Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24148 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24148

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29532/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, rappresentata e difesa

dall’Avvocato GRANOZZI GAETANO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.D.;

– intimato –

e sul ricorso 412/2008 proposto da:

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato COSTANZO ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GARILLI ALESSANDRO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 943/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/07/2007 R.G.N. 1535/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega GRANOZZI GAETANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità dell’ultimo

motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso

incidentale. Rigetto del ricorso per i rimanenti motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 3044 dei 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo rigettava la domanda proposta da P.D. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 9-3-2000/31-5-2000, per “esigenze eccezionali…” ex acc. az. 25-9-1997, con le pronunce consequenziali.

In particolare il primo giudice accoglieva l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso tacito avanzata dalla società.

Avverso la detta sentenza il P. proponeva appello chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame proponendo appello incidentale, chiedendo il rigetto della domanda introduttiva per la infondatezza della stessa.

La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza depositata il 17-7-2007, in riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto de quo e, per l’effetto, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con diritto del P. ad essere riammesso in servizio. Condannava altresì la società a corrispondere le retribuzioni maturate dal 18-3-2003 sino alla effettiva riammissione in servizio, oltre accessori di legge e compensava le spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con otto motivi.

Il P. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato con un unico motivo.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Ciò posto, riuniti preliminarmente i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c., in primo luogo va respinta l’eccezione avanzata dal controricorrente, riguardante l’asserito giudicato circa la “genericità della previsione collettiva” richiamata nel contratto individuale.

La sentenza impugnata, infatti, in sostanza, ha ritenuto fondato il secondo motivo d’appello – che riguardava sia “i limiti temporali alla possibilità dell’azienda di avvalersi del tipo contrattuale in questione”, sia (“aggiunge l’appellante… “) la asserita genericità della previsione collettiva – basando l’intera motivazione esclusivamente sui detti limiti temporali e tralasciando ogni ulteriore considerazione (come del resto riconosce lo stesso P. a pag. 11 del controricorso).

E’ indubbio, quindi, che in alcun modo può ritenersi che la pur dedotta genericità della previsione collettiva sia stata oggetto di ratio decidendi da parte della Corte di merito. Tanto meno, quindi, può parlarsi di relativo giudicato.

Passando così all’esame del ricorso principale, con i primi due motivi la società censura sotto vari profili la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che nella fattispecie il rapporto si fosse risolto per mutuo consenso tacito.

In particolare la ricorrente deduce: la rilevanza della breve durata dell’unico rapporto e della inerzia del lavoratore protrattasi per circa tre anni; la sussistenza, in presenza di tali circostanze, di una presunzione di risoluzione del rapporto, con conseguente onere della prova contraria a carico del lavoratore; la inidoneità a giustificare l’inerzia della circolare aziendale richiamata dalla Corte di merito, pur in mancanza di prova sia della conoscenza del contenuto del documento sia del tempo della sua conoscenza; comunque il vizio di motivazione sul punto nell’impugnata sentenza.

I motivi sono infondati.

Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11/12/2001 n. 15621, nonchè da ultimo Cass. 11-3-2011 n. 5887).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevandosi, inoltre che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070 e fra le altre da ultimo Cass. 1-2-2010 n. 2279).

Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, dopo aver evidenziato la necessità di comportamenti significativi, che esprimano una “chiara e certa comune volontà delle parti di volere porre fine ad ogni rapporto lavorativo”, con onere della prova a carico del datore di lavoro che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso tacito, ha affermato che “nella specie da un lato nessuna prova è stata fornita al riguardo da Poste Italiane s.p.a.;

dall’altro l’inerzia del lavoratore dopo la cessazione dell’attività lavorativa è da attribuire, alla luce del successivo ricorso dalla medesima proposto all’autorità giudiziaria, ad una fiduciosa aspettativa di essere integrato a tempo pieno nell’organico dell’azienda o, quanto meno, di essere nuovamente destinatario di un altro contratto a termine, evenienza quest’ultima cui la società appellata ha fatto ricorso in varie occasioni”.

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito in aderenza al principio sopra richiamato, risulta altresì congruamente motivato e resiste alle censure della società ricorrente.

Peraltro l’argomento ulteriore riguardante la circolare del 1999 è stato svolto dalla Corte di merito chiaramente ad abundantiam (“non va poi trascurato l’ulteriore elemento…”) di guisa che le censure contro di esso rivolte dalla società risultano inammissibili (v.

Cass, 23-11-2005 n. 24591, Cass. 22-11-2010 n. 23635).

Con i motivi dal terzo al sesto la ricorrente principale censura sotto vari profili la affermazione della illegittimità del termine apposto al contratto de quo, deducendo in primo luogo la “novità” della questione riguardante il limite temporale di efficacia dell’accordo 25-9-97 e ribadendo, poi, la natura meramente ricognitiva degli accordi attuativi successivi.

Sulla pretesa novità, legittimamente la Corte di merito ha affermato che “costituiva onere di Poste” dimostrare di aver stipulato un valido contratto a termine, validità che nella specie, risultava “ancorata, dalla stessa società, alla perdurante efficacia dell’accordo del 25-9-1997, e dei successivi accordi sindacali” donde la necessità del relativo esame.

Per il resto le censure in esame non possono essere accolte.

In specie la decisione impugnata, nella parte in cui ha affermato la illegittimità del termine apposto al contratto de quo, in quanto stipulato oltre il termine fissato dalle parti collettive con gli accordi attuativi dell’accordo 25-9-97, deve ritenersi conforme a diritto anche se la motivazione della sentenza (che erroneamente ha ritenuto di fissare tale termine al 31-12-1998, in base all'”addendum” “relativo al part-time”) va corretta, in conformità con l’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte, con riferimento ai contratti de quibus.

