Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24146 del 25/10/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 24146 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: CHIARINI MARIA MARGHERITA

ORDINANZA

sul ricorso 22691-2012 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E
BRIANZA, in persona del legale rappresentante protempore,

elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato
VINCENTI MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato
CHIODA MASSIMO, per delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 25/10/2013

GALLI GIOVANNI, FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO
CARLO BESTA;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 2216/2012 del TRIBUNALE

udito

l’Avvocato

Marco

VINCENTI

per

delega

dell’avvocato Massimo Chioda;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
MARGHERITA CHIARINI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Aurelio GOLIA, il quale chiede che la
Corte, in accoglimento del ricorso, dichiari la
competenza giurisdizionale del giudice ordinario.

AMMINISTRATIVO REGIONALE di MILANO;

Rilevato in fatto
Con ricorso per regolamento di giurisdizione del 12 ottobre 2012,
notificato a Giovanni Galli e alla Fondazione IRCCS, Istituto Neurologico
Carlo Besta, l’ Azienda Sanitaria locale della Provincia di Monza e Brianza,
premesso: 1) Giovanni Galli, con ricorso del 2 settembre 2012, aveva
adito il Tar della Lombardia chiedendo l’ annullamento del diniego di

Alennsbach pronunciato dalla ASL della Provincia di Monza e Brianza con
determinazione n. 57985/12 del 20 luglio 2012, e del presupposto giudizio
medico negativo a norma della legge n. 495 del 1985 secondo cui le stesse
cure possono essere erogate tempestivamente in Italia, con le stesse
modalità, espresso il 18 luglio 2012 dall’ Istituto neurologico Carlo Besta di
Milano – struttura regionale preposta alli esercizio di attività di alta
specialità e centro di riferimento competente ad esaminare le domande di
cittadini italiani residenti in Italia di fruire di prestazioni estero, presso
centri sanitari di altissima specializzazione, in forma indiretta, con il
concorso della spesa a carico del fondo sanitario – e di ogni ulteriore
provvedimento connesso e consequenziale; 2) la ASL aveva eccepito la
carenza di giurisdizione del Tar a favore del G.O. in quanto, nel caso di
diniego di autorizzazione a fruire di prestazioni in centri di alta
specializzazione alli estero che si assumono non tempestivamente, o non
in forma adeguata, ottenibili in Italia – come anche nel caso che la
prospettata, eccezionale gravità e urgenza,siano ostative alla preventiva
richiesta di autorizzazione – il diritto alla salute non può essere affievolito
per effetto della discrezionalità meramente tecnica spettante alla P.A. sul!’
apprezzamento dei presupposti per l’ erogazione delle prestazioni.
Pertanto, non essendo condivisibili le pronunce del Tar di Milano su
precedenti ricorsi proposti dal Galli – impugnate dinanzi al Consiglio di
Stato e peraltro in contrasto con altre pronunce del Tar di altre Regioni,
secondo le quali, a fronte del potere autorizzativo dell’ amministrazione, vi
sono interessi soltanto pretensivi , in quanto le valutazioni discrezionali
della P.A. sulla tutela del diritto alla salute devono contemperare la
concreta, scarsa, disponibilità finanziaria – poiché invece la Corte
Costituzionale ha sempre ribadito che la tutela di tale diritto deve

autorizzazione alle cure in Germania presso la clinica Schmieder di

prevalere sui concorrenti interessi di natura patrimoniale, finanziaria e di
buona amministrazione, la suddetta ASL prospetta la giurisdizione del G.O.
Ai sensi dell’art. 375 cod.proc.civ. la trattazione dell’istanza è stata fissata
in camera di consiglio. Il Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione
della giurisdizione del giudice ordinario.

