Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24154 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 10/05/2017, dep.13/10/2017),  n. 24154

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19235/2011 proposto da:

Edilsistem S.r.l. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma,

Piazza Antonio Mancini n. 4, presso l’avvocato Carta Roberta,

rappresentata e difesa dall’avvocato de Simone Corrado, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Popolare del Lazio S.c.ar.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Arno n. 88, presso l’avvocato Ungari Trasatti Filippo, rappresentata

e difesa dall’avvocato Fioretti Luigi, giusta procura a margine

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

Curatela Fallimento (OMISSIS), D.C.V..

– intimati –

avverso la sentenza n. 2221/2010 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,

depositata il 20/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal Cons. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.C.V. ha convenuto in giudizio Edilsistem S.r.l. dinanzi al Tribunale di Latina chiedendone condanna al pagamento di somme maturate a suo credito in dipendenza dell’esecuzione di lavori di realizzazione del campo sportivo di (OMISSIS), appaltati da quest’ultimo Comune alla società convenuta, con convalida di un sequestro conservativo concesso ante causam.

Edilsistem S.r.l. ha resistito alla domanda e spiegato domanda riconvenzionale di danni, assumendo che il D.C., con la connivenza di (OMISSIS) S.r.l., che ha chiesto di chiamare in causa, formulando anche nei suoi confronti la domanda risarcitoria, avesse posto in essere una attività truffaldina consistita nel far risultare la consegna e posa in opera di materiali mai in effetti consegnati.

(OMISSIS) S.r.l. si è costituita ed ha resistito alla domanda, formulando a propria volta domanda riconvenzionale di condanna di Edilsistem Srl al pagamento dell’importo di Lire 385.425.000 portato da fatture per forniture e prestazioni in favore di quest’ultima società.

Nel corso del giudizio di primo grado è intervenuta volontariamente la Banca Popolare del Lazio S.c.p.a. qualei cessionaria del credito vantato da (OMISSIS) S.r.l. nei confronti di Edilsistem S.r.l., chiedendo la condanna di essa al pagamento in proprio favore della somma menzionata.

Interrotto il giudizio per fallimento di (OMISSIS) S.r.l. esso è stato riassunto nei confronti della Curatela, che è rimasta contumace.

2. – Con sentenza del 17 dicembre 2003 il Tribunale di Latina ha dichiarato l’improcedibilità di tutte le domande proposte.

3. – Proposti appelli principale ed incidentale dalla Banca Popolare del Lazio S.c.p.a. e da Edilsistem S.r.l., nella contumacia del Fallimento di (OMISSIS) S.r.l. e di D.C.V., la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 maggio 2010, ha:

-) dichiarato procedibili la domanda della Banca nei confronti di Edilsistem S.r.l., con estromissione dal giudizio del Fallimento, e quella di Edilsistem S.r.l. nei confronti del D.C.;

-) condannato Edilsistem S.r.l. al pagamento, in favore della Banca, della somma di Euro 199.055,40 con accessori e spese;

-) dichiarato l’inefficacia sequestro conservativo;

-) rigettato la domanda riconvenzionale di Edilsistem S.r.l. nei confronti del D.C..

4. – Per la cassazione della sentenza Edilsistem S.r.l. ha proposto ricorso affidato a tre motivi illustrati da memoria.

La Banca Popolare del Lazio S.c.p.a. ha resistito con controricorso illustrati da memoria.

Gli altri intimati non hanno spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene tre motivi.

1.1. – Il primo motivo è svolto sotto la rubrica: “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: violazione e falsa applicazione delle norme della legge fallimentare e delle norme del codice di rito. Violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 24. Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria”.

Si denuncia in breve l’errore commesso dalla Corte territoriale per non essersi attenuta, con motivazione contraddittoria, alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la domanda riconvenzionale proposta dal creditore del fallito, nella specie da Edilsistem S.r.l., rivolta all’accertamento del proprio credito nei confronti del medesimo, dovrebbe essere dichiarata inammissibile o improcedibile nel giudizio di cognizione ordinaria, dovendo essere eventualmente proposta in sede di ammissione al passivo, avuto riguardo all’esigenza di rispetto della par condicio creditorum.

