Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2415 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25895-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIBIA 120,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO BELLIENI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 390/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 06/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.M. acquistava un immobile nel comune di Anzio, con atto di compravendita registrato il 23.3.2005, nel quale chiedeva l’applicazione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa impegnandosi a trasferire la propria residenza in tale Comune entro 18 mesi (così come previsto dalla legge per poter usufruire del suddetto beneficio).

Il 18 ottobre 2008 l’Agenzia delle entrate gli notificava un avviso di liquidazione d’imposta con sanzioni con il quale, riscontrato il superamento di tale termine, provvedeva al recupero della differenza tra quanto pagato con l’aliquota agevolata e quanto invece dovuto sulla base dell’aliquota ordinaria, oltre ad interessi e sanzioni.

Il contribuente impugnava l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma eccependo che il termine di 18 mesi non poteva considerarsi perentorio.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma con sentenza n. 188/41/2011, rigettava il ricorso del contribuente.

Il contribuente proponeva appello avverso detta decisione riproponendo sostanzialmente le medesime doglianze.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza 390/09/13, accoglieva l’appello, ritenendo che il termine di 18 mesi non fosse perentorio e che l’ufficio fosse incorso nella decadenza dal termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente Agenzia delle entrate assume violazione e falsa applicazione del D.L. n. 12 del 1985, art. 2, della nota II bis della tariffa parte 1, art. 1, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, ed all’art.2697 c.c..

Lamenta in particolare che la CTR aveva escluso la decadenza dall’agevolazione nonostante il contribuente avesse trasferito la residenza ben 6 anni dopo l’acquisto senza provare l’esistenza di un impedimento oggettivo, imprevedibile ed inevitabile.

1.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Il ricorso, infatti, cerca di dimostrare che il contribuente era decaduto dal beneficio dell’agevolazione dell’acquisto per la prima casa in quanto aveva trasferito la residenza ben oltre il termine di 18 mesi. In tal modo, però, il ricorso non tiene in considerazione che l’impugnata sentenza si fonda essenzialmente sull’affermazione che l’Agenzia delle Entrate non aveva rispettato il termine triennale dì decadenza entro il quale l’ufficio avrebbe dovuto esercitare il suo potere di accertamento circa la sussistenza dei requisiti richiesti per fruire del trattamento tributario agevolato previsti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76.

L’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi ciascuna delle quali in grado di fondare, di per sè sola, la decisione assunta rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa In altre parole, l’accoglimento dell’impugnazione non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (v, tra le tante, Cass. 389/2007, 20118/2006, 2811/2006, 23090/2005, 20450/2005, 18090/2005, 18240/2004).

Il ricorso deve essere, conseguentemente, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro2300,00 oltre accessori e rimborso spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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