Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24145 del 17/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 17/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 17/11/2011), n.24145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27472/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio

dell’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE & PARTNERS, che la

rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati SERTORI Giovanni, MEDINA ALBERTO, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 783/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/10/2006 r.g.n. 643/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato PAOLO ZUCCHINALI per delega TRIFIRO’ SALVATORE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1379 del 2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta da M. A. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti per il periodo 8-7-2002/30-9-2002, con conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’8-7-2002 e condannava la società a riammettere in servizio il M. e a corrispondergli le retribuzioni dalla data del deposito del ricorso.

La s.p.a. Poste Italiane proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

Il M. si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 30-10-2006, confermava la pronuncia di primo grado.

Per la cassazione della detta sentenza la società ha proposto ricorso con otto motivi.

Il M. ha resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo – premesso che il contratto de quo era stato stipulato per il periodo indicato “ai sensi della vigente normativa, per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel perìodo estivo” – la società ricorrente lamenta che la sentenza impugnata erroneamente avrebbe ritenuto che l’assunzione a termine sulla base del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “non possa avvenire richiamando una pluralità di concorrenti ragioni”, non essendo ciò affatto precluso dalla detta norma.

All’uopo, quindi, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Se il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, nel prevedere che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo”, consente l’assunzione a termine in presenza di più concorrenti ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo, che siano tutte specificate e richiamate congiuntamente in contratto”.

Tale quesito, così come il relativo motivo, deve ritenersi inammissibile, in quanto inconferente con il decisum (v. fra le altre Cass. S.U. 21-6-2007 n. 14385).

La Corte territoriale, infatti non ha escluso la possibilità (in astratto) di una assunzione a termine motivata da più concorrenti ragioni, bensì ha affermato che “la seconda causale, consistente in ragioni sostitutive – definita nel contratto come congiunta alla prima – confligge in realtà apertamente con questa” oltre ad apparire “sprovvista di prova”.

La ricorrente, quindi, anzichè invocare semplicemente la ammissibilità di una pluralità di causali (su cui v, Cass. 17/6/2008 n. 16396, richiamata con la memoria) avrebbe dovuto semmai censurare specificamente la affermazione della incompatibilità nel concreto delle due causali indicate in contratto, negando in particolare che le stesse “configgessero” tra loro.

Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1 del D.Lgs. citato e degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento alla prima causale, lamenta che la sentenza impugnata sarebbe “incorsa in ulteriore violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, laddove avrebbe limitato le “ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo” solamente a quelle situazioni che possano riguardare un singolo ufficio o unità produttiva”. La ricorrente aggiunge poi, che “tale erroneo convincimento” “si è riverberato sul piano istruttorio, poichè la sentenza ha considerato non esaustiva la prova fornita dalla società, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

Il motivo non può essere accolto in quanto in parte inammissibile e in parte infondato.

Nella fattispecie trova applicazione il nuovo sistema, previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, che, come questa Corte ha chiarito (v. Cass. 21-5-2008 n. 12985) “anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”.

Come affermato da Cass. 1-2-2010 n. 2279, “in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (….), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale).

In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, si da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che “la prima causale difetta di specificità con riferimento alla situazione concreta dell’ufficio postale di destinazione dell’appellato, contravvenendo ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1”, dopo aver evidenziato come il primo Giudice avesse rilevato altresì “la inconferenza tra le mansioni ordinarie di portalettere cui era stato adibito il dipendente e le esigenze riorganizzative e innovative sul piano tecnologico, collegate a processi di mobilità interna, indicate nel contratto e dedotte nei capitoli di prova, che giustamente sono stati ritenuti irrilevanti”.

