Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24150 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 21/10/2016, dep. 28/11/2016), n.24150

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9735/2015 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO

67, presso lo studio dell’avvocato MONICA SCHIPANI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA RIETI, MINISTERO DELL’INTERNO, QUESTURA DI

RIETI;

– intimati –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di RIETI, emesso il 23/01/2015

e depositato il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO TAGONESI;

udito l’avvocato Monica Schipani, per il ricorrente, che si riporta

agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

la Corte, rilevato che sul ricorso n. 9735/2015 proposto da D.M. nei confronti del Prefetto di Rieti – Ministero dell’Interno il cons. relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

D.M. ha presentato ricorso per cassazione avverso il decreto del GDP di Rieti 3.2.2015, che nel rigettare il ricorso proposto dallo stesso, ha ritenuto bilanciata la difesa relativa alla non corretta contestazione della normativa di riferimento nel provvedimento di espulsione impugnato, nonchè alla violazione dei diritti dello stesso alla piena comprensione del provvedimento di espulsione e conseguentemente dei suoi diritti, anche di difesa (persona di nazionalità senegalese, provvedimento tradotto in lingua inglese, lingua ufficiale francese).

Con il ricorso D.M. articola due censure alla motivazione del provvedimento del GDP di Rieti, la prima in relazione alla violazione di legge derivante dall’aver ritenuto valido il decreto di espulsione, nonostante la evidente nullità dello stesso per essere stata contestata (e ritenuto presupposto legittimante) la normativa di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, lett. b), mentre nel caso concreto ricorreva l’ipotesi di cui alla lett. a), come ammesso esplicitamente dal GDP nel proprio provvedimento. Evidenzia in particolare il ricorrente come il GDP avendo ritenuto la mera ricorrenza di un refuso abbia articolato una motivazione del tutto apparente.

Con la seconda censura il ricorrente rileva come il decreto risulti tradotto esclusivamente in lingua inglese, nonostante la nazionalità senegalese del ricorrente, senza alcuna valida motivazione ed adottando una mera formula di stile, ripetitiva del contenuto del decreto di espulsione, in ordine alla indisponibilità di interprete di lingua conosciuta da identificare quanto meno nella lingua francese.

Questa Corte si è già pronunciata in materia affermando che: “Nel giudizio ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 8, 9 e 10, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva pubblica, a fronte della quale può recedere il diritto soggettivo dello straniero extracomunitario a permanere nello Stato, oggetto di indagine è la sola ricorrenza della specifica ipotesi contestata all’espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell’espulsione, essendo le ipotesi di violazione descritte dalla vigente normativa, quali cause giustificatrici della espulsione prefettizia, rigorosamente contenute nelle distinte lett. a), b) e c) dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. cit., sì da indurre a ritenere che l’atto espulsivo sia a carattere vincolato” (Cass. Sez. 1 n. 9499/2002, Macioce, Rv. 555462). ed ancora si è evidenziato che: “Una volta emesso il decreto di espulsione dello straniero, da parte del prefetto, per annullamento o revoca del permesso di soggiorno, il giudice, adito in sede di opposizione, ove accerti l’insussistenza dell’ipotesi contestata, deve annullare il provvedimento, non potendo convalidarlo sulla base dell’accertata sussistenza di una diversa ragione di espulsione non contestata dal prefetto (nella specie, rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno), Cass. Sez. 1, n. 24271/2008, Giusti, Rv. 604639).

Nel caso in tuttavia, il provvedimento oggetto di impugnazione ha oggettivamente contestato, con descrizione della condotta e delle sue caratteristiche, l’ipotesi di cui alla lett. a) della normativa citata e la circostanza risulta materialmente richiamata ed analizzata dallo stesso GDP nel proprio provvedimento, con la conseguenza che non si possa affatto ritenere la contestazione di una ragione di espulsione con accertamento della sussistenza di una diversa ragione di espulsione, mentre appare evidente e condivisibile la motivazione del GDP, puntualmente articolata, in ordine alla ricorrenza di un mero refuso nella semplice indicazione della lettera oggetto di contestazione (b, anzichè a).

Quanto al secondo motivo oggetto di contestazione occorre considerare come dalla motivazione provvedimento impugnato emerga una considerazione analitica e puntuale in ordine alla effettiva conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, emergente dalle dichiarazioni acquisite in udienza dal personale della pubblica amministrazione, dalla scelta effettuata in sede di redazione dell’intervista da parte del D., dalla permanenza dello stesso nel territorio dello Stato Italiano per oltre nove anni senza soluzione di continuità, con la conseguenza che correttamente non è stata ritenuta la ricorrenza di lesione del diritto di difesa in ordine ad una piena comprensione per lo stesso, pur in presenza di traduzione del decreto di espulsione in lingua veicolare non coerente con il paese di provenienza del D..

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.

PQM.

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio. Roma.

Il Cons. relatore.

Considerato che il collegio condivide le conclusioni rassegnate nella relazione;

che in conclusione il ricorso va rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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