Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24149 del 25/10/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 24149 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

Data pubblicazione: 25/10/2013

SENTENZA

sul ricorso 2172-2013 proposto da:
P.D.P.

SERVICE DI MASI DANIELA & C.

S.A.S.

IN

LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DE
CRISTOFARO 46, presso lo studio dell’avvocato CORROPPOLI
MICHELE, rappresentata e difesa dall’avvocato CASINI
GIUSEPPE, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente contro

PROCURATORE

GENERALE

RAPPRESENTANTE

IL

PUBBLICO

MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

avverso la sentenza n. 733/2012 della CORTE DEI CONTI III Sezione giurisdizionale centrale d’appello – ROMA,
depositata il 15/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
SEGRETO;
udito l’Avvocato Giuseppe CASINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

– controricorrente

Svolgimento del processo
La sezione regionale per il Lazio della Corte dei Conti
condannava la P.D.P. Service di Masi Daniela e c. s.a.s. al
pagamento della complessiva somma di g. 54.4 64,06 per danno
erariale causato alla regione Lazio nonché al Ministero per lo
Sviluppo economico ed alla B.I.C. Lazio s.p.a., per aver
distratto fondi pubblici di origine comunitaria, ricevuti ai

l’imprenditoria femminile), destinati ad un investimento da
realizzarsi in Ceccano dalla P.D.P. Service. Secondo la
sentenza impugnata la convenuta aveva distratto i beni
acquistati dall’uso esclusivo della società beneficiaria in
favore del dr. Antonio Palermo, medico e marito della Masi e
della s.a.s. Cepar (intestata sempre alla Masi). La Sezione
giurisdizionale Centrale d’appello della Corte dei Conti, adita
dalla convenuta, con sentenza depositata il 15.11.2012
rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione P.D.P.
Service.
Resiste con controricorso il Procuratore Generale presso la
Corte dei Conti.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta , ai
sensi dell’art. 360 n. l, c.p.c., il difetto di giurisdizione
della Corte dei Conti ex art. 38 c.p.c..
Assume la ricorrente che la BIC Lazio s.p.a.

agenzia

regionale delegata della regione Lazio per il recupero delle
somme erogate dalla Regione in fattispecie del tipo in esame,
ha già agito davanti al tribunale ordinario per sentire
condannare essa ricorrente al risarcimento delle somme erogate
in suo favore; che la sentenza del tribunale è stata da essa
ricorrente impugnata davanti alla corte di appello di Roma e
che la causa è tuttora pendente; che quindi, poiché nella
fattispecie vi è identità di parti, di petitum e di causa
petendi tra la causa pendente davanti al giudice ordinario e

sensi della legge n. 215(1992 (azioni positive per

quella pendente davanti al giudice contabile, quest’ultimo per il principio del ne bis in idem

è privo di giurisdizione.

2. Il motivo è inammissibile.
Va rilevato che questa Corte, ricollegandosi anche al
consolidato orientamento della Corte Costituzionale, ha
costantemente affermato che giurisdizione penale e civile da un
lato e giurisdizione contabile dall’altro sono reciprocamente

investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale
interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone
esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di
responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a
questione di giurisdizione (ex multis: Cass., sez. un., nn.
7385/2013; 11/2012; 25495/2009, 28048/2008, 6581/2006,
20343/2005, 22277/2004).
3.1.Non vi sono ragioni per discostarsi da detto orientamento,
stante la diversità degli interessi sottesi ai due diversi
giudizi.
Né è ipotizzabile alcuna pregiudizialità del giudizio civile,
in cui sia stata previamente esercitata l’azione risarcitoria.
L’unico effetto deducibile in questa ipotesi consiste
nell’esaurimento dell’interesse ad agire per il p.m. contabile,
nei casi in cui consti che l’azione privata sia stata utilmente
e definitivamente esercitata da parte del soggetto pubblico
leso, con integrale risarcimento del danno disposto con
sentenza passata in giudicato.
3.2.Sennonché il difetto d’interesse ad agire per mancanza di
lesione “in atto” costituisce una questione relativa ai
presupposti dell’azione , la cui decisione rientra nei limiti
interni della giurisdizione del giudice contabile, con la
conseguenza che il ricorso per cassazione che prospetti tale
vizio, sotto il profilo del difetto di giurisdizione è
inammissibile, non investendo una questione di superamento dei
limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti.

indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ex art.
360 n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 61,61,63,64, c.p.c.
nonché dell’art. 26 r.d. n. 1038/1933;
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta , ex art.
360 n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 61
c.p.c.
4.3 Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta , ex

fatto decisivo, oggetto di discussione.
Con il quinto, sesto e settimo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta , ex art. 360 n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto
decisivo.
Con l’ottavo motivo di ricorso la ricorrente lamenta , ex art.
360 n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700
c.c.
5. Tutti i suddetti motivi sono inammissibili.
In materia di responsabilità amministrativa, il sindacato delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della
Corte dei conti in sede giurisdizionale è circoscritto al

controllo del limiti

eJtrii dulla giurisdizione di

detto

Giudic in r=r_:.r^tn, all’accertamento di vizi ch ottengano

all’essenza della

funzione giurisdizionale e non al modo del

suo esercizio.
Ne consegue

che

rientrano nei

limiti

interni della

giurisdizione, estranei al sindacato consentito, eventuali
errori in iudicando o in procedendo (Sez. U, n. 14890 del
21/06/2010 ; Cass. 29348 del 16/12/2008), quali sono quelli
prospettati nei suddetti motivi, proposti tutti con riferimento
ai vizi o di violazione e falsa applicazione di norme di legge
o di vizio motivazionale.
Il ricorso va – quindi – dichiarato inammissibile.
6.- La qualità di parte solo in senso formale del Procuratore
regionale presso sezione giurisdizionale della Corte dei conti
esclude che sussistano i presupposti per provvedere sulle
spese.

art. 360 n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale della sentenza su

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, lì 8 ottobre 2013.

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