Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24152 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, (ud. 11/04/2017, dep.13/10/2017),  n. 24152

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25333/2012 R.G. proposto da:

S.G. e S.L., rappresentato e difeso dagli

Avv. Roberto Vassalle e Arturo Antonucci, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, corso Trieste, n. 87;

– ricorrenti –

contro

BANCA CARIGE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.

O.G., rappresentata e difesa dagli Avv. Roberto Cassinelli e

Camillo Ungari Trasatti, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma, via Arno, n. 88;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 817/12

depositata il 16 luglio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 aprile

2017 dal Consigliere MERCOLINO Guido.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che G. e S.L. hanno proposto ricorso per cassazione, per otto motivi, avverso la sentenza del 16 luglio 2012, con cui la Corte d’appello di Genova ha parzialmente accolto il gravame interposto dalla Banca Carige S.p.a. avverso la sentenza emessa il 20 luglio 2006 dal Tribunale di Genova e rigettato l’appello incidentale condizionato proposto dai ricorrenti, condannando questi ultimi, in qualità di fideiussori dell’Arnaù Costruzioni S.r.l., al pagamento della somma di Euro 389.488,00, oltre interessi convenzionali, a titolo di saldo debitore del conto corrente intestato alla debitrice principale e di residuo debito derivante da un contratto di facto – ring stipulato dalla stessa;

che la Banca Carige ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con atto ritualmente sottoscritto il 14 settembre 2016, notificato alla controricorrente il 21 settembre 2016 e depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2016, i difensori dei ricorrenti, in virtù dei poteri loro conferiti con la procura rilasciata a margine del ricorso, hanno rinunciato all’impugnazione, dichiarando che tra le parti è stato raggiunto un accordo per la bonaria definizione della controversia;

che con atto sottoscritto anche dal difensore il 24 febbraio 2017, notificato alla difesa dei ricorrenti il 20 marzo 2017, e depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017, la controricorrente ha dichiarato di accettare la predetta rinuncia;

che, essendo la rinuncia intervenuta anteriormente all’adunanza camerale, ricorrono i presupposti prescritti dall’art. 390 c.p.c. per la dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, senza che occorra procedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, preclude la condanna dei rinuncianti alle spese.

PQM

 

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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