Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24151 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 28/11/2016), n.24151

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22621 2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, CF. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 36,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO QUEIROLO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SANDRO CORONA giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/4/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, emessa il 06/06/2013 e depositata il

19/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.A., medico convenzionato con il ssn, del silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso per IRAP anni 2000/2006, la CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha confermato la decisione di prime cure di accoglimento del ricorso, ritenendo che l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione e che l’eccepita decadenza dell’istanza fosse infondata, applicandosi il termine di prescrizione decennale.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con un solo motivo.

La parte contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

11 procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Premesso che non vi è agli atti alcuna rinunzia formale all’istanza di rimborso proveniente dalla parte personalmente, nè risulta che il difensore del ricorrente sia a ciò abilitato, sicchè difettano i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, il ricorso proposto dall’Agenzia, con il quale si prospetta la violazione DEL D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, senza mettere in discussione la parte della sentenza che ha escluso i presupposti per l’IRAP, è fondato.

Va invero rammentato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di IRAP, l’istanza di rimborso dell’imposta, ritenuta illegittimamente versata, va presentata dal contribuente entro il termine di decadenza, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in quanto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25 istitutivo del tributo, stabilisce che, fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali, “per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, per l’accertamento e per la riscossione dell’imposta regionale, nonchè per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia d’imposte sui redditi”- cfr Cass. n. 23882/2010; Cass. n. 1576/2014 -.

A tale principio non si è conformato il giudice di appello, ritenendo applicabile in parte qua il termine di prescrizione decennale.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso, con esclusivo riferimento agli anni 2000, 2001 e 2002, va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna al fine di verificare l’eventuale decorso del termine di decadenza rispetto agli anni appena ricordati, considerando come dies a qua l’epoca del versamento delle somme da parte del contribuente – cfr. Cass. n. 4491 del 21/03/2012 -.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio dì legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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