Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24151 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 24151 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MACIOCE LUIGI

Data pubblicazione: 25/10/2013

SENTENZA

sul ricorso 27986-2012 proposto da:
CANTARO CESARE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
2013

VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato

495

MALIZIA ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato
RUSSO GIOVANNI, per delega in calce al ricorso;
– ricorrentiecontro

MINISTERO DELLA DIFESA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 139/2012 della CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale d’appello per la regione
siciliana – PALERMO, depositata il 14/05/2012;

udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
MACIOCE;
udito l’Avvocato Renato Piero BIASCI per delega
dell’avvocato Giovanni RUSSO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 27986/2012.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 10/2011 il Giudice Unico delle pensioni per la Regione
siciliana rigettò il ricorso di Cesare Cantaro diretto ad ottenere – nel

D.M. 47/2007 – il riconoscimento di causa di servizio, e la conseguente
pensione privilegiata ordinaria, sussistente alla base del morbo di
CROHN (malattia cronica infiammatoria dell’intestino) che lo affliggeva e
che, a suo dire, era stato contratta durante il servizio militare di leva a
cagione di ripetuti episodi di violenza perpetrata da commilitoni.
Il Cantaro impugnò tale pronunzia e la Corte dei Conti, Sezione d’appello
per la regione siciliana, con sentenza 14.5.2012 dichiarò il gravame
inammissibile perché, a fronte di una motivazione di rigetto congrua e
comprensibile, l’impugnazione, lungi dal porre questioni di diritto, aveva
solo ventilato la disapplicazione dell’art. 64 dPR 1092 del 1973 in realtà
contestando solo la persuasività delle argomentazioni adottate.
Per la cassazione di tale sentenza il Cantaro ha proposto ricorso
4.12.2012 al quale l’intimata Amministrazione non ha opposto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del Cantaro, che neanche si pone un problema di denunzia
di eccesso dai limiti esterni della giurisdizione del giudice delle pensioni,
formula mere critiche (neanche definibili “motivi”, in difetto di
articolazione di distinte censure con rubrica di violazioni denunziate) alla
persuasività della motivazione della sentenza impugnata
Tali critiche sono dirette ad evidenziare come l’interagire del “notorio”
e delle “presunzioni” avrebbero dovuto ricondurre agli affermati episodi di
“nonnismo” le patologie diagnosticate nel ricorrente, al contempo
spiegando (ed ignorasi per qual ragione) “giustificando” anche il
turbamento e lo stress registrato a suo carico e cagione di negligenze
pur sanzionate disciplinarmente .
Si tratta dunque di un discorso critico che, se non riesce a
raggiungere la soglia dell’ammissibilità della comune doglianza ex art.

contraddittorio del Ministero della Difesa ed essendo stato impugnato il

360 n. 5 c.p.c., neanche appare intenzionato ad articolare censura di
errores in judicando commessi dal giudice delle pensioni.
E pare appena il caso di ricordare che il sindacato di detti errori
sarebbe comunque escluso nella impugnazione ex art. 362 c. 1 c.p.c.
quale è quella proposta avverso sentenza resa dalla Corte dei Conti,
trattandosi di errori, afferenti applicazione o disapplicazione di norme di
legge, chiaramente rientranti negli insindacabili limiti interni di quella

pertanto sottratti alla cognizione di queste Sezioni Unite.
La conseguenza della totale estraneità del sindacato sollecitato da
quello consentito a queste Sezioni Unite è la inammissibilità del ricorso
(senza che sia luogo a regolare le spese, nessuna difesa essendo stata
svolta dalla intimata Amministrazione).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella camera di consiglio dell’8 Ottobre 2013.

giurisdizione (da ultimo S.U. 17657, 14503, 8350 e 4852 del 2013) e

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