Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24156 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24156

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15972/2012 proposto da:

Manzana 88 S.r.l. in Liquidazione, in persona legale rappresentante

pro tempore, P.P.G., T.L., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Silvio Pellico n.24, presso l’avvocato

Valvo Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Ravalli Anselmo, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Unicredit S.p.a.;

– intimata –

e contro

Unicredit S.p.a. (quale avente causa di Capitalia S.p.a., a sua volta

mandataria), ora Trevi Finance n.3 S.r.l., quale mandataria, e per

essa UniCredit Credit Management Bank S.p.a. (già denominata

Unicredito Gestione Crediti Società per Azioni – Banca per la

gestione dei crediti), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via L. Bissolati n.76,

presso l’avvocato Spinelli Giordano Tommaso, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Manzana 88 S.r.l. in Liquidazione, in persona legale rappresentante

pro tempore, P.P.G., T.L., elettivamente

domiciliati in Roma, Via Silvio Pellico n.24, presso l’avvocato

Valvo Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Ravalli Anselmo, giusta procura a margine del controricorso al

ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2606/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Banca di Roma S.p.A. ha chiesto ed ottenuto nei confronti di Manzana 88 S.r.l., quale debitrice principale, nonchè di T.L. e P.P.G., quali fideiussori, decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Lire 8.097.172.850, oltre accessori, dovuti in forza dell’esposizione finale alla data del 16 aprile 1998 risultante dai conti correnti numero 918.55 e 1016.56 con le relative aperture di credito concesse e revocate dalla banca per mancato rientro. Sulla base del decreto ingiuntivo la banca ha iscritto l’ipoteca su beni della società.

2. – Contro il decreto ingiuntivo Manzana 88 S.r.l., T.L. e P.P.G. hanno proposto opposizione con la quale hanno dedotto l’intervenuta liberazione dei fideiussori ai sensi degli artt. 1956 e 1957 c.c., l’inesistenza del debito preteso dalla banca in relazione al conto corrente (OMISSIS), la mancata determinazione del tasso di interesse con illegittima capitalizzazione trimestrale, l’applicazione di interessi probabilmente usurari, i danni derivanti dalla iscrizione ipotecaria.

3. – Nel contraddittorio con la banca, che ha resistito all’opposizione ed all’avversa domanda, il Tribunale di Roma ha condannato Manzana 88 S.r.l., T. e P. al pagamento della minor somma di Lire 7.762.597.484 oltre accessori, regolando le spese di lite.

4. – Contro la sentenza gli originari opponenti hanno proposto appello al quale la banca ha resistito e che la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 giugno 2011, ha parzialmente accolto, condannando Manzana 88 S.r.l., T. e P. al pagamento, in favore della banca, della somma di Euro 1.943.953,35, con interessi legali dalla domanda al saldo e provvedendo sulle spese di lite.

Per quanto rileva, la Corte territoriale ha osservato:

-) che la lettera, proveniente dalla banca, invocata dagli appellanti non conteneva una dichiarazione confessoria in ordine all’azzeramento del conto corrente numero (OMISSIS) ed alla conseguente chiusura di esso, dal momento che detta lettera recava l’indicazione dell’esatto ammontare delle somme di cui la banca era rimasta creditrice in ordine ad entrambi i conti correnti, tanto più che negli estratti conto si continuava ad effettuare il conteggio relativo anche al detto conto corrente, senza che essi fossero stati contestati dai debitori;

-) che il motivo di appello concernente la invalidità delle fideiussioni per violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. doveva essere disattesa in quanto non specificamente coltivato ed anzi abbandonato dagli stessi appellanti, che avevano omesso di motivare specificamente sul punto;

-) che erano fondati i motivi concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi e la misura di essi come applicati dalla banca nel corso del rapporto, non essendo stato pattuito dalle parti alcun tasso di interesse nè la capitalizzazione trimestrale;

-) che il debito degli opponenti-appellanti era stato correttamente quantificato mediante consulenza tecnica d’ufficio, in particolare secondo quanto risultante dall’ipotesi C effettuata dall’ausiliare, ossia calcolando interessi nella misura legale per entrambi i conti con capitalizzazione annuale dei medesimi;

-) che il motivo concernente i danni andava respinto in quanto la società era comunque rimasta debitrice della banca per un considerevole importo così che la condotta dell’Istituto di credito era da giudicare legittima.

5. – Per la cassazione della sentenza Manzana 88 S.r.l., T. e P. hanno proposto ricorso affidato ad 11 motivi.

