Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24154 del 28/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 28/11/2016), n.24154
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29709-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Z.C., elettivamente domiciliato ROMA, FORO TRAIANO 1-A,
presso lo studio dell’avvocato GIORGIO COSMELLI che lo rappresenta e
difende unitamente a sè medesimo;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 317/18/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI PALERMO – SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA, emessa il
19/09/2013 e depositata il 31/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROPBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Z.C. che si riporta al controticorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Sicilia meglio indicata in ricorso che accogliendo l’appello proposto da Z.C., esercente la professione di avvocato, ha ritenuto fondato il ricorso del contribuente contro il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso relativa a IRAP versata per gli anni dal 1998 al 2001.
La parte intimata ha depositato controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso è infondato, non cogliendosi nella motivazione della CTR, laddove ha individuato gli elementi dai quali desumere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della pretesa relativa all’IRAP, pienamente uniformandosi ai principi espressi da questa Corte e di recente ribaditi da Cass. S.U. n. 9451/2016.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, non riscontrandosi, diversamente da quanto postulato dalla ricorrente, alcuna violazione della disciplina in tema di prove, avendo la CTR indicato gli elementi dai quali ha escluso l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione – quote di ammortamento e spese sostenuta dal contribuente – tendendo piuttosto la censura ad una rivalutazione del materiale istruttorio che non è consentito a questa Corte nell’ambito della censura fondata sulla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 prospettata dall’Agenzia. Nè la parte ricorrente ha individuato quali prove prodotte dall’Ufficio avrebbe omesso di esaminare il giudice di appello.
Il ricorso va quindi rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del procedimento, tenuto conto dell’intervento chiarificatore delle S.U.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 26 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016