1.2. – Il secondo motivo è svolto sotto la rubrica: “In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5: violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.. Violazione della regula iuris relativa all’obbligo, per il giudice, di decidere juxta alligata et probata. Violazione delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo 29 marzo 1993”.

Il motivo è volto a denunciare l’errore commesso dalla Corte d’appello nel decidere il merito della controversia fondandosi su una consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, e senza considerare le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo da cui emergeva che (OMISSIS) S.r.l. non aveva fornito, come avrebbe dovuto, “fronte misto cava” bensì sabbia rossa, materiale di valore prossimo a zero.

1.3. – Il terzo motivo è svolto sotto la rubrica: “In relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., Motivazione palesemente contraddittoria e/o insufficiente”.

Il motivo, che riprende a pagina 49-50 temi concernenti lo scrutinio di proponibilità e l’accoglimento della domanda spiegata dalla banca nei confronti di Edilsistem S.r.l., si sofferma poi sul mancato accoglimento della domanda da quest’ultima società spiegata nei confronti del D.C., assumendo che detta domanda fosse comprovata dalla documentazione prodotta, oltre che dalla già menzionata relazione di accertamento tecnico preventivo del 29 marzo 1993.

2. – La Banca Popolare del Lazio S.c.p.a. ha formulato eccezione di inammissibilità del ricorso perchè tardivo, evidenziando che esso era stato spedito per la notifica una prima volta il 5 luglio 2011, ultimo giorno utile, notifica non andata a buon fine per il trasferimento del legale della banca, e poi reiterata con successo il 12 luglio 2011, quando il termine per l’impugnazione era ormai spirato.

L’eccezione va disattesa in ossequio al principio secondo cui, quando la notifica del ricorso per cassazione sia avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte senza che consti alcuna formale comunicazione del suo mutamento od altra negligenza del notificante, deve ritenersi ugualmente rispettato, a tutela dell’affidamento dell’impugnante, il termine di proposizione dell’impugnazione, pur formalmente tardiva, purchè risulti che nel corso degli adempimenti di notificazione, acquisita formale conoscenza del trasferimento dello studio professionale del difensore, il notificante si sia attivato con immediatezza, e comunque entro un termine ragionevole, a riprendere il procedimento notificatorio, andato poi a buon fine (Cass. 19 novembre 2014, n. 24641).

Nel caso di specie, effettuata la notificazione presso il domiciliatario della banca avv. Trovato in via (OMISSIS), ed essendo risultato il legale sconosciuto all’indirizzo, essa è stata rinnovata con successo, nel volgere di pochi giorni, presso il nuovo studio in via della (OMISSIS).

3. – Il ricorso va respinto.

3.1. – Il primo motivo è infondato.

Stabiliva la L.Fall. art. 24, nel testo applicabile ratione temporis, che il tribunale fallimentare è competente a conoscere di tutte le azioni che derivano dal fallimento, eccettuate le azioni reali immobiliari, disposizione che, secondo la società ricorrente, avrebbe comportato l’esattezza della decisione adottata dal giudice di primo grado, il quale aveva dichiarato l’improcedibilità di tutte le domande proposte, e l’erroneità di quella pronunciata dal giudice d’appello, il quale aveva ritenuto invece procedibili la domanda della banca nei confronti di Edilsistem S.r.l., nonchè la domanda di quest’ultima nei confronti del D.C., avuto riguardo al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui: “Qualora, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto proponga domanda riconvenzionale diretta all’accertamento di un proprio credito nei confronti del fallimento, derivante dal medesimo rapporto, la suddetta domanda, per la quale opera il rito speciale ed esclusivo dell’accertamento del passivo ai sensi della L.Fall., art. 93 ss., deve essere dichiarata inammissibile (o improcedibile se formulata prima della dichiarazione di fallimento e riassunta nei confronti del curatore) nel giudizio di cognizione ordinaria, e va eventualmente proposta con domanda di ammissione al passivo su iniziativa del presunto creditore, mentre la domanda proposta dalla curatela resta davanti al giudice per essa competente, che pronuncerà al riguardo nelle forme della cognizione ordinaria. Se, dopo l’esaurimento della fase sommaria della verifica, sia proposto dal creditore giudizio di opposizione allo stato passivo o per dichiarazione tardiva di credito ed anche la causa promossa dal curatore penda davanti allo stesso ufficio giudiziario, è possibile una trattazione unitaria delle due cause nel quadro dell’art. 274 c.p.c., ove ne ricorrano gli estremi; possibilità che sussiste anche quando le due cause siano pendenti davanti ad uffici giudiziari diversi, potendo trovare applicazione i criteri generali in tema di connessione se non si siano verificate preclusioni e sempre che il giudice davanti al quale il curatore ha proposto la sua domanda non sia investito della competenza per ragioni di competenza inderogabile, dovendo la translatio comunque aver luogo nella sede fallimentare. Qualora non si possa giungere a questo risultato, va verificata la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’art. 295 c.p.c., fermo restando che la sospensione deve riguardare la causa promossa in sede ordinaria” (Cass., Sez. Un., 12 novembre 2004, n. 21499).

