Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24150 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 24150 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MACIOCE LUIGI

Data pubblicazione: 25/10/2013

SENTENZA

sul ricorso 24755-2012 proposto da:
RAMUNDO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OTTAVIANO 83, presso lo studio dell’avvocato ENRICO
ROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BAVA

ANDREA, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro

INPS, MINISTERO DELLA DIFESA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 416/2012 della CORTE DEI CONTI I Sezione giurisdizionale centrale – ROMA, depositata
il 25/07/2012;

udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
MACIOCE;
udito l’Avvocato Andrea BAVA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 24755/2012.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Luigi RAMUNDO, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, gravemente coinvolto
in un attentato terroristico il 25.1.1980, con decorrenza 9.3.1981 venne
collocato a riposo con il grado di colonnello ed iscrizione nel ruolo d’onore

medaglia d’oro al valore civile. In virtù di tale status il Ramundo venne
richiamato in servizio civile e quindi definitivamente collocato a riposo il
26.09.1995 con il grado di Tenente Generale.
Insorta controversia con il Ministero della Difesa sulla cumulabilità del
trattamento di pensione privilegiata e di quello retributivo per l’ordinario
servizio nel periodo di richiamo, la Corte dei Conti in via definitiva con
sentenza 348 del 2000 affermò il diritto al cumulo ma negò la chiesta
riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base della qualifica di
Tenente Generale successivamente acquisita.
Entrata in vigore la legge 206 del 2004 – che, per i trattamenti riservati
alle vittime del terrorismo, prevedeva l’incremento del 7,5% della base
pensionabile, l’attribuzione di dieci anni di anzianità contributiva e
l’esenzione dall’IPEF – il gen. Ramundo adì il Tribunale di Genova, ai
sensi degli artt. 11 e 12 di detta legge, chiedendo l’applicazione di detti
benefici al trattamento spettante al termine del servizio di richiamo, ma il
Tribunale adìto, con sentenza 16.2.2007, rigettò la domanda affermando
che i nuovi benefici dovessero applicarsi sullo stipendio del grado rivestito
all’epoca dell’attentato terroristico.
In tal senso il Ministero nel 2010 ebbe a riliquidare con i nuovi benefici il
trattamento pensionistico correlato al grado ed allo stipendio dell’epoca
dell’attentato nel mentre, con distinto provvedimento 10.10.2008, lo
stesso Ministero aveva disposto per la apertura di posizione contributiva
presso l’INPS relativamente agli anni di richiamo quale dipendente civile e
per la erogazione di un emolumento una tantum.
Con nuova domanda alla Corte dei Conti il gen. Ramundo chiese tanto la
riliquidazione della pensione privilegiata per tutto il periodo di impiego
sulla base del trattamento in atto alla data di cessazione del richiamo

ex art. 116 della legge 113/1954 nonché con il conferimento di

quanto – in subordine – la separata applicazione dei benefici su entrambi
i semiperiodi pensionistici.
La Corte dei Conti con sentenza 4.2.2011 accolse la domanda principale
ma la sezione centrale in grado di appello della stessa Corte, adìta in via
principale dal Ministero della Difesa ed in via di impugnazione incidentale
condizionata dal Ramundo (che chiedeva la applicazione dei benefici ex
lege

206/04 quantomeno al secondo servizio, con conseguente

25.7.2012 accolse l’appello del Ministero dichiarando la non spettanza al
gen. Ramundo della riliquidazione sulla base del trattamento maturato
all’esito del richiamo in servizio, stante la irrevocabilmente accertata
diversità dei due servizi, e dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in
ordine a tutte le domande afferenti l’applicazione dei benefici ex lege
206/2004 tanto all’intero periodo quanto, come richiesto
subordinatamente dall’impugnante incidentale Ramundo, ai due periodi
frazionati.
Con riguardo a tale ultimo profilo la Corte dei Conti nella motivazione
della sentenza 416 del 2012 ha precisato: che doveva essere rilevato
d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione,

