Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24150 del 17/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 17/11/2011), n.24150
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31508/2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo Studio
TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato CORNA
Anna
Maria, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
D.L.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 860/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 04/12/2006 R.G.N. 506/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
10/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega CORNA ANNA MARIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con D.L.L. con decorrenza 1 marzo 2000;
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da memoria; la lavoratrice è rimasta intimata;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
il ricorso per cassazione è stato notificato a D.L.L., rimasta contumace nel giudizio di appello, presso il suo domicilio, a mezzo del servizio postale; non è stata peraltro depositata la cartolina relativa all’avviso di ricevimento, come accertato dal collegio attraverso l’esame del fascicolo processuale; inoltre nessuna richiesta sul punto è stata formulata dal difensore della parte ricorrente, presente in udienza;
sulle conseguenze del suddetto mancato deposito deve applicarsi il principio affermato da queste Sezioni Unite (Cass. S.U. 14 gennaio 2008 n. 627, recentemente ribadito da Cass. 4 giugno 2010 n. 13639), secondo cui, premesso che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, determina l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.;
il ricorso de quo deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile;
nulla deve essere statuito in ordine alle spese del giudizio di cassazione, atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte di D.L., rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011