Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24152 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8076-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M., C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 8181/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott.ssa BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. C.M. e C.M., nella qualità di eredi di Ca.Mi., impugnavano l’avviso di liquidazione emesso a seguito della sentenza della CTR di Napoli n. 48/51/2007, relativa alla dichiarazione di successione del genitore, contestando errori di calcolo e la quantificazione delle imposte complessivamente liquidate.

Nelle more del giudizio dinanzi alla CTP di Napoli, il ricorrente presentava domanda di condono delle liti fiscali pendenti” ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39.

L’ufficio negava la definizione, ritenendo che l’atto impugnato – in quanto fondato su sentenza passata in giudicato, la quale aveva avuto ad oggetto l’atto impositivo delle maggiori imposte liquidate – non avesse in sè valore di atto impositivo.

Il diniego del condono veniva impugnato dai contribuenti davanti alla CTP di Napoli, la quale respingeva il ricorso con sentenza che veniva appellata (appello pendente dinanzi alla CRT della Campania al momento della proposizione del presente ricorso per cassazione).

Al contempo, i contribuenti eccepivano, nel giudizio pendente dinanzi alla CTP di Napoli ed avente ad oggetto l’opposizione dell’avviso di liquidazione su menzionato, di aver presentato domanda di chiusura delle liti pendenti. La CTP, con sentenza n. 493/35/13, dichiarava la cessazione della materia del contendere, tenuto conto dell’inerzia dell’Ufficio.

L’Agenzia delle Entrate appellava detta decisione, assumendo che, in assenza di definizione, non poteva dichiararsi la cessazione della materia del contendere e che l’omessa comunicazione della regolarità o meno del condono non determinava alcuna sanzione in relazione all’operato dell’Ufficio.

I giudici regionali, nel respingere il gravame, affermavano che la circostanza che l’avviso fosse stato emesso sulla base della sentenza passata in giudicato n. 49/07 non escludeva la rilevanza dei presupposti del condono D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39.

Precisavano che dal momento che la lite non investiva il titolo della pretesa tributaria, ma esclusivamente il computo dell’imposta, non trovava applicazione il divieto normativo di condonare liti rispetto allèquali fosse già stata pronunziata la sentenza.

La CTR, quindi, confermava la decisione impugnata, “dal momento che relativamente al rifiuto del condono pende il giudizio dinanzi alla CTP cui è demandato il compito di verificare l’esistenza dei presupposti per la definizione”. Avverso la sentenza – n. 8181/15/14 – della CTR della Campania, l’Agenzia ricorre sulla base di un solo motivo.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.Con un unico motivo, che reca violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, lett. D,) nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46 e della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, l’Ufficio lamenta, che la CTR, nel rigettare l’appello, avrebbe confermato il decisum dei primi giudici e dunque la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur in assenza dei presupposti di legge.

Precisa, infatti, la ricorrente che la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone che sia venuta.meno ogni controversia tra contribuente e l’erario, circostanza insussistente nella fattispecie, atteso il diniego del condono era stato regolarmente comunicato al contribuente.

Deduce, altresì che, ai sensi della L. n. 289 del 1992, art. 16, l’estinzione del giudizio può essere dichiarata a seguito di comunicazione attestante la regolarità della domanda di definizione e del pagamento integrale di quanto dovuto.

3. Ritiene la Corte che il ricorso non possa essere esaminato nel merito, in. quanto sussiste una questione pregiudiziale di rito, attinente all’improcedibilità del giudizio di cassazione, rilevabile di ufficio sulla base delle risultanze processuali.

Risulta infatti dal fascicolo d’ufficio che la parte ricorrente abbia depositato soltanto copia informe (fotocopia) della sentenza impugnata, priva di autentica.

Secondo l’orientamento della Corte, l’omesso deposito della copia autenticata della sentenza impugnata determina l’improcedi-bilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c.,comma 2.

Il Collegio, in proposito, non può che richiamare le decisioni pronunziate delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 9005 del 2009; e le sentenze successive di questa Corte, Cass. n. 25513/2016, n. 1914/2016, n. 11850/2018, sent. n. 10648/2017, n. 32976/2018, in motiv.) alla stregua delle quali deve ribadirsi che la previsione – di cui al comma 2, n. 2, dell’art. 369 c.p.c. dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, della copia della decisione impugnata con l’attestazione di conformità all’originale mira a garantire le esigenze (pubblicistiche, e dunque non disponibili) di certezza della conformità della copia del provvedimento all’originale.

4. Questa corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22108 del 16 ottobre 2006, ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 nella parte in cui stabilisce che il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non abbia depositato copia autentica del provvedimento impugnato, sollevata in riferimento all’art. 24 Cost., comma 2, e all’art. 111 Cost. in quanto “la norma mira a garantire, non irragionevolmente, le esigenze di certezza della conformità della copia del provvedimento all’originale, stabilendo un adempimento che non è particolarmente complesso, e non si pone in contrasto con le regole che devono improntare il giusto processo e neppure ostacola apprezzabilmente l’esercizio del diritto di difesa.”

Vale osservare, poi, che la sanzione dell’improcedibilità del ricorso per cassazione potrebbe, in teoria, costituire una limitazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva solo se non proporzionale allo scopo perseguito dalla regola in esame; tuttavia, trattandosi di soddisfare le esigenze di certezza della conformità della copia del provvedimento impugnato all’originale, non può certamente ritenersi che escludere la procedibilità del ricorso, pur in mancanza del deposito della copia autentica della sentenza impugnata – e in assenza dell’intimato – costituisca una limitazione spropòrzionata rispetto all’interesse pubblico da tutelare.

6.In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile.

In assenza di costituzione degli intimati non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte di Cassazione:

– dichiara improcedibile il ricorso;

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria, tenutasi da remoto, secondo i decreti nn. 76 e 97/2020 del Primo Presidente, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA