Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24149 del 08/09/2021

Cassazione civile sez. trib., 08/09/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 08/09/2021), n.24149

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2141/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

SAMET S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentato e difeso dall’Avv. Leonardo Vernillo, con domiciliato

presso la Cancelleria della Corte;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 740/40/2011 depositata il 21 novembre

2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 settembre

2020 dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina veniva accolto l’appello proposto dalla società Samet S.p.a., esercente attività di fabbricazione macchine e di altro materiale meccanico, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 27/08/2009 che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente, avente ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRPEG e IRAP per l’anno di imposta 2004.

In particolare, le riprese traevano origine dalla contestazione, come relativa a operazione inesistente, di una fattura per la realizzazione di una recinzione industriale emessa dalla SIEEP S.r.l., poi risultata una mera cartiera, e contabilizzata dalla contribuente ai fini dei costi di esercizio e dell’ammortamento per la rispettiva quota di esercizio. La CTR non condivideva la decisione di primo grado, ritenendo dimostrata e non fittizia l’esecuzione dell’operazione contestata in considerazione dell’effettiva realizzazione del manufatto.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate per un motivo cui replica la contribuente depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’Agenzia censura l’insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio avendo la CTR apoditticamente ritenuto provata l’effettività dell’operazione commerciale di cui alla fattura contestata, esclusivamente sulla base della documentazione fotografica offerta dalla SAMET S.p.a. nel giudizio di primo grado e che invece la CTP aveva argomentatamente ritenuto del tutto insufficiente.

– Il motivo è fondato. Va premesso che sul paradigma del vizio di motivazione non incide ratione temporis il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il quale ha riformato il testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma il nuovo testo si applica nei confronti di ogni sentenza pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e, dunque, dall’11 settembre 2012, mentre la sentenza impugnata è stata depositata il 21 novembre 2011. Tanto premesso, nel caso di specie, attraverso un accertamento succinto la CTR stessa dà in sentenza per acquista la natura di cartiera del soggetto emittente la fattura e, nondimeno, ritiene dimostrata l’effettiva esecuzione dell’operazione oggetto di ripresa nel periodo di imposta in contestazione sulla base solo della documentazione fotografica, senza confrontarsi non solo con la sua riconducibilità all’esecuzione delle prestazioni nell’anno di imposta, ma anche con gli altri elementi che compongono il quadro probatorio, sintetizzati per autosufficienza in ricorso.

L’Agenzia deduce al proposito, a pag. 12 del ricorso, fatti potenzialmente decisivi con cui la CTR non si è confrontata, tra cui il mancato acquisto da parte della SIEEP Srl del ferro e del cemento necessari per realizzare il manufatto, la dichiarazione proveniente dall’amministratore di fatto della stessa società secondo la quale non avrebbe mai eseguito i lavori, l’inesistenza di contratti tra la società e la contribuente, la mancata indicazione del responsabile dell’esecuzione e anche il pagamento solo parziale della prestazione.

Con riferimento a tali elementi non considerati dalla CTR, la motivazione non pare sufficiente e di essi terrà conto il giudice d’appello in sede di rinvio nel riesame della questione. La sentenza impugnata deve essere in conclusione cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo, e per la liquidazione delle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2021

 

 

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