Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24149 del 27/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 27/09/2019, (ud. 26/03/2019, dep. 27/09/2019), n.24149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6624/2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

19, presso lo studio dell’Avvocato ORNELLA RUSSO, rappresentato e

difeso dall’Avvocato SALVATORE BIANCA giusta delega in atti.

– ricorrente –

contro

ENEL PRODUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6,

presso lo studio dell’Avvocato RENATO SILVESTRI, che la rappresenta

e difende in virtù di procura in atti.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 240/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/03/2014 R.G.N. 703/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che, con la sentenza n. 240 del 2014, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia n. 722 del 2007 del Tribunale di Siracusa – in relazione al ricorso proposto da B.G. nei confronti di ENEL Produzione spa di cui era stato dipendente dall’1.3.1968 al 31.5.2003 (data delle dimissioni) – con cui: era stata dichiarata la nullità della domanda di rivalutazione delle retribuzioni e del TFR spettanti in conseguenza del blocco della contingenza; era stata rigettata la domanda di condanna al pagamento delle mensilità previste dall’art. 43 del CCNL del 1989; era stato accertato che, alla data della cessazione del rapporto, il B. non possedeva i requisiti per accedere alla pensione di anzianità; era stata rigettata la domanda di compenso incentivante nella misura di Lire 200.000.000; era stata accolta la domanda limitatamente all’indennità sostitutiva per ferie non godute nell’anno 2003;

che avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione B.G. articolato su quattro motivi, illustrati con memoria;

che la ENEL Produzione spa ha resistito con controricorso;

che il PG non ha formulato richieste scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura: 1) l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte territoriale, nel respingere la domanda di corresponsione di un esodo incentivante di Lire 200.000.000 concordato con l’azienda, da un lato, attribuito massimo rilievo al fatto che il B. non avesse presentato la relativa domanda e, dall’altro, trascurato di ricavare elementi idonei ad evidenziare la reale volontà delle parti, specie con riferimento all’iniziativa ammessa dall’ENEL, circa la trattativa individuale in atto dopo il riconoscimento dei benefici sull’amianto di lavoratori interessati tra cui il Bi. stesso; 2) la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione agli artt. 1176 e 1337 c.c., per avere la Corte di merito trascurato di valutare la preordinazione dell’ENEL al fatto impeditivo all’avveramento della condizione, unitamente ad altrettanto attività dolosa, cosciente e volontaria, in sede di trattative precontrattuali, per impedire che la lavoratore spettasse il giusti premio, in violazione del principio generale di buona fede che deve permeare il rapporto; 3) la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione all’art. 345 c.p.c., per avere i giudici di seconde cure erroneamente ritenuto “domanda nuova” la richiesta di cui al motivo di appello relativo alla richiesta delle quattro mensilità di cui all’art. 43 punto 9 del CCNL del 1989, perchè si trattava, in sostanza, unicamente di una medesima istanza già avanzata e risultante dagli atti di causa; 4) l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per l’inesistenza, incongruità e illogicità della motivazione della sentenza impugnata, per mancata o insufficiente o erronea valutazione di risultanze processuali e per la mancata attivazione, da parte dei giudici di merito, dei poteri istruttori di ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c.;

che il primo motivo è inammissibile: il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile in causa ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti (nel caso in esame oggetto della censura) che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito (cfr. Cass. 7.4.2014 n. 8053; Cass. 29.10.2018 n. 27415);

che il secondo motivo non è fondato: le doglianze, ancorchè svolte sotto il profilo della violazione degli artt. 1176 e 1337 c.c., si sostanziano in una richiesta di riesame dei fatti (nello specifico la valutazione sulla condotta dell’ENEL spa nella fase delle trattative precontrattuali) operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudice di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (cfr. Cass. n. 8578 del 2017); invero, difettano le specifiche argomentazioni dirette a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella gravata sentenza, devono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 635 del 2015);

che il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente si duole della qualificazione di “domanda nuova” operata dai giudici di seconde cure circa la richiesta delle “quattro mensilità” di cui all’art. 43 punto 9 del CCNL del 1989, senza però indicare e riportare nè gli atti processuali, in cui la pretesa era stata formulata o avrebbe potuto desumersi, nè le allegazioni svolte necessarie per individuare l’asserito errore dei giudici di seconde cure (cfr. Cass. n. 2140 del 2006; Cass. n. 20405 del 2006);

che il quarto motivo, infine, presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.

E’ inammissibile perchè l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico (come nel caso di specie rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato contro di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. 22.9.2014 n. 19881). La doglianza, quindi, non rispetta il dettato di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, novellato n. 5, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, già esaminate dalla Corte di merito che ha escluso ogni pretesa sul compenso per l’esodo anticipato non avendo il B. presentato la relativa istanza: da qui l’irrilevanza dei capitoli di prova non ammessi.

E’ infondato, invece, in ordine al denunciato mancato uso dei poteri istruttori da parte dei giudici di merito ex artt. 421 e 437 c.p.c., perchè non è stato riportato di avere, nel giudizio di primo e secondo grado, espressamente e specificamente richiesto il relativo intervento, posto che, onde non sovrapporre la volontà del giudicante a quella delle parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato della terzietà, è necessario che l’esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una integrazione probatoria qualificata (cfr. Cass. 16.5.2002 n. 7119);

che alla stregua di quanto esposto il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;

che al rigetto segue la condanna del ricorrente, secondo il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2019

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