Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24147 del 13/10/2017

Cassazione civile, sez. un., 13/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.13/10/2017),  n. 24147

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24224-2016 proposto da:

E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già Enel Distribuzione s.p.a.), società con

unico socio e soggetta a direzione e coordinamento di Enel s.p.a.,

in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato ELIO

LUDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato VITTORINO LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

I.L.M.A. COSTRUZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, D.S.G.,

DA.GR., D.S.F., DI.SA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 391/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 07/03/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 2004 G., F. e Di.Sa.Gi., P.R. e Da.Gr. convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Catania Enel Distribuzione s.p.a., domandandone la condanna alla rimozione d’una cabina elettrica installata nel loro fondo nel 1987.

Enel Distribuzione s.p.a. resisteva in giudizio e domandava in riconvenzione che fosse accertato in suo favore l’acquisto della proprietà del sito per accessione invertita ovvero che fosse costituita una servitù pubblica di elettrodotto, ed eccepiva, in ogni caso, la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori.

Nel corso del giudizio di primo grado interveniva la Ilma Costruzioni s.p.a., quale successore a titolo particolare degli attori.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda principale e condannava l’Enel a rimuovere la cabina elettrica, ripristinare lo stato dei luoghi e corrispondere un risarcimento di Euro 2.440,00.

L’appello proposto dall’Enel era respinto dalla Corte distrettuale di Catania, con sentenza n. 391 del 7.3.2016. Riteneva la Corte territoriale che l’eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dall’Enel in considerazione del fatto che la cabina elettrica alimentava, tra l’altro, una società (la Sidra s.p.a.) che a sua volta era erogatrice di un servizio pubblico di fornitura idrica, benchè ammissibile fosse infondata, in quanto basata sulla produzione, per la prima volta in grado d’appello, di un documento non qualificabile come indispensabile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.

Ancora, la Corte catanese giudicava inammissibile, sempre per violazione dell’art. 345 c.p.c., la produzione in appello del contratto di somministrazione dell’energia elettrica con la Ilma Costruzioni, produzione che, in quanto volta ad opporre a detta società l’obbligo contrattuale di mantenere gli impianti occorrenti al servizio, l’Enel avrebbe dovuto effettuare, ancorchè la relativa necessità processuale fosse insorta dopo il decorso il termine di cui all’art. 184 c.p.c. (testo previgente), entro il giudizio di primo grado.

La Corte d’appello, poi, riteneva infondata, perchè estranea all’oggetto della controversia, l’ulteriore questione della sussistenza o meno a carico dell’Ilma Costruzioni di prevedere, a seguito della realizzazione di strutture aziendali, dei volumi tecnici da destinare a cabina elettrica.

Infine, giudicava infondata sia l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, essendo l’actio negatoria servitutis imprescrittibile, sia l’eccezione di usucapione della servitù corrispondente, non essendo decorsi vent’anni dalla realizzazione della cabina elettrica, avvenuta nel 1987.

La cassazione di tale sentenza è chiesta da E-Distribuzione s.p.a. (nuova denominazione sociale di Enel Distribuzione s.p.a.) sulla base di quattro motivi.

Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 37 e 345 c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente ammesso l’eccezione, ma ritenuto tardiva la produzione documentale effettuata a sostegno, non considerando che la soc. Ilma Costruzioni è intervenuta in causa dopo la scadenza dei termini per la deduzioni istruttorie. Deduce che la natura e la rilevanza del servizio pubblico di erogazione dell’energia elettrica, da cui dipende l’eccezione di carenza di giurisdizione, è in re ipsa e non necessitava, pertanto, di produzioni documentali. Contesta, ad ogni modo, l’interpretazione dell’art. 345 c.p.c. fornita dalla Corte territoriale quanto alla nozione d’indispensabilità delle nuove produzioni documentali in appello e alla relativa inerenza al caso in esame, atteso che la sentenza di primo grado non sia era occupata della questione di giurisdizione; e lamenta che la sentenza impugnata abbia respinto l’eccezione senza tuttavia affrontarla nel merito.

1.1. – Il motivo è infondato, anche se per ragioni diverse rispetto a quelle su cui si basa la sentenza impugnata, e che impongono l’esercizio del potere correttivo di cui all’art. 384 c.p.c., u.c.

In disparte la corretta nozione di indispensabilità di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3, ricostruita da queste S.U. con la recente sentenza n. 10790/17, la domanda negatoria servitutis appartiene alla giurisdizione ordinaria e la circostanza che l’Enel sia concessionaria d’un servizio pubblico non radica l’ipotesi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, comma 1 come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 (non più in vigore, ma) applicabile ratione temporis.

Infatti, queste S.U. hanno avuto modo di affermare che ai fini del riparto di giurisdizione ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 la materia dei servizi pubblici, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, concerne esclusivamente le prestazioni erogate dal gestore del servizio al pubblico degli utenti. In base a tale premessa l’ordinanza n. 23835/04 ha escluso, in particolare, che vi rientrino le prestazioni effettuate a favore del gestore medesimo per consentirgli l’organizzazione del servizio, e di riflesso ha dichiarato che appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia diretta ad ottenere, in carenza di un titolo di diritto privato giustificativo della detenzione, il rilascio di un immobile – in quel caso una cabina di trasformazione – utilizzato dal gestore del servizio pubblico di distribuzione dell’energia elettrica per la organizzazione del servizio stesso e, in particolare, per la distribuzione dell’energia elettrica ad altri utenti, diversi dal proprietario concedente.

