Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24151 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 30/10/2020), n.24151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4996/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.P.L., S.M.,

A.M.R.I.G. (anche quale erede di B.I.),

A.M.F.L. (anche quale erede di B.I.), tutti rappresentati e

difesi dall’Avv. Andrea Porcu, con domicilio eletto in Saronno, via

Bossi, n. 27, presso lo studio dello stesso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 112/19/13 depositata il 25 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 giugno

2020 dal Consigliere Dott. Nicastro Giuseppe.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate notificò a B.I., B.P.L., S.M., A.M.R.I.G. e A.M.F.L., comproprietari di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, cinque avvisi di accertamento, con i quali accertò – nei confronti di ognuno di tali contribuenti, in relazione alla loro quota della comunione – la realizzazione, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b), di una plusvalenza, non dichiarata, mediante la cessione a titolo oneroso, con atto del 24 maggio 2005, del suddetto terreno;

in particolare, l’Agenzia delle entrate, rilevato che i contribuenti che avevano precedentemente rideterminato il valore di acquisto del terreno, ai sensi della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, sulla base di una perizia giurata (che lo aveva stimato Euro 4.695.000,00), provvedendo al pagamento dell’imposta sostitutiva prevista dallo stesso articolo – avevano indicato nell’atto di cessione un valore inferiore (Euro 4.650.000,00) a quello stimato dalla perizia, ritenendo che ciò comportasse, ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6 (secondo cui: “fila rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola di cui ai commi da 1 a 5 costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale”), la decadenza dei contribuenti dal beneficio correlato al pagamento dell’imposta sostitutiva e la conseguente possibilità di accertare la plusvalenza sulla base del valore storico del bene, accertò una plusvalenza non dichiarata determinandola, appunto, assumendo quale valore “iniziale” il valore storico del terreno;

gli avvisi di accertamento furono separatamente impugnati davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano (hinc anche: “CTP”) che, riuniti i ricorsi dei contribuenti, li accolse;

avverso tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc anche: “CTR”), e B.P.L., S.M., A.M.R.I.G. (anche quale erede di B.I.) e A.M.F.L. (anche quale erede di B.I.) proposero appello incidentale avverso il capo della sentenza della CTP che aveva disposto la compensazione delle spese di lite;

la CTR: a) rigettò l’appello dell’Agenzia delle entrate con la motivazione che: “(c)ondividendo integralmente la motivazione della sentenza impugnata (…) rileva che la rivalutazione del terreno, correttamente perfezionatasi, comporta nel caso di specie che “il valore normale minimo di riferimento” (Euro 4.695.000,00) è inferiore al prezzo di vendita (Euro 4.650.000,00) e che, conseguentemente, si è verificata una minusvalenza. Da nessuna disposizione normativa è dato ricavare l’invalidità della rivalutazione dell’immobile così operata”;

avverso tale sentenza della CTR – depositata il 25 ottobre 2013 e notificata il 13 dicembre 2013 – ricorre per cassazione l’Agenzia delle entrate, che affida il proprio ricorso, notificato l’11 febbraio 2014, a un unico motivo;

B.P.L., S.M., A.M.R.I.G. (anche quale erede di B.I.) e A.M.F.L. (anche quale erede di B.I.) resistono con controricorso, notificato il 21-27 marzo 2014;

B.P.L., S.M., A.M.R.I.G. (anche quale erede di B.I.) e A.M.F.L. (anche quale erede di B.I.) hanno depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, e del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 67, comma 1, lett. b), e art. 68, comma 1, per avere la CTR negato che, nel caso in cui il contribuente indichi nell’atto di cessione di un terreno un valore inferiore a quello dallo stesso precedentemente rideterminato, sulla base di perizia giurata, ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7, l’amministrazione finanziaria non può accertare la plusvalenza assumendo, quale valore “iniziale”, il valore storico del terreno;

il motivo non è fondato;

dirimendo il contrasto insorto all’interno della Sezione tributaria sulla questione di diritto posta con tale motivo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente enunciato il principio di diritto che, “(Un tema di plusvalenze di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l’indicazione, nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, nè la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene” (Cass., S.U., 31/01/2020, n. 2321);