L’ istanza è da accogliere.
Ed infatti, nei casi in cui, per l’ indeterminatezza del contenuto del diritto
di rilevanza costituzionale, tutelato nel perseguimento di interessi non solo
privati, le norme investono organi pubblici di accertamenti di fatti tecnico
– scientifici rilevanti per l’ organizzazione del servizio – come per la tutela
del diritto alla salute – la contestazione dell’accertamento non investe la
relazione di potestà – soggezione con la pubblica amministrazione, ma
esclusivamente gli effetti di esso sul rapporto, non essendo
all’accertamento collegati effetti autonomi e diversi. Ne discende
l’inconfigurabilità di situazioni di interesse legittimo – che si correlano
necessariamente all’esercizio di attività autoritative – in procedimenti
meramente ricognitivi di fatti, ancorché complessi, preordinati
all’emanazione di giudizi di tipo tecnico e rilevanti esclusivamente sul
piano dei diritti e degli obblighi derivanti da un rapporto giuridico, e perciò
non attinenti al corretto esercizio da parte dell’ amministrazione del suo
potere autorizzatorio disciplinato dagli artt. 2, 4 e 7 della legge n. 495 del
1985, ma rilevanti soltanto sul piano dell’ organizzazione del servizio a
tutela del diritto da far valere nei confronti della stessa amministrazione.
Perciò spetta al giudice che ha la giurisdizione sul rapporto definirne i
contenuti, anche discostandosi dal giudizio tecnico-amministrativo in base
ad una diversa valutazione, poiché ogni giudizio, in quanto tale, non è
idoneo ad “affievolire” diritti. In tal senso si esprimono pacificamente i
precedenti della Corte di legittimità sia sulla specifica materia della
fruizione di cure all’ estero in centri di altissima specializzazione – ove non
ottenibili in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, ovvero
erogate secondo procedure tecniche non praticate in Italia, a risalire alla
sentenza delle Sezioni Unite del 18 settembre 1997 n. 477 – sia in
2

Ritenuto in diritto

analoghe materie che contemplano giudizi tecnici obbligatori di organi
pubblici finalizzati alla costituzione o gestione di rapporti obbligatori (come
ad esempio: Cass. Sezioni Unite del 18 settembre 2002 n. 13665 sulla
controversia per l’ accertamento dell’ invalidità civile, ai sensi della L. n.
482 del 1968, art. 10, comma 3 [poi sostituita dalla legge 12 marzo 1999,
n. 68]; Cass. Sezioni Unite del 23 novembre 2006 n. 24862 sulla
controversia per l’ inserimento del disabile in un determinato contesto

base alla certazione della commissione medica di cui all’art. 1,comma 1 e
8, della legge n. 295 del 1990; Cass. Sezioni unite del 20 giugno 2007 n.
14289 sulla controversia per l’ accertamento dell’idoneità alle mansioni di
autista in base al giudizio medico reso nelle forme e nei modi stabiliti dal
R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 29, all. A).
Conclusivamente pertanto va dichiarata la giurisdizione ordinaria sulla
controversia originata dall’impugnazione della determinazione della ASL
della Provincia di Monza e Brianza n. 57985/12 del 20 luglio 2012, di
idoneità della medesima a fornire a Giovanni Galli ee~ceti prestazioni
terapeutiche equivalenti a quelle del centro di altissima specializzazione in
Germania, presso la clinica Schmieder di Alennsbach, in quanto la
controversia attiene al fondamentale diritto soggettivo pubblico alla salute
– funzionale alla tutela della personalità e dignità umana, in una coordinata
lettura degli artt. 2 e 32 della Costituzione (Cass. del 18 giugno 2012 n.
9969) – in relazione al quale i giudizi tecnico – scientifici sono criteri per l’
esame della fondatezza della domanda nel merito, spettante al giudice
ordinario perché inidonei a comprimere detto diritto soggettivo perfetto in
quanto espressione di apprezzamenti tecnici dettati da esigenze di natura
organizzativo – finanziaria del servizio (sanitario) da erogare (Sezioni Unite
del 30 maggio 2005 n. 11333 e 11334, 6 febbraio 2009 n. 2867).
Le parti vanno pertanto rimesse dinanzi al giudice ordinario competente,
che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

3

lavorativo, ai sensi dell’art. 10, comma 3, legge 12 marzo 1999 n. 68 in

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario competente a cui
rimette le parti. Demanda al medesimo giudice di provvedere anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 14 maggio 2013

Il Presidente

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