Trevi Finance n. 3 S.r.l. e per essa Unicredit Credit Management Bank S.p.A. quale mandataria di Unicredit S.p.A., avente causa di Capitalia S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione ha resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale per due motivi.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale contiene 11 motivi.

Il primo motivo è svolto da pagina 15 a pagina 23 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366,2735 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 numero 3 c.p.c. ed il riferimento all’azzeramento del conto corrente numero (OMISSIS)”.

Il secondo motivo è svolto da pagina 23 a pagina 29 del ricorso sotto la rubrica: “Omessa, illogica, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia per non avere la corte di merito esaminato ed adeguatamente interpretato la missiva del 15 dicembre 1997 della Banca di Roma relativamente all’azzeramento del conto corrente numero (OMISSIS), in relazione agli artt. 1362,1363,1366,2735 e 2697 c.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il terzo motivo è svolto da pagina 29 a pagina 36 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed il riferimento alla determinazione delle somme effettivamente spettanti alla banca con rinvio alla CTU ed in assenza dell’adempimento dell’onere della prova da parte della banca”.

Il quarto motivo è svolto da pagina 36 a pagina 48 del ricorso sotto la rubrica: “Erronea, omessa, illogica, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia nel rinvio alla CTU per la determinazione delle somme spettanti alla banca in relazione all’art. 2697 c.c. e con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il quinto motivo è svolto da pagina 48 a pagina 53 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed in riferimento all’applicazione del tasso legale e dall’applicazione della capitalizzazione degli interessi annuale”.

Il sesto motivo è svolto da pagina 53 pagina 56 del ricorso sotto la rubrica: “Erronea, omessa, illogica, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia in relazione agli artt. 1283 e 1284 c.c., in riferimento all’applicazione del tasso legale ed all’applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi e con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Il settimo motivo è svolto da pagina 56 a pagina 58 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e artt. 2041 e 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 ed in riferimento all’indebito arricchimento della banca ed alla conseguente ripetizione dell’indebito”.

L’ottavo motivo è svolto da pagina 58 a pagina 65 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2041 e 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed in riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni determinati dalla banca ed all’indebito arricchimento”.

Il nono motivo è svolto da pagina 66 pagina 70 del ricorso sotto la rubrica: “Erronea, omessa e/o insufficiente motivazione su un punto fondamentale della controversia in ordine all’applicazione degli artt. 2043,2041 e 2033 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 ed in riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla banca ed all’indebito arricchimento”.

Il decimo motivo è svolto da pagina 70 pagina 74 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1956 e 1957 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 ed in riferimento alla omessa pronuncia in merito alla validità delle fideiussioni rilasciate da T.L. e P.P.G.”.

L’undicesimo motivo è svolto da pagina 74 a pagina 70 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed in riferimento alla validità delle fideiussioni rilasciate da T.L. e P.P.G.”.

2. – Il ricorso principale è fondato nel senso che segue.

2.1. – Ha priorità logica l’esame del quinto e sesto motivo con cui i ricorrenti hanno lamentato l’erroneità del calcolo effettuato dell’importo da loro dovuto a seguito della depurazione dalla capitalizzazione trimestrale mediante applicazione del tasso di interesse legale via via in vigore per l’intero periodo.

Essi sono fondati.

Dando seguito all’indirizzo fissato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418) è stato anche recentemente ribadito che, in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione (Cass. 17 agosto 2016, n. 17150).

Va da sè che erroneamente la Corte d’appello ha adottato come parametro per la liquidazione dell’importo effettivamente spettante alla banca quello calcolato sulla base del tasso di interesse legale per entrambi conti con la capitalizzazione annuale degli interessi stessi.

2.2. – Il primo, secondo, terzo, quarto, settimo, ottavo e nono motivo sono assorbiti.

Ed infatti il ricalcolo dovuto in forza dell’applicazione del principio poc’anzi richiamato travolge la pronuncia in ordine alla determinazione del quantum, da cui l’esame di tutti detti motivi (ivi compresi quelli concernenti la domanda restitutoria e quella risarcitoria, che la Corte d’appello ha disatteso sul presupposto dell’esistenza di un credito della Banca) dipende.

2.3. – Gli ultimi due motivi, entrambi concernenti l’operatività delle fideiussioni prestate da T.L. e P.P.G., e che come tali possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili.

Come si è visto in espositiva, la Corte d’appello ha affermato che “il motivo di appello relativo alla validità delle fideiussioni e alla violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c. da parte del Tribunale va disatteso, in quanto non specificamente coltivato, anzi abbandonato dagli stessi appellanti, che hanno omesso di motivare specificamente sul punto”.