Anche al riguardo la ricorrente non coglie nel segno la impugnata decisione, la quale non ha affatto limitato le “ragioni di carattere tecnico, organizzativo o sostitutivo” “solamente a quelle situazioni che possano riguardare un singolo ufficio o unità produttiva”. La Corte territoriale, in sostanza, attenendosi ai principi sopra richiamati, ha semplicemente affermato la necessità che le ragioni stesse fossero sufficientemente specificate, al fine della verifica della sussistenza in concreto delle stesse, con riguardo alla assunzione a termine de qua.

Peraltro la ricorrente, definendo “di carattere generale” le “esigenze dedotte nella causale del contratto”, neppure invoca in qualche modo una specificazione della causale stessa per relationem, attraverso il contenuto degli accordi sulla mobilità richiamati (contenuto che del resto neanche viene riportato nel ricorso).

Con il terzo motivo la società, lamenta vizio di motivazione, in ordine alla affermazione della Corte territoriale, secondo cui la seconda causale (riguardante la sostituzione per ferie) era risultata anche “sprovvista di prova”.

La inammissibilità del primo motivo e la mancanza di una idonea censura avverso la affermazione della incompatibilità di detta seconda causale con la prima, come sopra evidenziate, rendono superfluo l’esame di tale motivo (v., fra le altre Cass. 24-5-2001 n. 7077, Cass. 18-5-2005 n. 10420).

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione sulla affermazione di “analoghe lacune probatorie circa l’effettività delle esigenze sostitutive” che “inficiano del resto la validità del secondo contratto” (concluso con diversa causale per il periodo 2/5/2003/30-9-2003).

Tale motivo risulta inammissibile, perchè rivolto contro una mera argomentazione, concernente il secondo contratto a termine, svolta ad abundantiam, chiaramente non costituente ratio decidendi della sentenza impugnata (v. Cass. 22-11-2010 n. 23635, Cass. 23-11-2005 n. 24591). Quest’ultima, infatti, in primo luogo ha espressamente affermato che “non appare censurabile” la decisione di primo grado per avere ritenuto che i vizi del primo contratto a termine “rendessero superfluo l’esame del secondo”, essendo “ovvio che l’invalidità della prima pattuizione del termine comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato sin dal suo inizio senza che possa rilevare la eventuale validità del successivo contratto”.

Con il quinto motivo, con riferimento alle affermazioni dell’impugnata sentenza circa la mancanza di prova sulla seconda causale del primo contratto e sulla effettività delle esigenze sostitutive di cui al secondo contratto, la ricorrente, in sostanza ripetendo quanto denunciato nei motivi terzo e quarto, lamenta la erroneità della decisione di non dare corso all’istruttoria testimoniale e della valutazione delle risultanze, con conseguente violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c..

La ricorrente formula quindi il seguente quesito di diritto: “Se, ai sensi degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., il giudice sia tenuto a valutare tutte le prove dedotte dalle parti, ovvero possa ignorare le prove fornite da una parte pur in assenza di qualunque prova contraria dedotta dall’altra parte e comunque in ipotesi di mancata contestazione dei fatti; e se ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., il giudice possa pervenire all’accoglimento delle pretese di una parte in assenza di qualsivoglia prova a sostegno delle medesime ed anzi in presenza di significativi elementi di prova che depongano in senso contrario”.

Tale quesito risulta del tutto generico, astratto nonchè inidoneo sia a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020) sia ad integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463), con conseguente inammissibilità del motivo.

Peraltro, come è stato affermato da questa Corte “in tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità” (v. fra le altre Cass. 20/6/2006 n. 14267).

Anche sotto tale profilo, quindi, il quinto motivo risulta inammissibile, atteso peraltro che le relative denunce di vizio di motivazione contenute nei motivi terzo e quarto neppure hanno trovato come sopra accoglimento.

Con il sesto motivo la società, denunciando violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c., lamenta che la Corte di merito, confermando sul punto la sentenza di primo grado erroneamente “ha considerato, quale preteso atto di messa in mora della società, il deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c., che non contiene alcuna messa in mora” e che, d’altro canto, costituisce “un fatto del tutto ignoto alla società”.

