Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24154 del 25/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. U Num. 24154 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: AMATUCCI ALFONSO

ORDINANZA

sul ricorso 28602-2012 proposto da:
A.R.I.N. – AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI
57, presso lo studio dell’avvocato DE CURTIS CLAUDIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato SATTA FLORES
RICCARDO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 25/10/2013

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del
Presidente pro-tempore, COMMISSARIO STRAORDINARIO DI
GOVERNO per le opere di cui al titolo VIII della legge
219/1981, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE DELLA CAMPANIA CENTRALE
(già AUTORITA’ DI BACINO NAPOLI NORD OCCIDENTALE), in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso
la sede della Regione Campania, rappresentata e difesa
dall’avvocato BARONE EDOARDO, per delega a margine del
controricorso;
BORRELLI MARIA ROSARIA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio
dell’avvocato CONTE ERNESTO, rappresentata e difesa
dagli avvocati PALMA GIUSEPPE, PROCACCINI ERNESTO, DE
LORENZO RENATO, ROMANO ENRICO, KIVEL MAZUY PATRIZIA,
per delega a margine del controricorso;
– controri correnti nonchè contro

ENTE D’AMBITO NAPOLI – VOLTURNO, COMUNE DI NAPOLI;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al

giudizio

pendente n.

6322/2005 del

TRIBUNALE

AMMINI2TKATIVU laGIONALm di MArom;

udito l’avvocato Ernesto CONTE per delega

degli

STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

avvocati Renato de Lorenzo, Giuseppe Palma e Patrizia
Kivel Mazuy;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO
AMATUCCI;

dott. Luigi CAPASSO, il quale conclude chiedendo
dichiararsi la giurisdizione del Tribunale Superiore
delle Acque Pubbliche.

lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale

RITENUTO IN FATTO
1.- Con ricorso notificato nell’agosto del 2005 Maria Rosaria Borrelli,
proprietaria di un fondo coinvolto nella procedura di espropriazione, ha
impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la
Campania la deliberazione della Giunta municipale di Napoli n. 2286
dell’8.6.2005 – con la quale è stato approvato, ai fini della
dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo, redatto

realizzazione di un serbatoio di accumulo in località Calori di Chiaiano
– nonché, anche con i motivi aggiunti, i successivi provvedimenti di
proroga del “permesso di costruire” e gli ulteriori atti connessi e
consequenziali.
2.- Nella pendenza del giudizio (iscritto nel ruolo generale con il n.
6322/2005), con atto notificato il 10.12.2012 ha proposto ricorso per
regolamento di giurisdizione A.R.I.N. s.p.a., rappresentando che la
Borrelli ha impugnato i medesimi atti anche innanzi al Tribunale
superiore delle acque pubbliche.
Al ricorso resiste con controricorso la Borrelli.
Hanno depositato controricorsi l’Autorità di bacino regionale della
Campania centrale, che ha aderito al ricorso, nonché la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e (con lo stesso atto) il Commissario
Straordinario di Governo per le opere di cui al titolo VIII della legge n.
219/1981, i quali hanno chiesto che sia dichiarata la giurisdizione del
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Nel medesimo senso sono le richieste del Procuratore Generale.
La ricorrente ha depositato memoria
3.-

Con istanza del 2.10.2013 A.R.I.N. ha chiesto – con l’adesione

delle parti diverse dalla Borrelli, la quale ha depositato memoria – che
il ricorso fosse trattato congiuntamente a quelli recanti i numeri
2428/2013 e 2430/2013 del ruolo generale, già fissati per la camera
di consiglio del 22.10.2013.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

L’adesione all’istanza di rinvio ad udienza fissa è preclusa dalla

diversità dei collegi già costituiti, mentre il rinvio a nuovo ruolo anche
degli altri due ricorsi (che sarebbe necessario ai fini della trattazione
4

dall’Azienda Risorse Idriche di Napoli (A.R.I.N. s.p.a.), per la

congiunta) comporterebbe un ritardo nella definizione dei regolamenti
in contrasto con l’esigenza di speditezza, non giustificabile neppure
per la difficoltà della questione, invece di assai semplice risoluzione
alla luce della giurisprudenza consolidata.
2.-

Si verte in ipotesi di ricorso avverso l’atto di approvazione, da

parte della pubblica amministrazione, con deliberazione contenente
anche la dichiarazione di pubblica utilità ai fini ablatori, di un progetto

La giurisdizione spetta dunque al Tribunale superiore delle acque
pubbliche in base al principio – desumibile dall’art. 143, primo
comma, lettera a), del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, che a tale
giudice attribuisce la cognizione diretta dei ricorsi per incompetenza,
eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi
dall’amministrazione “in materia di acque pubbliche” – secondo il
quale l’incidenza diretta del provvedimento amministrativo sul regime
delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del
Tribunale superiore, è configurabile non solo quando l’atto provenga
da organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi in
tale materia e costituisca manifestazione dei poteri attributi a tale
organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma anche
quando l’atto, ancorché proveniente da organi dell’amministrazione
non preposti alla cura degli interessi del settore, finisca tuttavia con
l’incidere immediatamente sull’uso delle acque pubbliche, in quanto
interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, ad esempio
autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi

(ex multis,

Cass., sez. un., n. 11126/2002) o determinando i modi di acquisto dei
beni necessari all’esercizio ed alla realizzazione delle opere stesse (ex
plurimis, Cass., sez. un., nn. 27528/2008, 10750/2007, 23070/2006,
13293/2005, 14195/2005).
3.- Le spese del regolamento possono essere compensate.

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE,

dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque
pubbliche e compensa le spese del regolamento.

5

per la realizzazione di un serbatoio di accumulo di acque pubbliche.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite

civili, il giorno 8 ottobre 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA