Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24146 del 28/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 28/11/2016, (ud. 26/09/2016, dep. 28/11/2016), n.24146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Machiavelli

50, presso lo studio dell’Avv. Antonia Di Maggio (p.e.c.

antoniadimmaggio.ordineavvocatiroma.org, fax 06/39737531), che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno e Questura di Roma;

– intimati –

avverso il decreto del Giudice di pace del 2 ottobre 2015, n. R.G.

557573/2015;

Rilevato che in data 10 maggio 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. Il Giudice di pace di Roma ha convalidato, in data 6 ottobre 2015, il provvedimento di proroga, emesso dal Questore di Roma, di trattenimento nel C.I.E. di B.C., nato in (OMISSIS).

2. B.C. ricorre per Cassazione con quattro motivi di impugnazione:

a) Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 4, periodo 6.

b) Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, periodo 5;

c) Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5.. In relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, periodo 6;

d) Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis.

Ritenuto che:

3. Il primo motivo di ricorso appare fondato, in quanto il decreto con il quale il Giudice di Pace di Roma ha prorogato il trattenimento del ricorrente preso il CIE di Roma Ponte Galeria risulta essere privo di motivazione.

4. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la violazione da parte del Giudice di pace del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comune 5, periodo 5, che prevede che “in ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno del centro di identificazione e di espulsione non può essere superiore ai novanta giorni”; i motivi appaiono fondati in quanto, nel caso di specie, il ricorrente era stato già trattenuto per ben due volte presso il CIE di Roma e di Bari per un periodo superiore di 90 giorni, pertanto la proroga del trattenimento non poteva essere disposta.

5. Il quarto motivo di ricorso censura il decreto del Giudice di Pace per aver violato il suddetto D.Lgs. art. 14, comma 5 bis,, per aver omesso qualsiasi valutazione relativa alla sussistenza delle condizioni di inespellibilità e alla inesistenza dì circostanze concrete che avrebbero giustificato il rimpatrio.

6. Anche quest’ultimo motivo di ricorso appare fondato se si tiene conto del ripetuto e inefficace trattenimento del C. nei C.I.E. di Bari e Roma.

7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso.

PQM

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere accolto con decisione nel merito di annullamento del provvedimento di proroga del trattenimento nel C.I.E. e condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto del Giudice di pace e decidendo nel merito annulla il provvedimento di proroga del trattenimento nel C.I.E. Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.200, e del giudizio di cassazione liquidata in complessivi 2.100 Euro, di cui 100 per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2016

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