La ricorrente formula, quindi, il seguente quesito di diritto: “Se per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contralto a termine stipulato ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui all’art. 1206 cod. civ., e segg.”.

Tale quesito – che peraltro ignora del tutto la questione principale sollevata con il motivo, concernente, in sostanza, la non configurabilità della messa in mora nel mero deposito del ricorso – appare del tutto generico in quanto si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4/1/2011 n. 80).

Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5-1-2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. Del resto è stato anche precisato che “è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463).

Con il settimo motivo la ricorrente, denuncia vizio di motivazione in ordine all’eccepito aliunde perceptum (con richiesta ai giudici di merito dell’interrogatorio di controparte sul punto e di assunzione di idonea documentazione, mediante ordine di esibizione) nonchè circa l’eventuale “concorso colposo del debitore (consistente nella omessa ricerca di un nuovo posto di lavoro)”.

Il motivo risulta inammissibile sia perchè privo del necessario autonomo momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c. (v. Cass. 30/12/2009 n. 27680, Cass. 7-4-2008 n. 8897, Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603, Cass. 18-7-2007 n. 16002) sia perchè del tutto generico e privo di autosufficienza.

Al riguardo infatti la ricorrente non specifica come e in quali termini abbia allegato davanti ai giudici di merito un aliunde perceptum (in relazione al quale è pur sempre necessaria una rituale acquisizione della allegazione e della prova, pur non necessariamente proveniente dal datore di lavoro in quanto oggetto di eccezione in senso lato – cfr.. Cass. 16-5-2005 n. 10155, Cass. 20-6-2006 n. 14131, Cass. 10-8-2007 n. 17606, Cass. S.U. 3-2-1998 n. 1099).

Nè è censurabile in questa sede il mancato accoglimento della richiesta di esibizione della documentazione fiscale avanzata genericamente dalla società in quanto, come più volte affermato da questa Corte, “l’esibizione di documenti non può essere chiesta a fini meramente esplorativi, allorquando neppure la parte istante deduca elementi sulla effettiva esistenza del documento e sul suo contenuto per verificarne la rilevanza in giudizio” (v. fra le altre Cass. 20-12-2007 n. 26943).

Infine parimente inammissibile risulta l’ottavo motivo, con il quale la società deduce che “il risarcimento del danno avrebbe dovuto comunque essere ridotto, considerando, da un lato, l’Valiunde perceptum relativo ai redditi percepiti dal signor M. in relazione a rapporti di lavoro con altri datori; e dall’altro lato, l’eventuale inerzia del lavoratore nell’omettere di ricercare una nuova occupazione” per la estrema genericità ed astrattezza del quesito, privo di qualsiasi riferimento al decisum e alla fattispecie concreta (“Se, nel caso di accertamento della pretesa illegittimità del termine apposto al contratto di assunzione, il risarcimento del preteso danno derivante dalla perdita della retribuzione debba in ogni caso essere quantificato considerando l’aliunde perceptum, ovvero – ai sensi dell’art. 1227 cod. civ. – il concorso colposo del lavoratore che abbia omesso di ricercare una diversa occupazione”).

Peraltro, trattandosi di questioni non trattate nell’impugnata sentenza, il motivo è anche privo di autosufficienza, stante la mancanza di qualsiasi indicazione specifica in ordine all’avvenuta deduzione davanti ai giudici di merito (v. Cass. 15-2-2003 n. 2331, Cass. 10-7-2001 n. 9336).

Così risultati inammissibili i motivi sesto, settimo e ottavo, riguardanti le conseguenze economiche della nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

Al riguardo, infatti, come questa Corte ha più volte affermato, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì ammissibile secondo la disciplina sua propria (v. fra le altre Cass. 4-1-2011 n. 80 cit.).

Orbene tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Il ricorso va pertanto respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore del M..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al M. le spese liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2011

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