Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24148 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24148

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21947-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio da:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA, con ordinanza n.

1154/2016 depositata il 29/09/2016 nella causa tra:

P.V.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere dott. FELICE MANNA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale

IMMACOLATA ZENO, il quale chiede risolversi il conflitto negativo

sollevato, dichiarandosi la giurisdizione del G.A.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.V., destinatario d’un provvedimento amministrativo, emesso dal comune di Santeramo in Colle ai sensi del D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 18 e L.R. Puglia n. 54 del 1984, art. 22 che gli aveva intimato di rilasciare un alloggio di proprietà comunale occupato senza titolo ed assegnato in locazione a terzi, ha agito innanzi al Tribunale di Bari per l’accertamento del proprio diritto a divenirne assegnatario, possedendone i requisiti di legge.

Declinata la giurisdizione ordinaria in favore di quella amministrativa e riassunta la causa innanzi al TAR Puglia, quest’ultimo solleva conflitto negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a, comma 3.

Richiamati i principi di riparto in materia, che attribuiscono la giurisdizione al giudice ordinario allorchè l’occupante, nel contestare il provvedimento di rilascio, faccia valere il proprio diritto al godimento dell’alloggio, e al giudice amministrativo ove la controversia abbia ad oggetto il possesso dei requisiti per l’assegnazione dell’immobile, e dunque secondo che la controversia sia relativa alla fase successiva al provvedimento di assegnazione o a quella anteriore, il TAR a sostegno del conflitto invoca, tra gli altri, i precedenti di S.U. nn. 14956/11 e 5051/04. Deduce che gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati abusivamente, in mancanza cioè di titolo concessorio da parte della P.A. proprietaria, si pongono all’esterno della materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, e dovendosi fare riferimento al criterio di riparto del petitum sostanziale essi rientrano nella giurisdizione ordinaria.

Il Procuratore generale ha formulato le proprie conclusioni scritte nel senso della dichiarazione della giurisdizione amministrativa. Osserva che mentre nel caso di Cass. S.U. n. 14956/11, affermativa della giurisdizione ordinaria, l’occupante senza titolo aveva dedotto di essere titolare di un diritto che lo legittimava ad occupare l’alloggio, e che i dedotti vizi di legittimità dell’atto rilevavano solo per ottenere la disapplicazione del provvedimento amministrativo di rilascio, nel caso di specie la domanda denuncia l’illegittimo rifiuto della P.A. di regolarizzare l’occupazione in atto, invocando a sostegno il possesso dei requisiti per ottenerla. “Pertanto” conclude “non si verte in tema di mera opposizione ad un titolo esecutivo, ma è contestato il diniego di assegnazione dell’alloggio comunale, il cui intervento, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni unite in materia, individua il momento a partire dal quale l’operare della P.A. cessa di essere espressione di poteri pubblicistici e ricade nell’ambito di un rapporto paritetico, soggetto alle regole del diritto privato”.

Nessuna delle parti ha depositato scritture difensive.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il proposto regolamento va accolto.

Del tutto pacifico e consolidato l’orientamento di queste Sezioni unite in materia, secondo cui appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la legittimità del rifiuto opposto dalla P.A. all’istanza di assegnazione, a titolo di regolarizzazione, di un alloggio già occupato dal richiedente, in quanto relativa alla fase iniziale del procedimento riconducibile all’esercizio di pubblici poteri, e non già a quella successiva ricadente nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato, senza che rilevi la connessa richiesta di revoca del decreto di rilascio del medesimo immobile, emesso dalla P.A. in quanto detenuto senza titolo, che si configura come strettamente consequenziale a quella sul diniego di assegnazione dell’alloggio (S.U. nn. 20589/13 e 9694/13).

Ciò in quanto anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 133 (codice del processo amministrativo), il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario trova il suo criterio distintivo nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell’alloggio, che segna il momento a partire dal quale l’operare della P.A. non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri e ricade, invece, nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato (S.U. n. 3623/12, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia avente per oggetto il diniego di assegnazione dell’alloggio anche quando vi sia un’ulteriore domanda di annullamento di un successivo decreto di rilascio di detto immobile, posto che la delibazione su quest’ultima pretesa illegittimità è strettamente consequenziale a quella sul menzionato diniego di assegnazione).

Simmetricamente, la controversia introdotta da chi si opponga ad un provvedimento dell’Amministrazione comunale di rilascio di immobili ad uso abitativo occupati senza titolo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, essendo contestato il diritto di agire esecutivamente e configurandosi l’ordine di rilascio come un atto imposto dalla legge (L.R. Campania 2 luglio 1997, n. 18, art. 30) e non come esercizio di un potere discrezionale dell’Amministrazione, la cui concreta applicazione richieda, di volta in volta, una valutazione del pubblico interesse; tale principio va affermato anche qualora sia dedotta l’illegittimità di provvedimenti amministrativi (diffida a rilasciare l’alloggio e successivo ordine di sgombero), dei quali è eventualmente possibile la disapplicazione da parte del giudice, chiamato a statuire sull’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per dare corso forzato al rilascio del bene (S.U. n. 14956/11).

1.1. – Nella specie, P.V. si è opposto ad un provvedimento di rilascio emesso non già nell’ambito di una controversia sul diritto di lui all’assegnazione dell’alloggio ed espressivo del diniego dell’amministrazione, ma in esecuzione di un decreto sindacale col quale l’immobile, di proprietà comunale, è stato assegnato in locazione semplice a terzi ( L.V.) “in quanto utilmente collocato nell’apposita graduatoria, in atto efficace, riguardante l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Si tratta, pertanto, di un atto (non discrezionale, ma) dovuto a tutela dell’assegnatario ed avente espressa natura di titolo esecutivo (D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 18 e art. 11, comma 12, e L.R. n. 54 del 1984, art. 22, u.c., quest’ultimo in allora vigente e pertanto applicabile ratione temporis).

La giustificazione addotta dall’opponente, il quale ha sostenuto di possedere i requisiti per l’assegnazione di un alloggio, non è tale, dunque, da modificare l’ambito puramente privatistico entro cui la sua detenzione si contrappone al potere coattivo che la legge attribuisce all’ente proprietario. Al di fuori d’un ipotetico procedimento amministrativo di assegnazione cui l’occupante partecipi (non in quanto detentore di quel dato alloggio, ma) come titolare d’un interesse legittimo pretensivo ad essere utilmente collocato nella graduatoria di assegnazione, si radica la giurisdizione del giudice ordinario. Invece, la sola postulazione d’un tale interesse in chiave difensiva ed oppositiva per paralizzare la pretesa di rilascio, non costituisce ex se alcun rapporto di diritto pubblico con l’ente proprietario.

2. – Pertanto, in accoglimento del ricorso va cassata la sentenza declinatoria della giurisdizione emessa dal Tribunale di Bari (n. 1446/16) e dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge.

3. – Nulla per le spese, data la natura officiosa del presente procedimento.

PQM

 

La Corte accoglie il regolamento d’ufficio, cassa la sentenza n. 1446/16 del Tribunale di Bari e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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