che la normativa del 2004

prevedeva uno speciale quanto eccezionale procedimento di riliquidazione
delle pensioni a beneficio delle vittime del terrorismo e in deroga alla
cognizione spettante alla Corte dei Conti per i dipendenti pubblici, che la
eccezionalità della giurisdizione ordinaria temporanea era correlata alla
introduzione della domanda entro sei mesi dalla entrata in vigore della
legge, che tale condizione era ben nota al Ramundo che aveva adìto il
Tribunale il quale, nel 2007, aveva rigettato le domande principali e
subordinate, affermando la propria giurisdizione, con sentenza non fatta
segno al possibile ricorso per cassazione, che la dichiarata carenza di
giurisdizione assorbiva la cognizione degli appelli principale e incidentale
subordinato.
Per la cassazione di tale sentenza il gen. Ramundo ha proposto ricorso ex
artt. 362 c. 1 c.p.c. e 111 Cost. in data 5.11.2012 cui non hanno opposto
difese gli intimati Ministero della Difesa ed INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso – il cui contenuto impugnatorio è esclusivamente diretto
a contestare la declinatoria di potestas judicandi di fronte alle domande di

attribuzione del trattamento pensionistico relativo), con sentenza

applicazione dei benefici di cui alla legge 206 del 2004 – viene lamentato
che la Corte dei Conti, nella sua statuizione negativa sulla propria
giurisdizione, non abbia considerato l’eccezionalità temporanea della
previsione di legge 206/2004 ed abbia mancato di ritenere che la
previsione – bensì operante sino al 25.2.2005 – avrebbe poi ceduto il
passo alla ripresa della ordinaria potestas judicandi pensionistica dopo il
26.2.2005. E pertanto, secondo il ricorrente, se era ben vero che esso

che fosse ancora venuto in rilievo il provvedimento 10.10.2008 del
Ministero il quale aveva creato una anzianità contributiva presso l’INPS
quale impiegato civile: a suo avviso l’interesse alla invocazione separata
dei benefici della legge 206/2004 sul periodo di richiamo nasceva proprio
con la iscrizione della nuova partita assicurativa, posto che solo con il
cumulo a quegli anni di richiamo del decennio previsto dalla legge del
2004 il beneficio avrebbe potuto determinare un separato nuovo
trattamento. E avendo ignorato tanto l’interesse quanto la spettanza alla
cognizione generale del giudice delle pensioni di tale domanda (riproposta
in appello incidentale), la Corte dei Conti avrebbe dunque indebitamente
declinato la propria giurisdizione.
Ritiene il Collegio che la proposizione del ricorso consenta l’esame
della questione di giurisdizione ed imponga, per ragioni diverse da quelle
in esso prospettate, la dichiarazione della giurisdizione della Corte dei
Conti sulle domande di invocazione del beneficio di cui alla legge 206 del
2004
E’ invero indiscutibile che, con la prima sentenza di accoglimento
del 2011, contenente implicita affermazione della propria

potestas

judicandi e per il fatto che essa non venne fatta segno ad appelli hinc et
inde con riguardo a tale affermazione, si sia determinata preclusione ad
eccepire, ovvero a rilevare ex ufficio, il difetto di giurisdizione della Corte
dei Conti. La esistenza di detta preclusione venne affermata da queste
Sezioni Unite con la nota pronunzia 24883 del 2008 ed è stata sempre
ribadita (da ultimo SU 15116, 17552 e 19613 del 2013), sì chè il giudice
di appello non avrebbe potuto rilevare d’ufficio la carenza della propria
potestas judicandi come invece dichiaratamente fatto (pag. 12 primo
cpv.) con la sentenza qui impugnata.

