotte dall’art. 14 della L. 23 dicembre 1978 n. 833,
affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle
Aziende di Credito di cui all’art. 5 del RDL 12 marzo
1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, e

8

tesoreria quale soggetto preposto al pagamento, nonchè il

che, al fine di assicurare una disciplina uniforme del
servizio di tesoreria delle UU.SS.LL. sarebbero stati

to

approvati con decreto del Ministro del Tesoro i criteri
generali per la predisposizione di convenzioni di
tesoreria, da stipulare fra le USL. e le Aziende di

Vero è infine che l’art. 38 legge reg. 63 del 1980, nel
disciplinare il contenuto dei mandati, prevede, nei casi
consentiti dalla legge, l’indicazione degli estremi del
conto corrente bancario o postale sul quale deve
effettuarsi il pagamento e del luogo in cui lo stesso
dev’essere eseguito.
Sennonchè anche siffatto profilo è stato ripetutamente
esaminato da questa Corte,la quale ha rilevato: a) in
linea generale,i1 carattere del tutto eventuale e non
normativamente generalizzato, oltrecchè facoltativo anche
per il creditore (cfr.art.40 legge reg.63/1980), della
semplificazione delle modalità di riscossione mediante
conto corrente escludente che sia configurabile una
deroga normativa alle disposizioni di legge che, in
questa materia, designano il domicilio del debitore come
luogo dell’adempimento, con una disciplina a sua volta
derogatoria delle regole codicistiche; sicchè la
unilaterale facoltà di accreditamento non solo non incide
sulla indicazione normativa del luogo dell’adempimento,

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Credito.

ma non può determinare, quanto alla mora, una irrazionale
disparità di situazioni, che, in questo settore, la
disciplina legale tende piuttosto ad uniformare; b)che
la normativa regionale non detta,peraltro, una
disciplina diversa da quella prevista dalle norme statali

Amministrazioni statali (R.D. 7 ottobre 1926, n. 1759,
sostituito dal D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71, art. l e
successivamente dal D.P.R. 10 febbraio 1984, n. 21) ed
agli enti territoriali (del D.P.R. 19 giugno 1979, n.
421, art. 17) di estinguere il mandato, su richiesta di
costoro, mediante accreditamento del relativo importo in
conto corrente bancario o postale o mediante commutazione
in vaglia cambiario o postale: per cui anch’essa, con
l’accreditamento in conto corrente di cui agli art.38
segg. legge reg. -per il quale il creditore è tenuto a
sopportare l’importo delle spese e delle tasse
eventualmente dovute- ha inteso introdurre soltanto una
semplificazione delle modalità di riscossione di una
somma pur sempre pagabile presso il domicilio del
debitore, che è meramente facoltativa per il titolare
dell’ufficio di tesoreria (Cass.9918/2010
cit.;13252/2006;13100/2004,cit.); c) che la stessa trova
riscontro nelle varie disposizioni di legge succedutesi
nel tempo, in base alle quali l’ente debitore, non di sua

10

che, al fine di agevolare i creditori, consentono alle

iniziativa ma su richiesta del creditore, “poteva”
disporre che i mandati venissero estinti mediante
accreditamento in conto corrente bancario o postale
intestato al creditore (R.D. 7 ottobre 1926, n. 1759;
D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71; art. 17 del D.P.R. 19

21;nonché le analoghe disposizioni predisposte nelle
altre Regioni):perciò inducendo a ribadire la conclusione
che la previsione di tali forme di pagamento,ormai in
tutte le Regioni, come modalità meramente facoltative di
estinzione del mandato conferma semmai che il ricorso
alle stesse non comporta una modificazione del luogo
dell’adempimento, da individuarsi pur sempre in quello in
cui ha sede l’ufficio di tesoreria: conformemente alle
finalità pubblicistiche perseguite dalla disciplina in
esame, consistenti nell’assicurare l’ordinato e razionale
svolgimento della gestione amministrativa e contabile
degli enti cui è affidata la realizzazione di interessi
collettivi.
Con il secondo motivo,i1 ricorrente deducendo violazione
dell’art.1219 cod. civ.,nonché del d.p.r. 21 febbraio
1989,censura la sentenza di appello per avere confuso la
spedizione delle ricette con l’inoltro delle distinte;e
non essersi avveduta che ciascuna scadenza si riferiva

11

giugno 1979, n. 421; D.P.R. 10 febbraio 1984, n.

alle ricette spedite il mese precedente,come si evinceva
dalla corrispondenza dei relativi importi.
Con il terzo,deducendo violazione anche degli art.1324 e
1362 cod. civ. si duole che la Corte territoriale abbia
dichiarato inefficaci gli atti di costituzione in mora

senza considerare che tutti facevano riferimento agli
interessi successivi alla scadenza suddetta,dopo la quale
erano stati inviati con indicazione di ciascun
credito,del periodo di riferimento,nonché delle relative
distinte già inviate.
Le censure sono in parte inammissibili,in parte
infondate.
Il ricorrente né nell’atto di appello,né tanto meno nel
ricorso ha mai dedotto di avere inviato alla USL in
ciascun mese,le ricette delle quali si chiedeva il
pagamento ed in quello successivo le distinte
riepilogative;né tanto meno indicato le diverse date in
cui ciascuno dei distinti inoltri sarebbe avvenuto: non
percepiti d’altra parte neppure dalla Corte di
appello,cui del resto il Ferraro ha chiesto (pag.4 ric.):
a) il riconoscimento del diritto al pagamento degli
interessi e del maggior danno alla scadenza del 26 °
giorno al mese successivo alla spedizione delle
ricette:dovendosi applicare il principio della mora ex

