Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24149 del 17/11/2011
Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 17/11/2011), n.24149
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31213/2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio
TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato CORNA
Anna
Maria, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
M.A., R.A., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO Sergio
Natale Edoardo, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 875/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 04/12/2006 R.G.N. 167/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/11/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l’Avvocato ZUCCHINALI PAOLO per delega CORNA ANNA MARIA;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
la Corte d’appello di Milano, in riforma delle sentenze di prime cure, ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con M.A., con decorrenza 1 aprile 2004, e con R.A., con decorrenza 5 maggio 2004;
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; i lavoratori hanno resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
in corso di causa sono stati depositati distinti verbali di conciliazione in sede sindacale concernenti i lavoratori sopra indicati;
dai suddetti verbali di conciliazione, debitamente sottoscritti dai lavoratori interessati, oltre che dal rappresentante di Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;
ad avviso del Collegio i verbali di conciliazione de quibus si palesano idonei a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo da parte della società ricorrente; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti di entrambi i lavoratori, atteso che l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato il suddetto interesse (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011