le Sezioni Unite hanno, tra l’altro, argomentato che: a) “7.2 (…) la possibilità conferita al contribuente di usufruire del meccanismo agevolativo di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 1 (…) va intesa nel senso che una volta verificatisi i presupposti previsti dalla disposizione anzidetta per fruire dell’imposta sostitutiva, tale meccanismo impedisce di recuperare, ai fini del computo della plusvalenza, il valore storico del bene anteriore a quello di perizia, ancorchè detto valore non sia indicato nell’atto o sia indicato un valore commerciale inferiore a quello periziato, come tale inidoneo a determinare l’insorgenza di un reddito tassabile rispetto al valore periziato maggiore. 7.3 E’ appunto l’utilizzazione del meccanismo previsto dall’art. 7 a dimostrare che il contribuente si è avvalso di tale possibilità, realizzando con il pagamento i presupposti necessari e sufficienti ad impedire la reviviscenza del valore storico del bene. 7.4 Ne consegue che il rapporto contribuente-fisco, con riferimento al tema delle plusvalenze viene regolato, per scelta volontaria del primo, in modo speciale rispetto alla disciplina ordinaria proprio per effetto del meccanismo normativamente previsto – che ruota attorno alla fissazione del valore normale minimo di riferimento, determinato per effetto di una stima operata sul valore attuale del bene ai sensi delle norme del codice di procedura civile, sulla cui base il contribuente compie un atto inequivocabilmente rivolto a valersi del beneficio previsto provvedendo al pagamento dell’imposta sostitutiva. (…) Perfezionate tali condizioni (di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7), il valore normale minimo di riferimento consente al fisco di riscuotere l’imposta sostitutiva, sicchè, pur non essendovi alcun vincolo nella successiva alienazione del bene quanto all’indicazione del prezzo di alienazione – che potrà essere inferiore rispetto al valore indicato nella perizia giurata – non può profilarsi la decadenza dal beneficio e la reviviscenza del valore storico del bene, nè l’Amministrazione finanziaria potrà calcolare la plusvalenza secondo i criteri ordinari previsti dall’art. 68 TUIR, cioè partendo dal vecchio valore di acquisto. 7.6 Con tale pagamento il valore sul quale determinare le future plusvalenze viene fissato con efficacia vincolante tanto nei confronti del contribuente che del fisco, al quale ultimo non può essere consentito di eliminare gli effetti del pagamento recuperando il valore storico del cespite se non quando lo stesso dimostri, con onere a suo carico, che il valore normale minimo di riferimento risultante dalla perizia non corrisponde all’effettivo valore del cespite”; b) “7.9 Non si ravvisa (…) alcun aggancio normativo idoneo a dimostrare l’esistenza di un obbligo del contribuente di allegazione del valore normale minimo di riferimento periziato e/o di fissazione del corrispettivo nel medesimo valore (…). Il ricordato della citata L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6, non fa, infatti, alcun cenno a siffatta evenienza”; c) “7.17 Nemmeno giova richiamare l’argomento che il meccanismo dell’imposta sostitutiva sia volontario, al punto da potere ritenersi che la mancata indicazione del valore nell’atto determini una volontà contraria della parte che non vi abbia fatto riferimento. Ed infatti, è sufficiente evidenziare che il titolare del bene, optando per il meccanismo di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 7, sceglie di addivenire al pagamento del tributo in misura fissa sganciandolo dalla effettiva alienazione del bene”; d) “7.19 E’ dunque necessario prediligere l’interpretazione letterale del citata L. n. 448 del 2001, art. 7 – in cui non viene in alcun modo previsto l’obbligo di indicazione del valore minimo di riferimento nell’atto traslativo successivo – soprattutto laddove intende perseguire un bilanciamento ragionevole fra i diversi e contrapposti interessi (id est: quello del contribuente a fruire del pagamento di un’imposta fissa ad aliquota modesta e quella del fisco creditore di un’entrata “certa”, parametrata al valore normale minimo). Bilanciamento che subirebbe un’incomprensibile frattura se si giungesse a ritenere, a fronte dell’indicazione di un valore inferiore a quello periziato o del mancato inserimento del valore di riferimento nell’atto, la decadenza del beneficio e la ripresa a tassazione della plusvalenza sulla base del valore storico del bene”;

posto che, nella specie, non è in discussione la congruità del valore stimato dalla perizia, la sentenza impugnata, nell’escludere che l’indicazione nell’atto di cessione di un valore del terreno inferiore a quello precedentemente rideterminato ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 7 determini la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pagamento dell’imposta sostitutiva e la conseguente possibilità per l’amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza assumendo, quale valore “iniziale”, il valore storico del terreno, è pienamente conforme al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte e non incorre, perciò, nel denunciato error in iudicando;

dall’infondatezza dell’unico motivo, consegue il rigetto del ricorso;

la ricordata esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione posta da tale motivo giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio;

poichè la ricorrente è un’amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Cass. S.U., 08/05/2014, n. 9938).

P.Q.M.

rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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