Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24156 del 28/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 28/11/2016), n.24156

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30205-2011 proposto da:

R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIOVAMBATTISTA MURANO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1318/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 24/06/2014 e depositata il

02/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

R.D. – esercente l’attività di ingegnere, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe che, in accoglimento dell’appello proposto dall’ufficio, ha disatteso la domanda di rimborso avanzata dal contribuente per IRAP corrisposta dal 2003 al 2008.

L’Agenzia della entrate si è costituita con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La censura proposta dalla parte contribuente, con la quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, lett. c) è fondata.

la CTR ha ritenuto l’esistenza dei presupposti utili ai fini della debenza dell’IRAP a carico del contribuente ritenendo la rilevanza quantitativa e la continuità temporale delle collaborazioni esterne fornite al contribuente, tale da rappresentare una percentuale compresa, rispetto alle singole annualità, fra il 18% ed il 36% rispetto ai compensi dichiarati dal contribuente.

Ora, a fronte della prospettata occasionalità delle prestazioni offerte da terzi, la CTR si è limitata a valutare il carattere elevato dei compensi corrisposti dal professionista, senza però considerare che dato relativo all’occasionalità delle collaborazioni stesse, prospettato dal contribuente. Elemento che doveva necessariamente essere esaminato, proprio al fine di acclarare la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, anche al fine della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna, anche al fine della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA