Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24149 del 13/10/2017
Cassazione civile, sez. un., 13/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.13/10/2017), n. 24149
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8941-2017 proposto da:
B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso
lo studio dell’avvocato ARTURO SALERNI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ANTONIO CAMINITI;
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 398/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE,
depositata il 31/12/2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/09/2017 dal Consigliere dott. FELICE MANNA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
PRATIS Pierfelice, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in
camera di consiglio, respinga l’istanza di sospensiva.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
visto il ricorso presentato dall’avv. B.L. avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 398/16 e l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva di detta sentenza;
viste le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale e la memoria depositata dal ricorrente;
ritenuto che l’istanza d’inibitoria non sia assistita da un idoneo fumus di fondatezza, considerato che appare dubbia, data la clausola di compatibilità contenuta nella L. n. 247 del 2012, la residua applicabilità del sistema di elezione suppletiva previsto dal D.Lgs.Lgt. n. 382 del 1944, art. 15 fino all’emanazione dei regolamenti previsti dalla predetta legge;
che, infatti, il rimando alle norme precedenti non abrogate è previsto dalla L. n. 247 del 2012, art. 65, comma 1, “se necessario e in quanto compatibili”; compatibilità che appare esclusa dall’art. 28, secondo comma, della stessa legge, applicabile ratione temporis, nella parte in cui prevede(va) in ossequio all’art. 51 Cost., il riparto dei consiglieri da eleggere in base al criterio d’equilibrio tra i generi;
che anche il secondo motivo di ricorso non appare dotato di fondamento, essendo rimasta sostanzialmente immutata l’incolpazione;
che pertanto l’istanza d’inibitoria va respinta.
PQM
La Corte rigetta l’istanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017