Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24148 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 28/11/2016), n.24148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

E.I., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cessazione, rappresentato e difeso, per

mandato a margine del ricorso, dall’avv. Michele Picerno che

dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo

alla p.e.c. michele.picerno.ordineavvocatimonza.mi.it e al fax n.

02/26224355:

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno, Prefettura di Milano, Questura di Milano:

– intimati –

avverso la ordinanza del Giudice di pace di Milano, del 15 giugno

2015, n. R.G. 1223/2015;

Rilevato che in data 10 giugno 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis che qui si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Sig. E.I. il 18 febbraio 2015 proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Milano il 22 gennaio 2015. Il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione, in ordine al rischio di fuga, e la violazione del diritto di difesa per difetto di traduzione con violazione del T.U. Immigrazione e della Direttiva n. 115 del 2008, art. 7 CE. Infine, eccepiva l’assenza di sottoscrizione da parte del Prefetto e l’incompetenza del Vice Prefetto aggiunto.

2. Il Giudice di Pace di Milano ha respinto il ricorso ritenendo provata l’assenza di un titolo valido di soggiorno, e la mancata presentazione della dichiarazione di presenza in Italia di cui alla L. n. 68 del 2007, art. 1, comma 2, nel termine di otto giorni dalla data di ingresso nel territorio italiano.

3. il Signor I.E. propone ricorso per Cassazione sulla base dei seguenti motivi: a) travisamento dei fatti e violazione e falsa applicazione di legge; b)nullità della sentenza per errata motivazione sull’omessa traduzione dei provvedimenti impugnati; c) nullità della sentenza per errata motivazione dell’omessa sottoscrizione decreto di espulsione da parte del Prefetto di Milano ed incompetenza del Vice Prefetto Aggiunto; d) nullità della sentenza per errata motivazione dell’omessa sottoscrizione del decreto di esecuzione da parte del questore ed incompetenza del commissario capo della polizia.

Ritenuto che:

4. Quanto al primo motivo di ricorso, Il Giudice di merito non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente, al momento dell’espulsione, soggiornava regolarmente sul territorio nazionale essendo in possesso di un visto di ingresso e di un regolare passaporto. Inoltre, il provvedimento espulsivo è stato motivato per relationem ad un provvedimento di divieto di ingresso nei Paesi Schengen emesso dall’Olanda senza una specifica indicazione della condizione fattuale e giuridica che aveva giustificato l’esercizio della potestà espulsiva.

5. Il secondo motivo appare fondato alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, in base al quale la mancata traduzione del decreto espulsivo lede il diritto di difesa e, inoltre, dall’illegittimità della comunicazione del provvedimento consegue logicamente anche quella dell’atto medesimo.

6. Il terzo motivo di censura è anch’esso fondato. Il decreto notificato non contiene la sottoscrizione del Prefetto competente. Il potere corrispondente a questa funzione spetta solo al Vice Prefetto vicario, l’organo incaricato, quale supplente, di esercitare le competenze spettanti al Prefetto impossibilitato. Tali compiti non sono, però, esercitabili da un terzo, come nel caso in esame essendo necessaria la menzione della delega conferita al firmatario dell’atto amministrativo. Ne consegue che il provvedimento impugnato è: “sotto questo profilo affetto da eccesso di potere e di incompetenza dell’organo che lo ha emanato.

5. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con decisione nel merito di annullamento del decreto di espulsione e condanna della Prefettura al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto del Giudice di pace e decidendo nel merito annulla il decreto di espulsione. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.200, e del giudizio di cassazione liquidata in complessivi 2.100 Euro, di cui 100 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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