Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24153 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 28/11/2016), n.24153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29707-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.A.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STANISLAO

MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato MICHELANGELO CAPUA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO CAPUA, ANTONIO FELUCA

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorretne –

avverso la sentenza n. 7263/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE, DI NAPOLI, emessa il 30/06/2014 e depositata il

23/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di V.A.W., commercialista, del silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso per IRAP anni 2004/2009, la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di prime cure di accoglimento del ricorso, ritenendo che l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non rilevando i compensi corrisposti a professionisti per pareri tecnici. Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate.

La parte contribuente ha resistito con controricorso, eccependo la tardività della notifica del ricorso per cassazione e comunque la sua infondatezza.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa – cfr. Cass. S.U. n. 14594/2016 -.

Orbene, nel caso di specie, risulta decorso un termine di oltre quattro mesi fra la prima notifica del ricorso per cassazione, non andata a buon fine per l’erronea indicazione dell’indirizzo del destinatario, difetto imputabile al notificante, e la successiva notifica del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in Euro 1200,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, spese generali pari al 15% delle spese generali, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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