Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2415 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/02/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 02/02/2010), n.2415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO ALESSANDRO, PATTERI

ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUATTRO

FONTANE 149, presso lo studio dell’avvocato MARRAZZO DOMENICO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3 0/2 006 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

19/01/06, depositata il 27/02/2006;

e’presente il P.G. in persona del Dott. FUZIO Riccardo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

La Corte d’appello di Perugia, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto il diritto di P.E. di vedersi computato dall’Inps l’aumento di anzianita’ riconosciuto ai fini dell’accesso anticipato alla pensione, nel quadro del c.d.

prepensionamento degli autoferrotranvieri disciplinato dal D.L. n. 501 del 1995, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. n. 11 del 1996, anche ai fini della misura della pensione.

L’Inps ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo, con cui deduce la violazione del citato art. 4, sostenendo che a norma dello stesso la maggiore anzianita’ deve essere attribuita esclusivamente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione.

L’intimato resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.

Questa Corte si e’ ripetutamente pronunciata nel senso che nel pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto (autoferrotranvieri), disciplinato dal D.L. n. 501 del 1995, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, l’aumento figurativo o convenzionale dell’anzianita’ contributiva rileva non solo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di anzianita’, ma anche ai fini della misura della stessa (Cass. 17822/03, 17823/05, 5146/04, 6227/04, 8787/04, 16935/05 e numerose altre successive).

Il ricorso non introduce argomenti sostanzialmente nuovi rispetto all’esame della questione interpretativa compiuta nelle precedenti occasioni da questa Corte. Il ricorso e’ quindi suscettibile di essere rigettato in quanto manifestamente infondato.

Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza. Ne stata chiesta la distrazione.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna l’Inps a rimborsare alle controparte le spese del giudizio in Euro 30,00 oltre Euro millecinquecento/00 per onorari, oltre spese generali forfetariamente determinate, IVA e CPA, distratte all’avv. Domenico Marrazzo.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA