Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24155 del 13/10/2017

Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24155

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15714/2012 proposto da:

(OMISSIS) a r.l. il Liquidazione, in persona dei curatori Dott.

C.C. e Dott. A.G., elettivamente domiciliato in

Roma, Via Saverio Mercadante n. 9, presso l’avvocato Aureli Adriano,

rappresentato e difeso dall’avvocato Tului Franco, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia LAORE Sardegna, succeduta ad Ersat, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Portuense n. 104, presso D.A.A., rappresentata

e difesa dagli avvocati Corona Maria Elisabetta, Santoru Maria,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

Banca di Sassari S.p.a., Regione Autonoma della Sardegna;

– intimati –

nonchè contro

Banca di Sassari S.p.a., in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Tre Orologi n.

10/e, presso l’avvocato Ranieri Massimo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato Racugno Gabriele, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Agenzia LAORE Sardegna, succeduta ad Ersat, in persona del

Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, Via Portuense n. 104, presso D.A.A., rappresentata

e difesa dagli avvocati Corona Maria Elisabetta, Santoru Maria,

giusta procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lucullo n. 24 presso

l’Ufficio di Rappresentanza della Regione Sarda, rappresentata e

difesa dagli avvocati Camba Alessandra, Trincas Sandra, giusta

procura a margine del controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

(OMISSIS) a r.l. il Liquidazione;

– intimato –

avverso la sentenza n. 176/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 03/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal cons. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Banca di Sassari S.p.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari l’ERSAT, la Regione autonoma della Sardegna ed il Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. in liquidazione chiedendo condanna delle prime due parti convenute al pagamento della somma di Lire 1.898.971.197, oltre accessori.

A fondamento della domanda l’attrice ha sostenuto di aver effettuato un’apertura di credito per l’importo di un miliardo e mezzo di lire in favore di (OMISSIS) S.c.a.r.l., la quale, avendo accumulato perdite per circa due miliardi e cinquecento milioni di lire, aveva adottato un piano di risanamento, approvato sia dalla Regione autonoma della Sardegna, sia dall’ERSAT, che prevedeva un aumento di capitale per la somma totale di sette miliardi di lire a carico del socio di maggioranza ERSAT, ente al quale la stessa (OMISSIS) S.c.a.r.l. aveva dato mandato irrevocabile di accreditare sul proprio conto acceso presso la banca la seconda tranche di due miliardi e cinquecento milioni di lire di detto aumento di capitale: viceversa la Regione aveva annullato la delibera dell’ERSAT che aveva disposto l’impegno di spesa volto al pagamento di tale tranche di aumento di capitale, adducendo a motivo una precedente deliberazione con cui la Commissione Europea aveva sanzionato quale aiuto di Stato un analogo contributo, il tutto con l’ulteriore conseguenza che (OMISSIS) S.c.a.r.l. aveva prima deliberato lo scioglimento della società e nominato il liquidatore ed era quindi stata dichiarata fallita. Secondo l’attrice, in detto contesto, l’ERSAT e la Regione autonoma della Sardegna avrebbero dovuto rispondere della perdita in tal modo patita dalla banca sia a titolo di responsabilità contrattuale che extracontrattuale.

2. – Mentre l’ERSAT e la Regione autonoma della Sardegna hanno resistito alla domanda, il Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. in liquidazione ha a propria volta spiegato domanda di condanna dell’ERSAT al risarcimento del danno cagionato alla società, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, parametrato all’entità dell’aumento di capitale non effettuato ovvero all’ammontare dei crediti maturati in epoca successiva al 20 dicembre 1994, data di approvazione del piano di risanamento.

3. – Il Tribunale di Cagliari ha rigettato tutte le domande, escludendo ogni responsabilità sia dell’ERSAT che della Regione autonoma della Sardegna, e regolato le spese di lite.

4. – La sentenza è stata appellata in via principale dal Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. in liquidazione ed in via incidentale dalla Banca di Sassari S.p.A., mentre l’ERSAT e la Regione autonoma della Sardegna hanno resistito all’impugnazione.

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 3 maggio 2011, ha rigettato le impugnazioni e provveduto sulle spese.

