Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2415 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 26/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6793/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 131,

presso lo studio dell’avvocato RENATO ARCHIDIACONO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MAURIZIO MANSUTTI, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO SEZ.

DIST. di LATINA, depositata il 21/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS Mariella, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di verifica fiscale generale operata dall’Ufficio di Latina, l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di G.E., esercente l’attività di commercio al dettaglio di orologi, articoli di argenteria e oggetti preziosi, avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno di imposta 1998, dal quale erano emersi maggiori ricavi per Lire 47.379.000, mentre altri residui recuperi erano effettuati in relazione a costi indebitamente dedotti per un totale di Lire 3.492.000.

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Latina, che accoglieva parzialmente il ricorso ritenendo fondati solo i recuperi dei costi indebitamente dedotti.

Avverso tale pronuncia interponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi alla C.T.R. del Lazio, sezione distaccata di Latina, che, con sentenza del 21.1.2010, confermava la decisione impugnata.

Rilevava testualmente il giudice di appello: “non risulta che la percentuale di ricarico sia stata determinata correttamente (media aritmetica ponderata), ma che la stessa sembrerebbe essere il frutto della media riscontrata negli articoli dettagliatamente riportati, pertanto la percentuale così ottenuta non è di per sè idonea a costituire nel caso de quo presunzioni gravi, precise e concordanti tali da giustificare i maggiori ricavi dichiarati”.

Contro la suddetta decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

2. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati.

L’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che la percentuale di ricarico (37%) nella specie applicata non sarebbe stata quella ponderata, ma quella aritmetica semplice, priva pertanto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per contro, come risultava dal P.V.C., i verificatori avevano utilizzato la media aritmetica semplice per determinare la percentuale di ricarico per la sola commercializzazione degli orologi, che rappresentava un terzo del complessivo giro di affari dell’attività.

La ricorrente ha dedotto in maniera adeguata in punto di autosufficienza, con specifico riferimento alle tabelle A e B allegate al P.V.C. posto a fondamento dell’avviso di accertamento, la circostanza che il criterio della media aritmetica semplice non era stato applicato in via generalizzata per tutta la merce, ma solo in relazione alla commercializzazione degli orologi, e non, quindi, degli articoli di argenteria e degli oggetti preziosi.

La C.T.R. ha omesso di valutare la suddetta circostanza, decisiva per il giudizio, limitandosi ad affermare – con motivazione insufficiente e contraddittoria, frutto di una inadeguata ponderazione del materiale istruttorio esistente in atti – che nella specie “non risulta che la percentuale di ricarico sia stata determinata correttamente (media aritmetica ponderata), ma che la stessa sembrerebbe essere il frutto della media riscontrata negli articoli dettagliatamente riportati”.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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