Principio, questo, affermato anche in precedenza (cfr. S.U. nn. 71/00, 14032/01 e 10726/02) e più recentemente ribadito da S.U. n. 24410/11, in fattispecie diverse ma tutte accomunate dall’affermata estraneità alla giurisdizione esclusiva delle controversie riguardanti non già l’erogazione del servizio al pubblico degli utenti, ma la proprietà di un manufatto la cui presenza sia lesiva dei diritti d’un terzo ovvero un credito per prestazioni effettuate in favore dello stesso ente per consentirgli l’organizzazione del servizio.

Situazioni tutte in cui la gestione del servizio pubblico è del tutto eccentrica rispetto all’oggetto della contesa.

2. – Il secondo motivo enuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e art. 345 c.p.c., relativamente alla parte della sentenza impugnata che ha ritenuto non ammissibile la produzione per la prima volta in appello del contratto d’attivazione della fornitura di energia elettrica con la Ilma Costruzioni s.p.a. Quest’ultimo, deduce parte ricorrente, è stato contraddittoriamente ritenuto non producibile in appello ancorchè stipulato soltanto nel 2007 e dunque dopo la formazione delle preclusioni istruttorie, e sebbene il relativo carattere indispensabile derivasse dalla necessità dialettica di dimostrare l’inammissibilità delle domande formulate dalla parte interveniente.

Tale contratto, prosegue parte ricorrente, sottoscritto dal legale rappresentante della Ilma Costruzioni per la somministrazione di corrente elettrica in favore dell’immobile ove si trova la cabina oggetto della domanda di rimozione, reca la clausola per cui “la fornitura è subordinata all’ottenimento a cura del cliente, dal proprietario dell’immobile ove si effettuerà la fornitura, dei consensi all’esecuzione ed al mantenimento degli impianti occorrenti, che resteranno di proprietà del fornitore e potranno utilizzarsi anche per i terzi, nonchè, se necessario, all’uso di idoneo locale cabina da utilizzare anche per forniture fuori dell’immobile”. Clausola, quest’ultima, che dimostrerebbe l’impegno della società somministrata a tollerare il mantenimento degli impianti Enel e della stessa cabina di trasformazione oggetto di lite, necessaria proprio per l’erogazione di corrente elettrica all’immobile oggi di proprietà Ilma Costruzioni.

2.1. – Anche tale motivo è infondato ed anch’esso per ragioni diverse ed assorbenti che richiedono di correggere, nei termini che seguono, la motivazione della sentenza.

Come ammette la stessa parte ricorrente (v. pag. 4 del ricorso) la Ilma Costruzioni nell’intervenire quale successore a titolo particolare si è limitata a far proprie le domande formulate dalla parte attrice, sicchè il suo intervento, rettamente riconducibile all’art. 111 c.p.c. e solo ad esso (esclusa, cioè, la confluenza d’un aggiuntivo interesse da tutelare in via d’intervento principaliter), non ha determinato alcun mutamento del thema decidendum, vale a dire non ha introdotto in causa alcuna nuova domanda. Ciò chiarito, ed atteso che, una volta che l’attore abbia dimostrato la proprietà del fondo asseritamente gravato, il convenuto in negatoria consegue il rigetto della domanda mediante la prova dell’acquisto del proprio diritto reale in re aliena, tale prova non può darsi attraverso un contratto di somministrazione di energia elettrica, altra essendone la causa ed altro il contenuto e l’effetto tipico (obbligatorio e non già costitutivo di un diritto reale). E dunque lo ius in re aliena non può certo scaturire in via di (apparente) necessità logica, per essere il preteso proprietario del fondo servente tenuto, per altro titolo avente per di più natura obbligatoria e non già reale, a sopportare un peso analogo fin vista la durata dell’obbligo contrattuale assunto.

Ne deriva che la produzione documentale di cui parte ricorrente lamenta la mancata ammissione è destituita di rilievo in causa, e che la relativa doglianza, di conseguenza, è priva del (pre)requisito di decisività.

3. – Per le medesime ragioni non ha pregio neppure il terzo motivo, che allega l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che parte ricorrente identifica con la richiesta della Ilma Costruzioni di ottenere dall’Enel una fornitura di corrente elettrica di potenza tale (11 kwh) da richiedere necessariamente la predisposizione di locali tecnici in cui allocare la cabina elettrica.

4. – Il quarto mezzo d’annullamento deduce la violazione dell’art. 2947 c.c., poichè la Corte distrettuale non avrebbe considerato che la cabina elettrica era stata collocata sul fondo degli originari attori nel 1987, non in contrasto con la loro volontà, ma anzi per soddisfarne un’esigenza, tant’è che l’azione volta a rimuoverla ha tardato quasi vent’anni. Pertanto, deduce parte ricorrente, la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un errore di qualificazione giuridica, non configurandosi nessuna occupazione usurpativa e nessun illecito permanente. Inoltre, in quest’ultima ipotesi, poichè il diritto al risarcimento del danno sorge in modo continuo via via che il danno si produce e in maniera altrettanto continua si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica, il preteso credito risarcitorio degli attori si sarebbe prescritto ai sensi della norma sopra richiamata.

4.1. – Il motivo è inammissibile perchè elude la ratio decidendi della sentenza impugnata. La quale, coerentemente alla (non confutata in questa sede) qualificazione dell’azione come negatoria servitutis ai sensi dell’art. 949 c.c., ha tratto la logica conseguenza che quest’ultima è imprescrittibile, sicchè a nulla rileva il tempo intercorso tra l’installazione del manufatto in contestazione e l’introduzione della lite.

5. – In conclusione il ricorso va respinto.

6. – Nulla per le spese, nessuna delle parti intimate avendo svolto attività difensiva.

7. – Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis a carico della parte ricorrente.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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