Quanto all’appello spiegato dalla banca, la Corte territoriale ha ritenuto:

-) che nè l’ERSAT, nè la Regione autonoma della Sardegna avessero garantito l’obbligazione assunta da (OMISSIS) S.c.a.r.l. nei confronti di Banca di Sassari S.p.A.;

-) che l’ERSAT, quale socio di (OMISSIS) S.c.a.r.l., non era responsabile nei confronti dei terzi delle obbligazioni assunte dalla società;

-) che l’ERSAT, nell’approvare l’aumento di capitale adottato dalla società, aveva espresso una volontà di natura meramente politica, tale da non dar luogo al sorgere di vincoli giuridicamente rilevanti;

-) che la banca non poteva invocare l’affidamento incolpevole, ovvero una violazione di un dovere d’informazione, dal momento che la delibera dell’ERSAT di approvazione dell’aumento di capitale era per legge sottoposto all’approvazione regionale, approvazione che prevedibilmente non avrebbe potuto essere data, come in effetti era avvenuto, considerato il notorio atteggiamento della Commissione Europea nei riguardi di un precedente contributo, giudicato quale aiuto di Stato, concesso alla stessa società fallita.

Quanto all’appello spiegato dal Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. in liquidazione, la Corte territoriale ha ritenuto:

-) che nessuna responsabilità contrattuale a carico dell’ERSAT poteva essere predicata, giacchè l’impegno assunto dall’ente era sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione della deliberazione di aumento di capitale da parte della Giunta Regionale;

-) che al contrario (OMISSIS) S.c.a.r.l. doveva essere ritenuta in colpa grave per aver confidato sull’efficacia dell’accordo senza tener conto che la realizzazione del piano di risanamento doveva necessariamente essere approvata dalla Regione, tanto più che l’ente aveva espressamente manifestato la pertinente riserva al momento di detta approvazione.

5. – Per la cassazione della sentenza il Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso affidato ad otto motivi illustrati da memoria.

La Banca di Sassari S.p.A. ha aderito all’impugnazione e spiegato nel controricorso ricorso incidentale per quattro motivi.

La Regione autonoma della Sardegna e l’Agenzia Laore Sardegna, succeduta all’ERSAT, hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale, proposto dal Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. in liquidazione esclusivamente contro l’Agenzia Laore Sardegna, succeduta all’ERSAT, ed in contraddittorio con la Banca di Sassari S.p.A., contiene otto motivi.

1.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 52 a pagina 101 del ricorso sotto la rubrica: “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.. Omessa pronuncia sul motivo di appello che ha escluso la responsabilità contrattuale del (OMISSIS)”.

Il motivo, che esordisce con un errore materiale, giacchè il Fallimento ricorrente intende evidentemente dolersi dell’esclusione della responsabilità contrattuale dell’ERSAT e non certo del (OMISSIS), è volto a sostenere che la Corte d’appello non avrebbe preso in considerazione ciascuno degli argomenti svolti con il primo motivo d’appello: argomenti riassumibili in breve in ciò, che l’annullamento da parte della Regione della delibera con cui l’ERSAT aveva disposto l’impegno di spesa per il pagamento della seconda tranche di aumento del capitale non avrebbe per plurime ragioni travolto l’obbligazione, ormai venuta ad esistenza, a carico dell’ente, ma avrebbe per l’appunto dato luogo a sua responsabilità.

1.2 – Il secondo motivo è svolto da pagina 101 a pagina 126 sotto la rubrica: “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.. Omessa pronuncia su secondo motivo di appello che ha escluso la responsabilità extracontrattuale del (OMISSIS)”.

Anche in questo caso, confondendo in rubrica ERSAT e (OMISSIS), la ricorrente sostiene in breve che la Corte d’appello non avrebbe risposto al motivo volto a dimostrare la sussistenza della responsabilità di detto ente.

1.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 126 a pagina 129 del ricorso sotto la rubrica: “Vizio di contraddittoria omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare sulla circostanza che il contratto tra l’ERSAT e il (OMISSIS) era perfettamente valido, efficace e produttivo di effetti e che l’annullamento da parte della Regione aveva riguardato non già l’intero contratto, bensì la sola delibera dell’ente che prevedeva il versamento della seconda tranche dell’aumento di capitale.

1.4. – Il quarto motivo è svolto da pagina 129 a pagina 133 sotto la rubrica: “Violazione dell’art. 1326 c.c., art. 1372 c.c., art. 1359 c.c., e L.R. 1984, n. 5, art. 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Si sostiene che la Corte d’appello aveva ritenuto che l’intero contratto che obbligava l’ERSAT all’aumento di capitale fosse soggetto alla condicio iuris della approvazione dell’organo tutorio, mentre detto contratto era già perfetto e pienamente vincolante per l’ente, poichè la Regione aveva già approvato la delibera concernente l’approvazione del piano di risanamento mediante aumento di capitale, e, d’altro canto, la stessa Ragione non avrebbe potuto impedire i successivi pagamenti se non per il verificarsi dell’unica condizione alla quale questi erano subordinati ossia l’eventuale esito negativo del monitoraggio sull’andamento del piano.

