Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24144 del 30/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 30/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 30/10/2020), n.24144

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24137-2018 proposto da:

C.V., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SANTINA INTERSIMONE;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1141/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 02/02/2018 R.G.N. 656/2014.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. con sentenza 2 febbraio 2018, la Corte d’appello di Messina rigettava l’appello principale di C.V. e incidentale di Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza di primo grado, che aveva condannato la seconda, a titolo risarcitorio per dequalificazione professionale da aprile 2001 a febbraio 2005 in favore della prima, della somma di Euro 12.412,40 per danno biologico comprensivo dell’incremento per danno morale, nonchè di somma pari al 20% della retribuzione percepita nel periodo da maggio 2001 a febbraio 2005, per danno da dequalificazione professionale. La Corte territoriale condivideva infatti la statuizione del Tribunale, sulla base del critico esame delle risultanze istruttorie, anche di C.t.u. medico-legale;

2. avverso tale sentenza, con atto notificato il 30 luglio 2018, la lavoratrice ricorreva per cassazione con due motivi, cui resisteva Poste Italiane s.p.a. con controricorso;

3. le parti conciliavano la controversia in sede sindacale con verbale in data 18 settembre 2019, dal quale risulta in particolare la rinuncia, accettata dalla società, della lavoratrice al ricorso per cassazione proposto, concordando tra loro la compensazione delle spese di lite.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le parti: dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell’art. 92 c.p.c., u.c.;

2. neppure sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2020

 

 

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