Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24152 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21687/2010 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEI PRATI DEGLI STROZZI 22, presso lo studio

dell’avvocato BELSITO Antonio (c/o Studio Veneto) che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2551/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del

10/05/2010, depositata il 30/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ELISABETTA CESQUI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da C. G., insegnante elementare presso una scuola situata in zona a rischio, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, diretta ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conferma, da parte del Ministero medesimo, del progetto relativo all’ultimo anno del triennio prefissato, riguardante l’attività di riduzione dell’abbandono scolastico. La mancata conferma aveva infatti determinato la perdita del compenso accessorio annuo di cui al contratto integrativo, nonchè la perdita del diritto alla mobilità, essendosi impegnata a permanere nella medesima sede per tutto il triennio. Avverso detta sentenza la soccombente ricorre con due motivi.

Il Ministero resiste con controricorso;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

Ritenuto che i predetti rilievi sono condivisibili perchè la sentenza impugnata ha rilevato che, secondo l’art. 4 comma 13 del CCNL, il collegio dei docenti valuta lo stato di attuazione del progetto, il raggiungimento anche parziale degli obiettivi, indi la valutazione viene comunicata al Provveditorato e da questi inviata al Ministero dell’Istruzione “per la certificazione che sarà ogni anno effettuata, anche per mezzo della consulenza CEDE, al fine della conferma o meno del progetto medesimo”; in base a questa disposizione, rilevava la Corte territoriale, il Ministero ha quindi il potere di confermare o no, dopo il primo anno, il progetto in relazione alle disponibilità ed al suo stato di realizzazione; non vi è dunque il diritto dell’insegnante alla indennità per tutto il triennio, ma solo per il primo anno, mentre per gli anni successivi il compenso spetta se il progetto viene confermato ed il potere di conferma o di non conferma del Ministero non è assoluto, ma condizionato alla ricorrenza dei presupposti prescritti; nella specie l’operato del Ministero era stato corretto, perchè con nota del 21 settembre 2001 aveva lamentato la carenza di sufficienti informazioni in alcune sezioni della griglia strutturata (la motivazione era che:

“non si trovano informazioni sulla scuola ed elementi che indichino il grado di dispersione scolastica da contenere, non emerge la rete di collaborazione con l’ente locale, l’indagine non fornisce alcuna indicazione sui profili di apprendimento e di comportamento degli alunni; al dato costante di assenza di abbandoni e di ripetenze, non fa riscontro alcun intervento sulle modalità di verifica e valutazione dei processi di insegnamento…”); Che parimente motivato era il successivo provvedimento del Ministero avente ad oggetto il progetto integrato e modificato;

Secondo la sentenza impugnata, la parte ricorrente aveva totalmente omesso di addurre argomenti atti ad evidenziare l’illogicità, l’erroneità o l’incongruità di detto parere negativo, di talchè, non essendo neppure allegato l’inadempimento ascrivibile al Ministero, questo non poteva essere condannato al risarcimento dei danni addotti;

La medesima parte non deduce, con i motivi di ricorso per cassazione, argomentazioni atte ad inficiare la conclusione cui la sentenza impugnata è pervenuta e cioè che, in mancanza di un comportamento contra ius da ascrivere al Ministero, la domanda risarcitoria non poteva che essere rigettata;

Ed infatti, quanto al primo motivo, non è seriamente dubitabile, alla stregua della norma contrattuale sopra riportata, che competa al Ministero di confermare o no la durata del progetto per gli anni successivi al primo, essendo peraltro logico che a questi sia riservato un potere di controllo sulla serietà dei progetti, per i quali il personale docente percepisce un compenso apposito; al riguardo appare quindi assolutamente incongruo il riferimento fatto ai principi dell’autonomia scolastica;

Per le considerazioni che precedono, ossia per mancanza di valide critiche alla conclusione della sentenza impugnata per cui il comportamento del Ministero non poteva considerarsi illegittimo, manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo concernente difetto di motivazione;

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro trenta per esborsi e settecento per onorali, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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