1.5. – Il quinto motivo è svolto da pagina 133 a pagina 136 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione dell’art. 1218 e dell’art. 1338 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Secondo la ricorrente la violazione dell’art. 1218 c.c., ricorrerebbe perchè il mancato visto dell’organo di controllo concerneva non l’intero contratto bensì un atto esecutivo di una prestazione già assunta, mentre la violazione dell’art. 1338 c.c., ricorrerebbe perchè la sopravvenuta inefficacia non determinava il venir meno dell’illiceità del comportamento dell’amministrazione e del conseguente obbligo risarcitorio.

1.6. – Il sesto motivo è svolto da pagina 136 a pagina 141 del ricorso sotto la rubrica: “Vizio di contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Secondo la ricorrente il (OMISSIS) non poteva venire a conoscenza della reale situazione di invalidità o inefficacia del contratto con l’ordinaria diligenza giacchè esso era stato già approvato dalla Regione, tanto più che l’ERSAT aveva già deliberato l’erogazione della seconda tranche del contributo e che la circostanza che nell’imminenza della erogazione della seconda rata le possibilità di successo del piano si fossero rivelate ormai oltremodo problematiche costituiva valutazione estranea alle difese svolte dalle parti.

1.7. – Il settimo motivo è svolto da pagina 141 a pagina 149 del ricorso sotto la rubrica: “Vizio di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’appello, il (OMISSIS) non poteva venire a conoscenza della situazione di invalidità o inefficacia del contratto con l’ordinaria diligenza, giacchè, nuovamente, l’ERSAT aveva già deliberato l’erogazione della seconda tranche del contributo, nel quadro della già manifestata volontà di offrire piena collaborazione al rilancio della società.

1.8. – L’ottavo motivo è svolto da pagina 149 a pagina 155 del ricorso sotto la rubrica: “Vizio di contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Secondo la ricorrente la Corte d’appello aveva errato nel giudicare notorio l’atteggiamento della Commissione Europea in ordine agli aiuti di Stato, giacchè, come riconosciuto dall’ERSAT, la precedente decisione della Commissione Europea in ordine ad altro contributo a fondo perduto in favore della società non incideva sul piano di risanamento.

2. – Il ricorso principale va respinto.

2.1. – I primi due motivi, che per il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, concernendo entrambi la asserita violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sono infondati.

Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito: e già ciò rende manifesto che detto principio non è stato richiamato a proposito, giacchè il giudice d’appello, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato le domande del Fallimento, ha evidentemente pronunciato nei limiti della domanda e su tutta la domanda.

In giurisprudenza è stato difatti più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass., n. 7269/2015; Cass. n. 11455/2004).

Va da sè che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. n. 20311/2011).

Il vizio di omessa pronuncia, d’altronde, non è prospettabile in relazione a domande diverse da quelle di merito. Il mancato esame da parte del giudice, sollecitatone dalla parte, di una questione puramente processuale – infatti – non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza (Cass. n. 21424/2014).

Nondimeno, anche avuto riguardo al principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico – giuridica incompatibile con la domanda (Cass. n. 452/2015; Cass. n. 16254/2012; Cass. n. 11756/2006), non v’è dubbio che il vizio nella specie non ricorra, dal momento che la Corte territoriale ha motivatamente disatteso i primi due motivi di censura svolti dal Fallimento in appello, adottando in entrambi i casi argomentazioni assorbenti, sia con riguardo alla responsabilità contrattuale dell’ERSAT, esclusa sulla base della considerazione che l’obbligazione assunta dall’ente era sottoposta a condizione, la quale era mancata perchè la Regione aveva annullato la delibera dì pagamento della seconda tranche di aumento del capitale, sia con riguardo alla responsabilità extracontrattuale, esclusa per il fatto che il (OMISSIS) versava in colpa grave per aver confidato sull’efficacia dell’accordo con l’ente.

2.2. – Il terzo, sesto, settimo e ottavo motivo, nei quali il Fallimento ricorrente ha frammentato le censure motivazionali rivolte contro la sentenza impugnata, tutte tra loro collegate, e come tali da esaminarsi simultaneamente, sono inammissibili.