12

perché antecedenti alla data di scadenza dei pagamenti

re; b) in subordine la declaratoria che a ciascuna delle
distinte riepilogative doveva attribuirsi l’effetto di un
valido atto di messa in mora; c)infine, il pagamento,in
ogni caso degli interessi in conseguenza degli atti di
messa in mora attraverso raccomandata a.r. inviati dalla

La sentenza impugnata ha disatteso l’assunto sub a) per
le considerazioni avanti svolte escludenti la sussistenza
delle condizioni richieste dall’art. 1219 c.c., comma 2,
n. 3 per la configurabilità della mora “ex re”,
costituita dalla presenza di una obbligazione da
eseguirsi nel domicilio del creditore
(Cass.10135/2001;9736/2000).
Anche in ordine al quesito sub b) ha recepito la costante
giurisprudenza di questa Corte ricavata dall’esame
dell’art. 10 dell’Accordo nazionale tra USL e farmacisti
del 27 giugno 1979, reso esecutivo con d.P.R. 15
settembre 1979, nonché del successivo Accordo del 13
luglio 1987, reso esecutivo con d.P.R. 21 dicembre 1989,
n. 94 -per cui la scadenza dell’obbligazione della USL di
pagamento si verifica il venticinquesimo giorno dello
stesso mese in cui avviene (entro il quindicesimo giorno)
la trasmissione da parte della farmacia delle ricette e
della relativa distinta riepilogativa, e quindi del mese
successivo a quello in cui è avvenuta la spedizione delle

13

Credifarma.

ricette di cui si chiede il pagamento definitivo e dello
stesso mese della spedizione delle ricette per cui si
chiede la corresponsione dell’acconto; con la conseguenza
che l’invio delle distinte riepilogative non può
costituire valido atto di messa in mora, in quanto sempre

(Cass.9918/2010;15697,15698 e 15699/2008; 18308 e
18349/2007; 4380/2000).
Quanto,infine,alle richieste di pagamento inviate dalla
Credifarma,ha accertato anzitutto che ciascuna faceva
riferimento ad una specifica distinta riepilogativa
relativa ad un determinato mese ed al corrispondente
credito pur esso individuato,ed il cui invio risultava
dalla data del protocollo apposto dalla USL;e che
tuttavia la spedizione risultava compiuta non già nel
mese successivo,dopo la scadenza del 25 giorno concessa
alla ASL per il pagamento del credito,bensì in quello
precedente. Ed ha ribadito le risultanze di detto
accertamento con l’esemplificazione della ricevuta che si
riferiva alla dei pagamenti relativa al mese di novembre
1989 che risultava inviata nello stesso mese di novembre
(14 novembre) e non già dopo il 25 dicembre 1989,data di
scadenza del debito:perciò risultando del tutto
inefficace quale atto di messa in mora,perché inviata e
ricevuta antecedentemente a quella scadenza (pag.12-13).

14

precedente al momento in cui il credito diviene esigibile

Per cui) neppure dall’esame di dette richieste è dato
evincere alcuna diacronicità tra l’invio delle distinte

riepilogative ed un asserita spedizione nel mese
precedente delle ricette ad esse corrispondenti; che
d’altra parte avrebbe dovuto essere dedotta già nei

che essa comportava da parte del giudice di merito) con
conseguente onere del Ferrara di indicare nel ricorso in
quali atti processuali la questione era stata quanto meno
allegata.
Detta questione deve conclusivamente essere dichiarata,
per la sua novità, inammissibile. Ferma rimanendo la
correttezza della statuizione impugnata in ordine alla
dichiarata inefficacia delle richieste suddette per avere
V.

anche in questo caso puntualmente applicato il principio
costantemente applicato dalla giurisprudenza di
legittimità secondo cui, fino a quando non sia decorso
il termine concesso al debitore per l’adempimento il
debito non può quindi considerarsi esigibile, con la
conseguenza che non sussistono neppure i presupposti per
una valida costituzione in mora, la quale postula
innanzitutto l’avvenuta scadenza del debito ( Cass.,
9918/2010;15697/2008; 18308/2007). E non sussiste non
soltanto il diritto agli interessi moratori,ma anche
quello al maggior danno ex art. 1224 cod. civ., che sorge

V .

15

precedenti gradi del giudizio (anche per gli accertamenti

pur esso solo a seguito della costituzione in mora del
debitore (Cass.1749/2008;9369/2005).
Avendo conseguentemente detta statuizione respinto anche
la domanda del Ferraro di pagamento del maggior danno da
ritardo,risulta privo di consistenza anche l’ultimo

avere omesso l’esame della relativa richiesta.
Nessuna pronuncia va adottata in ordine alle spese
processuali perché la gestione liquidatoria,cui l’esito
della lite è stato favorevole non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso e e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali,che liquida in favore
della Gestione liquidatoria in complessivi E 8.200,00 di
-,

cui g 200 per esborsi,oltre agli accessori come per
legge.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

motivo con il quale il ricorrente le ha addebitato di

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