Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24156 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 24156 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SALVAGO SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 19304-2006 proposto da:
ENEL RETE GAS S.P.A. (C.F./P.I. 00736240151), in
persona del procuratore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PARIGI 11, presso
l’avvocato CRISCI STEFANO, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

1126

COMUNE DI CASSINO;
I.

4

– intimato –

Data pubblicazione: 25/10/2013

avverso la sentenza n. 1884/2005 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/06/2013 dal Consigliere
Dott. SALVATORE SALVAGO;

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito, per la ricorrente, l’Avvocato STEFANO CRISCI

2

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Roma,con sentenza del 2 maggio
2005 ha confermato quella in data 14 giugno 2001 del
Tribunale di Cassino che aveva revocato il decreto
ingiuntivo conseguito dall’ENEL rete gas s.p.a. nei

confronti del comune di Cassino per l’importo di
£.833.623.263 per avere svolto l’incarico affidatole con
convenzione 14 gennaio 1982,della progettazione
esecutiva,costruzione

e

gestione

dell’impianto di distribuzione del gas

in

concessione
nel territorio

i;

comunale;e dopo avere riconosciuto all’ente territoriale
un credito di £.542.226.085, l’aveva condannato a
corrispondere a detta società la differenza determinata
nella misura di £.291.397.178. Ha rilevato al riguardo
che il debito della società era stato riconosciuto in un
rendiconto redatto in data 23 aprile 1998 dalla s.p.a.
Erogasud (dante causa dell’ENEL) ove erano state
evidenziate competenze in favore del comune
nell’ammontare indicato;e che il possesso del documento
da parte dell’ente ne dimostrava la avvenuta trasmissione
da parte della società con la conseguenza di attribuirgli
la valenza stabilita dall’art.1988 cod. civ.
Per la cassazione della sentenza,la soc.ENEL ha proposto
ricorso per 6 motivi;mentre il comune non ha spiegato
difese.

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Motivi della decisione
Con i

primi due

motivi,l’ENEL deducendo violazione

dell’art.1988 cod. civ.censura la sentenza impugnata per
avere attribuito valore di ricognizione del debito
contenuto in un documento -qualificato rendiconto-

controparte,senza considerare che lo stesso non era
indirizzato al comune;non proveniva da alcun organo di
(/
r
essa società ,né tanto meno da quello munito del potere
di rappresentanza;e e si riferiva esclusivamente a valori
numerici economici senza tuttavia precisare gli elementi
di fatto e giuridici che li giustificavano. Per cui non
possedeva

alcuno

dei

caratteri

peculiari

della

ricognizione di debito,configurabile soltanto quando la
dichiarazione è indirizzata al creditore,perciò indicato
nell’atto quale destinatario della stessa;e soprattutto
quando provenga dall’organo dell’ente debitore delegato
dal suo statuto a manifestarne la volontà esterna;ed al
suo mero possesso da parte del comune non poteva
attribuirsi efficacia di ricognizione di debito.
Con il quinto motivo,deducendo vizi di illogica ed
insufficiente motivazione si duole che la sentenza abbia
ritenuto

provata

la

trasmissione

del

documento

all’indirizzo del debitore con la volontà di riconoscere
il debito,per il solo fatto, invece del tutto irrilevante,

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attribuito ad essa società e prodotto dalla

che fosse in possesso del comune,e comunque nella
disponibilità di detto ente.
Le censure sono in parte inammissibili ed in parte
infondate.
La sentenza impugnata,come già del resto il primo

giudice,ha provveduto alla (parziale) compensazione c.d.
impropria (Cass.23539/2011;15796/2009) delle contrapposte
partite di credito-debito delle parti non già per avere
disatteso i principi enunciati da questa Corte e
ricordati dall’ENEL in merito ai presupposti della
ricognizione di debito di cui all’art.1988 cod. civ.,ma
per avere accertato: a) che il rendiconto della
situazione debitoria-creditoria esistente tra di
esse,prodotto in giudizio,era stato compilato in data 23
aprile 1998 dalla stessa società Ergosud, allora
concessionaria della distribuzione di gas metano,da cui
proveniva; b)che da detta società era stato
specificamente aggiornato al primo bimestre 1998; c)che
era stato direttamente trasmesso al comune. Non senza
osservare che nessuna altra ragione aveva mai esposto
l’ENEL per giustificarne detta comunicazione alla
controparte,diversa da quella di portare a conoscenza
della stessa l’entità delle competenze che le venivano
via via riconosciute (in contrapposizione ai crediti
maturati a favore della concessionaria). Per cui ne ha
tratto la corretta conseguenza che il documento non
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poteva

qualificarsi

una

mera

annotazione

e/o

ricostruzione interna delle partite di debito e di
credito tra detti soggetti, ma aveva la funzione e
l’effetto di una vera e propria ricognizione di
debito,per avere quale contenuto la dichiarazione