Trova nella specie applicazione l’art. 360 c.p.c., n. 5, come risultante dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

Orbene, questa Corte ha chiarito che il “fatto” ivi considerato è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico – naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Il fatto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). Anche nel vigore del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è invece inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la Corte di cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006). Pertanto, con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sè degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 1414/2015; Cass. n. 13960/2014).

Ciò detto, il Fallimento ricorrente sollecita per l’appunto una revisione del ragionamento svolto in fatto dal giudice di merito, il quale ha per un verso ritenuto – e per la verità non si vede come avrebbe potuto essere diversamente – che l’ERSAT non potesse dirsi responsabile della mancata erogazione dell’importo di due miliardi e cinquecento milioni di lire, quale seconda tranche di aumento di capitale, dal momento che la Regione aveva annullato la deliberazione e che dunque l’ERSAT non aveva modo di pagare, e, per altro verso, ha giudicato gravemente in colpa il (OMISSIS), per aver fatto affidamento sull’aumento di capitale che l’ERSAT si era impegnato a sostenere, giacchè era ampiamente prevedibile che, alla luce di quanto in precedenza già accaduto, la Commissione Europea potesse intervenire per bloccare l’operazione.

2.3. – Sono inammissibili anche il quarto ed il quinto motivo, con cui è denunciata violazione di legge, e che pure possono essere unitamente esaminati, prestandosi in questa sede ad analoghe osservazioni.

Quanto alla violazione di legge – che può presentarsi sia come violazione di legge in senso proprio, ossia erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, sia in veste di falsa applicazione, e cioè di errore di sussunzione, che può ricorrere sia perchè il giudice ha inquadrato la fattispecie concreta entro una norma non pertinente, sia perchè attratto dalla norma in relazione alla fattispecie concreta conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione – occorre parimenti rammentare che essa va tenuta distinta dalla denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge.

Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. S.U., n. 10313/2006; Cass., n. 7394/2010; Cass., n. 16698/2010; Cass., n. 8315/2013; Cass., n. 26110/2015; Cass., n. 195/2016).

Più in specifico, poi, con riguardo alla denuncia della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (quarto motivo), è agevole osservare che essa esige una specifica indicazione dei canoni in concreto inosservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice del merito; nessuna delle due censure può, invece, risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione. D’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 20 novembre 2009, n. 24539; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 17 marzo 2014, n. 6125).

Ora, è nel caso di specie del tutto evidente che il Fallimento ricorrente ha nuovamente prospettato, sotto il velo della violazione di legge, una lettura alternativa delle risultanze di causa rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, mentre è del tutto carente sia la specifica indicazione dei criteri ermeneutici asseritamente violati in ordine all’applicazione delle regole di interpretazione contrattuale, sia la specifica indicazione di un preciso error in iudicando: al contrario, il ricorrente mira ad ottenere una ricostruzione della vicenda – quella secondo cui da un lato la pattuizione tra (OMISSIS) ed ERSAT fosse ormai perfetta in forza di una precedente delibera di approvazione da parte della Regione, il cui successivo intervento si sarebbe collocato non già nella fase di formazione del vincolo, nè di conseguimento della sua efficacia, bensì di esecuzione di un’obbligazione ormai cristallizzatasi, e, dall’altro lato (OMISSIS) sarebbe rimasto vittima di una condotta aquiliana – che si pone agli antipodi di quella adottata dalla Corte territoriale con motivazione non sindacabile in questa sede.

3. – Il ricorso proposto dalla Banca di Sassari S.p.A. nei confronti del Fallimento ricorrente, dell’Agenzia Laore Sardegna, succeduta all’ERSAT, e della Regione autonoma della Sardegna, contiene quattro motivi.

3.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 34 a pagina 49 sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1176,1272,1362,1363,1366,1374 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè contraddittoria e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, circa l’errata esclusione della responsabilità contrattuale di ERSAT E RAS in relazione alla promessa di esecuzione di versamenti in conto capitale in favore del (OMISSIS) ed infine nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.”.

La composita doglianza, che sovrappone denuncia di violazione di legge, denuncia di error in procedendo e vizio di motivazione sia sotto il profilo della omissione che della contraddittorietà, si appunta contro il rigetto della domanda di responsabilità contrattuale delle due originarie convenute ERSAT e Regione autonoma della Sardegna.

3.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 49 pagina 52 sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175,1176,1272,1322,1362,1363,1366,1374 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè contraddittoria e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, circa l’errata esclusione della responsabilità, a titolo di garanzia, di ERSAT E RAS quanto al debito del (OMISSIS) verso la Banca di Sassari ed infine nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.”.

