Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24145 del 13/10/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/10/2017, (ud. 07/03/2017, dep.13/10/2017),  n. 24145

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Pres. f. f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Sezione –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4014-2015 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE D’ORSO;

– ricorrente –

contro

D.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di Lecce – Sezione

Distaccata di TARANTO, depositata in data 1/10/2014.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7/03/2017 dal Consigliere Dott. SCRIMA ANTONIETTA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

IACOVIELLO FRANCESCO MAURO, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 430/2011 il Tribunale di Taranto – Sezione distaccata di Manduria dichiarò la nullità del fermo amministrativo eseguito da Equitalia Sud S.p.a. sulla FIAT Multipla (OMISSIS) di proprietà di D.G. per inesistenza delle cartelle di pagamento.

Ritenne quel Tribunale che: 1) il fermo si inseriva nel processo di espropriazione forzata esattoriale; 2) Equitalia non aveva prodotto la documentazione idonea a provare la legittimità dell’atto impugnato, il quale doveva, quindi, essere dichiarato inesistente; 3) il concessionario doveva dare la prova dell’effettivo contenuto delle cartelle, attraverso la produzione delle stesse in giudizio; 4) l’estratto di ruolo era un atto interno descrittivo del credito; 5) non era documentata la notifica delle cartelle esattoriali.

Avverso detta sentenza Equitalia Sud S.p.a. propose gravame, cui resistette D.G..

La Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Tarano rigettò il gravame e condannò l’appellante alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito Equitalia Sud S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, eccependo, in particolare, con il primo di essi, il difetto di giurisdizione del G.O., per quanto attiene ai crediti tributari, cui pure si riferirebbe il fermo amministrativo in questione, e precisando che, per le cartelle relative ai crediti previdenziali, la giurisdizione spetterebbe al G.O. in funzione di Giudice del lavoro.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Difetto di giurisdizione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1”, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto ammissibile l’azione dinanzi al G.O., ponendo in rilievo la medesima Corte “la mancata consistenza delle cartelle” la cui “precisa natura era sconosciuta”.

Sostiene la ricorrente che gli estratti ruolo versati in atti evidenzierebbero, invece, la natura tributaria e previdenziale del “carico” portato dalle cartelle di pagamento, delle quali avrebbe provato sia l’inoltro che la ricezione; pertanto, in relazione ai crediti erariali, sussisterebbe la giurisdizione del Giudice Tributario mentre, per le cartelle aventi ad oggetto crediti previdenziali, la competenza (rectius la giurisdizione) spetterebbe al G.O. in funzione di Giudice del lavoro.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 1, commi 1 e 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia negato l’efficacia probatoria dell’estratto ruolo ai fini del riconoscimento del credito vantato dall’Agente della Riscossione.

3. Con il terzo motivo, rubricato “Per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, la società ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di motivare circa la ragioni della ritenuta insufficienza probatoria degli estratti di ruolo e sostiene di aver dimostrato l’avvenuta notifica delle cartelle in contestazione attraverso la riproduzione fotografica degli avvisi di ricevimento delle stesse, con attestazione di conformità all’originale da parte dell’Agente di Riscossione.

4. Tutti i motivi di ricorso risultano inammissibili, ex art. 366 c.p.c., n. 6, per difetto di specificità, non essendo stato riportato in ricorso il contenuto delle cartelle, degli estratti di ruolo e degli avvisi di ricevimento cui si fa riferimento nei motivi all’esame e neppure risulta ivi indicato dove i detti estratti ed avvisi siano in questa sede reperibili e quando essi siano stati precisamente prodotti nel corso del giudizio, precisandosi che, a tale ultimo riguardo, si fa riferimento e estratti ruolo che si assume genericamente essere stati depositati innanzi al Tribunale di Taranto e alla Corte di appello di Lecce – sezione di staccata di Taranto, senza alcuna ulteriore precisazione (Cass., sez. un., 2 dicembre 2008, n. 28547; Cass., sez. un., ord., 25 marzo 2010, n. 7161; Cass., sez. un., 3/11/2011, n. 22726; Cass. 11/01/2016, n. 195).

5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

6. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dell’intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensiva in questa sede.

7. Atteso che il contributo unificato è stato prenotato a debito (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 48 e D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 157), non sussistono i presupposti per applicare D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (v. Cass., sez. un., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass. 14 marzo 2014, n. 5955; Cass., ord., 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2017

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