)1
/2

unilaterale recettizia della società rivolta al comune
indicato creditore con l’ intento di costituirsi debitore
di quest’ultimo (Cass.6473 e 2104/2012).
Per contestare siffatto risultato non bastava,dunque,
all’ENEL ricordare i presupposti cui la giurisprudenza di
legittimità ha subordinato l’operatività dell’istituto di
cui all’art.1988 cod. civ. non disconosciuti dalla Corte
territoriale,ed assumere genericamente che nessuno di
essi era ravvisabile nel rendiconto in questione,gravando
invece sulla società ricorrente anzitutto l’onere non
assolto,di trascrivere il contenuto del rendiconto in
esame, almeno nelle parti relative alla sua provenienza
ed al destinatario di esso;e quindi di dimostrare
l’illogicità dell’accertamento compiuto dai giudici di
merito per essere lo stesso proveniente da organi diversi
da quelli deliberativi della società,o comunque abilitati
a manifestarne la volontà di contrarre obbligazioni;e per
avere il documento tutt’altra funzione da quella ritenuta
dalla sentenza impugnata. Laddove l’ENEL neppure in
questa sede di legittimità ha saputo indicare le ragioni
della sua avvenuta trasmissione al comune nonché della
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ricostruzione dettagliata e,per di più,

via via

aggiornata di competenze asseritamente inesistenti a
favore di quest’ultimo.
Di tutte le questioni,poi, relative alla certezza ed alla
loro determinabilità (che peraltro implicavano gli

opportuni accertamenti di fatto) sollevate con il terzo
motivo,con cui l’ENEL ha eccepito la carenza dei
presupposti per la compensazione giudiziale del credito
del comune,richiesti dall’art.1243 cod. civ.,non vi è
menzione alcuna nella sentenza impugnata,neppure laddove
la stessa ha riferito dei motivi di appello del comune
rivolti esclusivamente a contestare la ricorrenza nel
caso dell’istituto dell’art.1988 cod. civ.;sicchè la
società ricorrente per evitare una statuizione
d’inammissibilita’, per novita’, della censura

doveva

anzitutto asserire di averle dedotto davanti al
giudice “a quo” ; e nel contempo indicare anche in
quale atto e-o in quale momento del giudizio
precedente lo abbia fatto, in modo da consentire al
Collegio di controllare, ex actis, la veridicita’
di tale asserzione prima di passare all’esame del
merito di ciascuna di esse.
Non avendo,invece,la ricorrente neppure dedotto di averle
prospettate quanto meno al giudice di appello, tutti i
profili in cui si articola la doglianza,vanno dichiarati
inammissibili.
7

Con il quarto motivo,l’ENEL,deducendo violazione degli
art.115 e 116 cod. proc.civ. censura la sentenza
impugnata per aver ritenuto che essa società non avesse
assolto all’onere di dimostrare l’inesistenza e/o
estinzione del rapporto sottostante il rendiconto del

1988:invece documentata sia con la produzione della
convenzione del 1982 tra le parti escludente qualsiasi
l’obbligo di versare corrispettivi all’ente concedente,
sia dalla lettera inviatagli 1’8 gennaio 1999 che
ribadiva detta esclusione.
Con il sesto ribadisce le censure in ordine al mancato
esame della documentazione suddetta, aggiungendo che il
comune non aveva mai indicato il titolo,le norme,le
_

tariffe o altra disposizione su cui dovevano fondarsi le
competenze pretese:con ciò dimostrandosi che non
sussisteva tra le parti alcun rapporto fondamentale cui
riferire l’asserita ricognizione,o che comunque all’epoca
della stessa detto rapporto doveva considerarsi estinto.
Anche queste censure sono infondate.
L’ENEL,infatti, non sembra aver compreso che, una volta
rimasta ferma la ricognizione del debito accertata da
entrambi i giudici di merito,dal menzionato disposto
dell’art.1988 cod. civ. consegue che il comune
destinatario della promessa di pagamento era dispensato
dall’onere di provare la sussistenza del rapporto
fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con
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l’effetto che, in base al negozio di riconoscimento,
l’ente creditore era legittimato a pretendere il
pagamento dell’intera obbligazione, quale nascente dal

19

che

ha

scelto

adempimento,l’onere
l’invalidità

di
di

dello

provare
stesso

(titolo,tariffe,pattuizioni
successiva

estinzione

resistere

all’azione

di

l’inesistenza

o

rapporto
ecc.),

fondamentale

ovvero

(Cass.19929/2011;

riconoscimento; mentre spettava alla società debitrice

la

sua

4804/2006;

19165/2005).
E tale prova non è ravvisabile nella ricordata lettera
dell’8 gennaio 1999 non soltanto per il fatto che
– proviene dalla stessa società,ma anche e soprattutto
perché la ricorrente si è limitata ad estrapolarne meri
frammenti di proposizioni,nessuno dei quali,tanto se
isolatamente valutato,quanto se collegato agli altri è
idoneo a lasciar comprendere i rapporti cui la ricorrente
intendeva riferirsi,e tanto meno la loro disciplina;nè in
particolare se la convenzione ivi genericamente
menzionata coincidesse o meno con quella per cui è causa
intercorsa con il comune di Cassino, alla data della
missiva già cessata; mentre ancora una volta alcuna delle
clausole di questa,cui l’ENEL nelle sue difese si è
limitato a rinviare genericamente, è stata trascritta nel
ricorso onde confermare l’esclusione di qualsiasi

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obbligo della concessionaria di versare le specifiche
competenze riconosciute con il rendiconto.
Il Collegio deve aggiungere che detto obbligo è stato
rinvenuto dalla sentenza impugnata proprio nella
convenzione suddetta tra le parti con cui all’Erogasud

servizio di distribuzione del gas metano nel territorio
comunale con il diritto di percepire i relativi
utili,previa detrazione delle competenze suddette
(pag.3); e che la sussistenza del sistema in questione è
stata riferita dallo stesso ricorso (pag.2-3);per cui
nessun’altra prova era richiesta al comune che non ha

invocato rapporti diversi né tariffe e criteri più
elevati di quelli unilateralmente applicati dall’Erogasud
nel rendiconto redatto alla fine del rapporto, ma si è
limitato a chiederne la materiale detrazione dalle
proprie partite debitorie nella misura conteggiata,
individuata e liquidata dalla stessa controparte.
Nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese del
giudizio in quanto il comune non ha spiegato difese.
P.Q.M.
La Corte,rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2013.

era stata concessa,tra l’altro anche la gestione del

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