La anche in questo caso composita doglianza si appunta contro il rigetto della domanda spiegata dalla banca e volta a sostenere che le due originarie convenute avessero assunto un’obbligazione di garanzia nei confronti del (OMISSIS) ed a favore di essa banca.

3.3. – Il terzo motivo è svolto da pagina 52 a pagina 63 sotto la rubrica: “Violazione degli artt. 1337,1338,1362,1363,1366 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3,, nonchè contraddittoria e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, il sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, circa l’errata esclusione della responsabilità precontrattuale di ERSAT in relazione alla concessione dell’anticipazione della Banca di Sassari per cui è causa ed infine nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c.”.

La doglianza, che nuovamente intreccia piani diversi, è rivolta contro il rigetto della domanda risarcitoria spiegata nei confronti delle originarie convenute per aver generato l’affidamento della banca in ordine al completamento dell’operazione di aumento di capitale.

3.4. – Il quarto motivo è svolto da pagina 63 a pagina 71 sotto la rubrica: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 1175,1176,1375 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè contraddittoria e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, circa l’errata esclusione della responsabilità extracontrattuale di ERSAT e RAS per aver diretto (OMISSIS) in violazione delle norme di corretta gestione societaria”.

Si sostiene che la Banca di Sassari S.p.A. nel primo grado di giudizio aveva denunciato la responsabilità di Regione ed Ersat per violazione delle regole generali in materia della responsabilità da direzione e coordinamento in caso di insolvenza di una società del gruppo, e che la questione non era stata affrontata dalla Corte d’appello, pur investita dall’impugnazione sul punto.

4. – Il ricorso qualificato come incidentale è inammissibile.

Questa Corte ha avuto modo più volte di ripetere che qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell’art. 334 c.p.c., in tema di impugnazione incidentale tardiva; ciò non esclude che, nell’ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26505).

Il ricorso incidentale, sostanzialmente adesivo al ricorso principale, proposto a tutela di un interesse della parte che sia da ritenere sorto non già per effetto dell’impugnazione altrui, non diretta contro di essa, ma in conseguenza della emanazione della sentenza, non si sottrae cioè all’onere dell’osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per tale tipo di ricorso, non trovano applicazione i termini previsti dall’art. 334 c.p.c., per l’impugnazione incidentale tardiva (Cass. 21 marzo 2007, n. 6807).

In altri termini le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell’art. 334 c.p.c. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., operano esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l’interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall’artt. 325 e 327 c.p.c., per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (Cass. 21 gennaio 2014, n. 1120; Cass. 7 ottobre 2015, n. 20040).

Nel caso di specie (nulla rilevando che l’impugnazione della Banca di Sassari S.p.A. sia stata proposta anche nei confronti della Regione autonoma della Sardegna, in situazione peraltro di scindibilità delle cause), non soltanto la ricorrente in via incidentale ha espressamente dichiarato di voler “confermare la fondatezza dell’avverso ricorso”, spiegando “ulteriori motivi di illegittimità del provvedimento impugnato” (così a pagina 2 del controricorso contenente il ricorso qualificato incidentale), ma ha poi in effetti spiegato, seppur con il richiamo a norme giuridiche diverse, argomenti per lo più sovrapponibili a quelli già svolti dal Fallimento, fatta eccezione per ulteriori argomenti non diretti contro il Fallimento, ma volti piuttosto ad ampliare l’impugnazione di quest’ultimo.

Si tratta pertanto di controricorso contenente un ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale, l’interesse alla proposizione del quale è sorto non già, neppure indirettamente, dalla proposizione del ricorso principale, bensì, con tutta evidenza, dalla pronunzia della sentenza.

A ciò resta soltanto da aggiungere che la sentenza impugnata è stata pronunciata il 3 maggio 2011, mentre il controricorso della Banca di Sassari S.p.A. è stato passato alla notifica successivamente al 26 luglio 2012 (questa la data del ricorso incidentale alla pagina 72 del medesimo), quando il termine di cui all’art. 327 c.p.c., era ormai spirato (il precedente 18 giugno), anche in considerazione della sospensione feriale, ed è stato poi notificato il 31 luglio 2012.

Si tratta in definitiva di ricorso incidentale adesivo, cui non è applicabile l’art. 334 c.p.c., e che è stato proposto dopo il decorso del termine lungo per l’impugnazione.

5. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, condannando il Fallimento (OMISSIS) S.c.a.r.l. in liquidazione e la Banca di Sassari S.p.A., in solido, al rimborso, in favore della Agenzia LAORE Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi Euro 17.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA