Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24149 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8941-2017 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso

lo studio dell’avvocato ARTURO SALERNI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO CAMINITI;

– ricorrente –

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, PROCURA GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 398/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,

depositata il 31/12/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere dott. FELICE MANNA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

PRATIS Pierfelice, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in

camera di consiglio, respinga l’istanza di sospensiva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

visto il ricorso presentato dall’avv. B.L. avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 398/16 e l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di detta sentenza;

viste le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale e la memoria depositata dal ricorrente;

ritenuto che l’istanza d’inibitoria non sia assistita da un idoneo fumus di fondatezza, considerato che appare dubbia, data la clausola di compatibilità contenuta nella L. n. 247 del 2012, la residua applicabilità del sistema di elezione suppletiva previsto dal D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15 fino all’emanazione dei regolamenti previsti dalla predetta legge;

che, infatti, il rimando alle norme precedenti non abrogate è previsto dalla L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 1, “se necessario e in quanto compatibili”; compatibilità che appare esclusa dall’art. 28, secondo comma, della stessa legge, applicabile ratione temporis, nella parte in cui prevede(va) in ossequio all’art. 51 Cost., il riparto dei consiglieri da eleggere in base al criterio d’equilibrio tra i generi;

che anche il secondo motivo di ricorso non appare dotato di fondamento, essendo rimasta sostanzialmente immutata l’incolpazione;

che pertanto l’istanza d’inibitoria va respinta.

PQM

 

La Corte rigetta l’istanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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