Al riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che “l’attribuzione alla contrattazione collettiva, della L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato” (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063, v. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). “Ne risulta, quindi, una sorta di “delega in bianco” a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato” (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però, come nel caso di specie, un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi del contratto collettivo) la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v.

fra le altre Cass. 23-8-2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha univocamente affermato e come va anche qui ribadito, “in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1” (v., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-1-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit.).

In applicazione di tale principio, e così correggendosi in parte la motivazione dell’impugnata sentenza, va quindi confermata la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto de quo, in quanto stipulato, “per esigenze eccezionali..” ex art. 8 ccnl 1994 come integrato dall’acc. az. 25-9-97 e succ., in data successiva al 30-4-1998.

Con il settimo motivo, denunciando violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1218, 1219, 1223, 2094, 2099 c.c., la ricorrente principale lamenta che la sentenza impugnata sarebbe incorsa “nella violazione dei principi e delle norme di legge sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni”, in particolare in quanto la Corte territoriale “pur affermando che il diritto alla retribuzione può sorgere solo con la messa in mora” non avrebbe “verificato se vi fosse effettiva costituzione in mora del datore di lavoro da parte del datore di lavoro”, peraltro omettendo di “accertare se ed in che misura i ricorrenti avessero svolto ulteriori e successive attività lavorative in epoca successiva alla scadenza del termine”, in ordine alle quali la società, “al di là” delle richieste avanzate di informazioni presso l’UPLMO e di esibizione dei modelli 740 della lavoratrice, “non poteva essere in grado di produrre o provare alcunchè”.

La ricorrente formula, quindi, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto:

“Dica la Suprema Corte adita: se in applicazione del principio di sinallagmaticità che disciplina il rapporto a prestazioni corrispettive, quale il rapporto di lavoro subordinato, l’accertamento della nullità dell’apposizione del termine comporta il diritto del lavoratore alle retribuzioni per l’intervallo in cui non ha reso la prestazione e se dalle somme dovute a titolo risarcitorio ed in applicazione delle previsioni di cui all’art. 1218 c.c., e segg., e dell’art. 2043 c.c., e segg., in quanto dai primi richiamati, devono detrarsi i ricavi percepiti o percepibili facendo uso della ordinaria diligenza (rientrando detti ultimi tra le ipotesi di danno riconducibile a fatto e colpa del soggetto che si assume danneggiato) dal lavoratore (sul quale graverebbe conseguentemente l’onere di provare di aver posto in essere ogni attività utile ad eliminare o limitare il danno) che sarebbero stati incompatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa”.

Osserva il Collegio che tale quesito risulta del tutto astratto e privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, in quanto si risolve soltanto nella mera enunciazione astratta del principio invocato dalla ricorrente, senza enucleare il momento e le ragioni di conflitto rispetto ad esso del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. Cass. 4-1-2011 n. 80 e Cass. 29/4/2011 n. 9583, nonchè, in particolare sul medesimo quesito, Cass. 7-4-2011 n. 7955, Cass. 1-9-2011 n. 17975).

Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo” e “la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339, v. anche Cass. 20-6-2008 n. 16941).

Del resto è stato anche precisato che “è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v.

Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr.

Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Mancando tali elementi il quesito in esame deve ritenersi inammissibile.

Peraltro neppure può ignorarsi che nella fattispecie anche le censure risultano del tutto generiche.

In primo luogo, infatti, la ricorrente lamenta una mancanza di verifica della messa in mora da parte della Corte territoriale, trascurando del tutto che la sentenza impugnata, dopo aver richiamato la necessità di una messa a disposizione del datore di lavoro della prestazione lavorativa in termini chiari ed inequivocabili, ha espressamente affermato che nella fattispecie con la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, notificata in data 18/3/2003, a mezzo raccomandata A.R., “si invocava, fra l’altro, la immediata riassunzione in servizio e si dichiarava l’immediata disponibilità a prestare attività lavorativa”.

Per quanto concerne poi l’aliunde perceptum, del quale non vi è traccia nell’impugnata sentenza, la censura è parimenti generica e priva di autosufficienza.

Al riguardo, infatti, la ricorrente principale non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito un aliunde perceptum (in relazione al quale è pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr., Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20/6/2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099).

Nè potrebbe, infine, ritenersi ammissibile in questa sede la doglianza (ignorata nel quesito) relativa al mancato accoglimento delle richieste (peraltro meramente esplorative) di informazioni all’UPLMO e di esibizione dei modelli 740 della lavoratrice (sulla prima v. Cass. 15-2-2011 n. 3720, Cass. 27-6-2003 n. 10219, sulla seconda v. Cass. 16-11-2010 n. 23120, Cass. 29-10-2010 n. 22196, Cass. 23-2-2010 n. 4375, Cass. 2-2-2006 n. 2262, nonchè Cass. Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Con l’ottavo motivo, infine, la società lamenta contraddittorietà della motivazione, assumendo che la sentenza impugnata, pur affermando la necessità di una messa in mora, ha identificato tale atto nella richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione, che, a suo dire, “non conteneva alcuna offerta della prestazione”.

Anche tale motivo risulta del tutto generico e privo di autosufficienza in quanto, a fronte della specifica statuizione della Corte di merito, sul punto, sopra evidenziata, la società avrebbe dovuto in primo luogo riportare il contenuto della detta richiesta, che secondo il suo assunto non avrebbe integrato un atto di messa in mora.

Così risultati inammissibili il settimo e l’ottavo motivo, riguardanti le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

In proposito, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso principale va pertanto respinto con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Infine, in ragione della soccombenza la società va condannata al pagamento delle spese in favore del P..

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna la società Poste Italiane a pagare al P. le spese liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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