deducente aveva adìto il Tribunale di Genova, ciò era stato fatto senza

Il ricorrente Ramundo, però, non denunzia l’errore commesso con la
statuizione ignara di siffatta preclusione ma, direttamente e come dianzi
sintetizzato, lamenta che la declinatoria adottata, in difformità dalla
prima decisione, sia stata assunta in violazione dei limiti esterni.
Ritiene il Collegio che la mera proposizione in ricorso della questione
di giurisdizione consenta alle Sezioni Unite di determinare il giudice
dotato di potestas anche accertando il solo consolidamento in capo a quel

giudicato implicito sulla relativa attribuzione e quindi senza che venga
statuita la cogenza di detta attribuzione alla stregua del quadro
normativo. La conseguente pronunzia rescindente di quella declinatoria
indebita troverà pertanto fondamento nella violazione non già delle regole
del riparto dei poteri giurisdizionali ma atquelle, processuali, dirette a
disciplinare la adozione delle statuizioni sulla spettanza o meno dei poteri
stessi.
Queste Sezioni Unite hanno infatti, ripetutamente ed anche di
recente (S.U. 23306 del 2011, 20727 del 2012, 8363 del 2013), avuto
occasione di precisare che, tanto nel caso in cui la decisione del giudice
speciale sulla giurisdizione sia assunta pur a fronte della formazione del
giudicato quanto in quello nel quale la decisione sulla questione di
giurisdizione sia negata per la ritenuta formazione del giudicato al suo
rilievo, si verte in vicende che hanno in comune la prospettazione della
violazione di una norma sul procedimento. Ed hanno soggiunto che si
tratta di violazione non meramente processuale (e come tale rimanente
all’interno dei limiti della giurisdizione amministrativa), ma di una
violazione che si sostanzia in una decisione – anche se preclusiva – sulla
giurisdizione, come tale sindacabile dalle Sezioni Unite stesse . In
sostanza, si è affermato, si tratta di valutare la sindacabilità di norme sul
procedimento in relazione alla questione di giurisdizione, e quindi la
sussistenza di vizi relativi a questo aspetto processuale che non possono
non essere attratti al sindacato delle Sezioni Unite. Non è, infatti,
rimesso al sindacato sulla giurisdizione soltanto il giudizio che verte
sull’interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma è in
essa attratto anche l’errore sull’interpretazione e sulla conseguente
applicazione delle norme che regolano il rilievo del difetto di giurisdizione
e di tutte quelle a tal rilievo correlate, le quali, pur attinendo al sistema

giudice di tale potere a cagione della formazione a suo beneficio di un

delle impugnazioni, in quanto tali, contribuiscono a delineare il regime del
rilievo della questione di giurisdizione.
Su tali basi è indiscutibile che, denunziata la violazione delle norme
sul riparto, anche ove non sia espressamente denunziata la violazione
delle norme sul rilievo, sia da ritenere necessariamente sottoposto anche
l’esito processualmente scorretto della sua valutazione da parte della
decisione impugnata, essendo la Corte a Sezioni Unite, anche investita di

giurisdizione e cioè determinando il giudice dotato di potere (art. 382 c. 1
c.p.c.).
Venendo quindi alla questione posta (secondo la interpretazione che
di essa ha inteso dare il ricorso, proponendo la vista “ultrattività” della
legge 206 del 2004) emerge incontestabile che la Corte dei Conti in
grado di appello non avrebbe potuto, alla stregua del fermo orientamento
emerso dopo il 2008, rilevare d’ufficio il proprio difetto di giurisdizione
che era stata implicitamente affermata dalla sentenza del primo giudice.
Devesi quindi, pronunziando sul proposto ricorso, rilevare il giudicato
formatosi e pertanto da un canto dichiarare la giurisdizione della Corte
dei Conti sulle domande afferenti i benefici posti dalla richiamata legge
del 2004, e dall’altro canto cassare la erronea declinatoria.
La descritta vicenda processuale consiglia di disporre la
compensazione delle spese del giudizio innanzi a questa Corte.
P.Q.M.
Pronunziando sul ricorso, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti
sulle proposte domande di invocazione dei benefici ex lege 206 del 2004;
cassa la sentenza impugnata; compensa le spese del giudizio.
Così dec o nella c.d.c. dell’8 Ottobre 2013.
Il Con .est.
i),presi,d1

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0.01. …….. 2-5– 1 -2013
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ricorso ex art. 360 n. 1 c.p.c., sempre tenuta a pronunziare regolando la

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