Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24147 del 28/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 28/11/2016), n.24147
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Z.Z.Z., domiciliato in Roma, Presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Cosimo Castrignanò,
per procura speciale a margine del ricorso che dichiara di voler
ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 0832/242838
e alla castrignano.cosimo.ordavvle.legalmail.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
Questura di Brindisi;
– intimata –
avverso il decreto del Giudice di pace del 20 novembre 2015, n. R.G.
5043/2015.
Rilevato che in data 12 maggio 2016 è stata depositata relazione ex
art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. La Questura di Brindisi, con nota depositata il 17 novembre 2015, chiedeva la proroga del trattenimento presso il CIE di Restinco (BR) di Z.Z.Z., di nazionalità cinese. L’udienza del 20 novembre 2015 presso l’Ufficio del giudice di Pace di Brindisi avveniva in presenza di un interprete di origine eritrea e di lingua araba; il difensore di Z.Z.Z. rilevava l’assenza di un interprete di lingua cinese e l’impossibilità per il suo assistito, che non comprende nè la lingua italiana, nè quella araba, di prendere cognizione del procedimento. Al termine dell’udienza, il Giudice di Pace emetteva un decreto di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il CIE per ulteriori 30 giorni.
2. Z.Z.Z. ricorre per Cassazione con due motivi di impugnazione:
a) Violazione dell’art. 143 c.p.p., comma 1, in relazione all’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c ed art. 180 c.p.p.: mancata nomina interprete di lingua cinese.
b) Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4 e 5, in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3: omessa motivazione.
Ritenuto che:
3. Il ricorso appare fondato in quanto il procedimento di convalida si è svolto, in violazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, che prevede la necessaria presenza di un interprete che assista il cittadino straniero durante l’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento nel C.I.E.. Inoltre il decreto di trattenimento non presenta motivazione e contrasta con la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato l’obbligo di motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento, il quale deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonchè la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass. civ. n. 18748 del 23 settembre 2015).
4. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.
La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso accolto con decisione nel merito di annullamento del provvedimento di proroga del trattenimento nel C.I.E. e condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto del Giudice di pace e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di proroga del trattenimento nel C.I.E. Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.200, e del giudizio di cassazione liquidata in complessivi 2.100 Euro, di cui 100 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016