A fronte di ciò i ricorrenti hanno trascritto le conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di appello (pagine 71-72 del ricorso, gli stessi contenuti sono poi nuovamente riprodotti nel corpo dell’11^ motivo a pagina 75) ed altresì (a pagina 72-73 e poi nuovamente a pagina 76-77) il brano dell’impugnazione concernente (anche) le fideiussioni. Con ciò essi hanno inteso sostenere di aver coltivato la domanda riguardante le fideiussioni già proposta dinanzi al Tribunale. Vale tuttavia osservare che il Tribunale, come gli stessi ricorrenti ricordano a pagina 4-5 del ricorso per cassazione, aveva disatteso le censure concernenti l’inoperatività delle fideiussioni rilevando che esse prevedevano espressamente l’esonero della banca dall’onere di agire entro i termini di cui all’art. 1957 c.c. e che era inoperante la norma di cui all’art. 1956 c.c. attesa la qualità di soci dei fideiussori, sottolineando altresì la mancata erogazione da parte della banca di ulteriori somme alla società a partire dal 1990 e la mancata allegazione e prova da parte dei fideiussori del mutamento di condizioni economiche del debitore, come richiesto dalla norma.

E’ del tutto palese, allora, che la Corte d’appello, laddove ha evidenziato che gli appellanti non avevano coltivato le doglianze concernenti le fideiussioni, ha inteso porre in evidenza come l’atto d’appello non contenesse in proposito censure come richieste dall’art. 342 c.p.c.: a fronte di ciò nulla vale la peraltro generica riproposizione della domanda (che per di più fa riferimento soltanto alla decorrenza del termine di sei mesi di cui all’art. 1957 c.c.) mentre il brano per due volte trascritto a pagina 72-73 ed a pagina 76-77 non contiene alcun riferimento, tantomeno specifico, alla motivazione adottata dal Tribunale nè contrappone a detta motivazione, come il citato art. 342 c.p.c. impone, alcun argomento ad essa riferito ed idoneo a farla cadere.

In definitiva, i ricorrenti non hanno al riguardo colto la ratio decidendi posta a sostegno della reiezione della domanda concernente le fideiussioni, sicchè il motivo di ricorso per cassazione è al riguardo inammissibile per mancanza del requisito di specificità richiesto dall’art. 366 c.p.c..

4. – Il ricorso incidentale della banca contiene due motivi.

Il primo motivo è spiegato da pagina 41 a pagina 47 sotto la rubrica: “Violazione o falsa applicazione degli artt. 1284 e 2697 c.c., D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117,artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed in riferimento all’applicazione del tasso legale”.

Il secondo motivo è svolto da pagina 47 a pagina 48 sotto la rubrica: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ed in riferimento all’applicazione del tasso legale in luogo di quello convenzionale”.

5. – I motivi (ammissibili, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti nel controricorso al ricorso incidentale, giacchè individuano con esattezza i documenti numero 3 e 4 del fascicolo monitorio allegato al fascicolo di primo grado cui i motivi sono riferiti) vanno accolti nel senso che segue.

La Corte d’appello si è limitata in argomento ad affermare che “non era stato pattuito dalle parti alcun tasso di interesse non risultando dalla banca fornita la prova su tale punto”: ma, così facendo, il giudice di merito ha del tutto omesso di misurarsi con la circostanza che già in sede di ricorso per decreto ingiuntivo, con i documenti appena menzionati, la banca aveva prodotto documentazione dalla quale risultava l’indicazione del tasso di interesse del 21,75% per entrambi i rapporti, sicchè la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se tali documenti soddisfacevano o meno (anche in relazione agli aspetti evidenziati nella memoria della parte ricorrente, secondo cui gli atti non erano sottoscritti e il Tribunale aveva applicato un tasso nullo), e per quali ragioni, la previsione dell’art. 1284 c.c., comma 3.

Sussiste pertanto il vizio di motivazione denunciato, ma non quello di violazione di legge di cui al primo motivo, giacchè l’affermazione della Corte d’appello non involge l’esistenza, il significato dell’ambito applicativo delle disposizioni richiamate in rubrica del primo motivo.

6. – La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà ai principi svolti, provvedendo anche sulle spese.

PQM

 

accoglie il quinto e sesto motivo del ricorso principale, assorbiti il primo, secondo, terzo, quarto, settimo, ottavo e nono, e dichiara inammissibili il decimo e l’undicesimo; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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