Ebbene, è agevole osservare che il principio richiamato, indipendentemente dalla sua pertinenza alla vicenda dedotta in giudizio, non può trovare applicazione nel caso in esame, dal momento che la controversia che oppone la banca a Edilsistem S.r.l. è sorta dalla cessione del credito operato da (OMISSIS) S.r.l., all’epoca in bonis, in favore della Banca Popolare del Lazio S.c.p.a.: ed infatti la cessione del credito, tanto pro soluto quanto, come in questo caso, pro solvendo, determina l’immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione (Cass. 3 luglio 2009, n. 15677), sicchè la domanda introdotta dal creditore, in forza dell’intervenuta cessione operata dal cedente in bonis, poi fallito, nei confronti del debitore ceduto, è oggettivamente e soggettivamente estranea all’ambito di applicazione del citato art. 24.

3.2. – Il secondo motivo è inammissibile.

In buona sostanza la società ricorrente lamenta che la Corte d’appello si sia rifatta alla consulenza tecnica espletata e non all’accertamento tecnico preventivo invocato invece da Edilsistem S.r.l., dal quale emergeva che (OMISSIS) S.r.l. aveva consegnato sabbia rossa.

Orbene, Edilsistem S.r.l. ha integralmente trascritto nel corpo del proprio ricorso per cassazione la relazione di accertamento tecnico preventivo a firma geometra O.F. del 29 marzo 1993, ma ha totalmente omesso di riferire quali fossero le risultanze invece emergenti dalla consulenza tecnica d’ufficio considerata dalla Corte d’appello, inserendo nel medesimo ricorso (alle pagine 46-48) brani tratti da una relazione del proprio consulente tecnico di parte, contenenti critiche alla consulenza tecnica d’ufficio, del cui contenuto, peraltro, come si diceva, nulla si sa.

Sicchè il motivo è come si premetteva inammissibile, poichè mancante del requisito di autosufficienza.

3.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

Vale difatti osservare che la Corte territoriale, nel pronunciarsi sui due motivi di appello incidentale spiegati da Edilsistem S.r.l., l’uno volto ad ottenere la condanna risarcitoria nei confronti del D.C., l’altro concernente il governo delle spese di lite, ha osservato, a pagina 9, che il primo era inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, ritenendo tuttavia “opportuno entrare nel merito dell’appello incidentale”: il motivo è cioè sostenuto da una duplice ratio decidendi.

Deve essere riguardo rammentato il principio secondo cui: “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata” (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2007, n. 3840; Cass. 15 giugno 2007, n. 13997; Cass. 5 luglio 2007, n. 15234; Cass. 2 maggio 2011, n. 9647).

Va da sè che la società ricorrente, la quale non ha censurato il segmento della decisione impugnata concernente l’inammissibilità dell’appello incidentale per mancanza di specificità dei motivi, non ha interesse ad impugnare la medesima pronuncia con riguardo al giudizio sul merito della domanda riproposta per via del medesimo appello incidentale: e che, in ogni caso, la decisione impugnata non può in parte qua che rimanere ferma in ragione della ratio decidendi non censurata.

4. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della Banca Popolare del Lazio S.c.p.a., delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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